Cos'è una cartella di pagamento?

La cartella di pagamento è l'atto che l'Agente della Riscossione (ex Equitalia S.p.a.) notifica ai contribuenti per riscuotere i crediti vantati da vari enti tra cui, a titolo esemplificativo, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, il Comune.

cartella di pagamento

1. La cartella di pagamento

La cartella di pagamento deve contenere:

  1. la descrizione delle somme dovute;
  2. le istruzioni sul pagamento (dove, come e scadenza);
  3. l'invito a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica;
  4. come e a chi richiedere la rateazione;
  5. le spiegazioni per proporre eventuali ricorsi;
  6. il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo;
  7. la relata di notifica.

Dalla data di notifica della cartella di pagamento, dunque dalla data di consegna del plico raccomandato o dalla data di ricevimento della PEC, inizia a decorrere il termine di 60 giorni entro il quale il contribuente dovrà, alternativamente:

  1. pagare;
  2. chiedere la rateazione;
  3. proporre ricorso.

2. L'iscrizione a ruolo

Il ruolo è un atto amministrativo collettivo utilizzato per la riscossione dei tributi: si tratta di un elenco di somme da riscuotere a vario titolo dai contribuenti con domicilio fiscale in un determinato ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. È attraverso il ruolo che gli enti creditori affidano all'Agente della Riscossione l'attività di riscossione del credito vantato.

Il ruolo deve esser sottoscritto, anche per mezzo di firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un delegato. Il ruolo sottoscritto, il quale avrà acquisito efficacia esecutiva, viene inviato telematicamente all'Agente della Riscossione il quale renderà note ai contribuenti le singole iscrizioni per mezzo della notifica della cartella di pagamento.

3. Titoli che legittimano l'iscrizione a ruolo

Il ruolo, come ogni altro provvedimento amministrativo, deve essere motivato. I titoli che legittimano l'iscrizione a ruolo sono prevalentemente:

  1. la dichiarazione dei redditi;
  2. l'avviso di accertamento.

3. 1. La dichiarazione dei redditi e l'iscrizione a ruolo

L'iscrizione a ruolo delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi può avvenire:

  • in caso di mancato versamento delle somme che risultano dovute per effetto della liquidazione contenuta nella stessa dichiarazione;
  • quando all'esito di controlli (automatici o formali) delle dichiarazioni dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate risulta riscuotibile una somma maggiore rispetto a quella versata dal contribuente;
  • in caso di riscossione di imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Le iscrizioni a ruolo a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, devono essere precedute dal contraddittorio con il contribuente. Prima di procedere con l'iscrizione a ruolo, infatti, l'amministrazione finanziaria, quando sussistono incertezze relative ad aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi, deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine non inferire a trenta giorni. Gli atti emessi senza aver esperito la fase di contraddittorio obbligatoria con il contribuente sono nulli.

3. 2. L'avviso di accertamento e l'iscrizione a ruolo

Anche l'avviso di accertamento, insieme alla dichiarazione dei redditi, legittima l'attività di riscossione. L'avviso di accertamento è l'atto conclusivo del procedimento amministrativo di applicazione delle imposte. In pratica, è un provvedimento amministrativo vincolato, che determina in maniera autoritativa l'obbligazione tributaria.

Si distingue tra:

  • le iscrizioni a ruolo provvisorie: eseguite in base ad un avviso di accertamento non definitivo, perché impugnato. Il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento, infatti, non sospende l'esecuzione ma la riscossione in pendenza di giudizio di primo grado dovrà limitarsi a un terzo dell'imposta e gli interessi;
  • le iscrizioni a ruolo definitive: eseguite in base ad un avviso di accertamento definitivo al quale seguirà la notifica della cartella di pagamento.

4. La notifica della cartella di pagamento

La cartella di pagamento viene notificata dall'Agente della Riscossione o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata. Il contenuto della cartella di pagamento può essere eterogeneo in quanto può contenere iscrizioni di tributi di varia natura.

Se il contribuente non paga entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'Agente della riscossione può intraprendere l'azione esecutiva, senza ulteriori avvisi.

Il contribuente che si trova in una situazione di obiettiva difficoltà economica può chiedere all'Agente della Riscossione, la rateazione secondo un piano ordinario (massimo di 72 rate), oppure secondo un piano straordinario (massimo di 120 rate) previa analisi di apposita documentazione che il contribuente dovrà presentare all'Agente della Riscossione, atta a giustificare la difficoltà economica.

Il ricorso, atto iniziale del processo tributario, deve essere proposto alla commissione tributaria provinciale nel cui ambito ha sede l'ufficio o l'ente che ha emesso il ruolo o la cartella di pagamento che si intende impugnare. Il contribuente-ricorrente può chiedere al giudice di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato. La richiesta di sospensione sarà accordata qualora il giudice avrà ritenuto sufficientemente provati i seguenti presupposti:

  1. il fumus boni iuris: cioè la probabile fondatezza del ricorso;
  2. il periculum in mora: cioè il pericolo che nelle more del processo la riscossione provochi un danno grave e irreparabile al contribuente.

Fonti normative

D.M. 3 settembre 1999, n. 321

D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

D.l. 31 dicembre 2007 n. 248

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