Qual è la pena per l’omessa dichiarazione dei redditi?

Ogni contribuente che percepisca redditi è sottoposto all’obbligo annuale della dichiarazione con il correlativo obbligo di versare, prima della presentazione della stessa, le somme liquidate a favore dell’Erario.

1. Dichiarazione dei redditi: quando si considera omessa?

La dichiarazione può essere omessa, nulla, incompleta o infedele.

Si considera omessa la dichiarazione che non sia stata presentata nei termini previsti dalla legge  oppure se è stata presentata oltre 90 giorni dalla scadenza pattuita per la sua presentazione.

La dichiarazione si considera nulla se non è stata redatta sugli stampati ministeriali  e nell’ipotesi in cui se non sia stata sottoscritta. In tali ipotesi la nullità della dichiarazione produce gli stessi effetti dell’omissione. Nel caso di mancata sottoscrizione, il contribuente viene invitato dall’Agenzia delle Entrate a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dalla comunicazione; se non vi provvede, la dichiarazione si intende come non presentata. L’amministrazione potrà emettere accertamento d’ufficio, accertando il reddito globale di quel contribuente.

La dichiarazione si considera incompleta quando il contribuente omette di dichiarare una o più fonti reddituali mentre è infedele qualora il contribuente provvede a presentare un quadro reddituale inferiore rispetto a quello effettivo. 

2. Sanzioni omessa dichiarazione redditi e ravvedimento

Decorsi i 90 gg dalla scadenza stabilita per la trasmissione del modello 730 o del modello Unico -redditi scattano le sanzioni a carico del contribuente che consistono nella sanzione amministrativa dal 120% al 240% delle imposte dovute, con possibilità di una loro riduzione dal 60% al 120%  nel caso di presentazione della dichiarazione entro l’anno successivo. 

Nel caso di omessa dichiarazione, senza imposte da versare, le sanzioni variano da € 250 ad € 1.000, con possibilità di una loro riduzione da € 150 ad € 500 nel caso di presentazione entro l’anno successivo.

In ogni caso il contribuente è obbligato al pagamento delle imposte dovute e non pagate, oltre agli interessi legali  da calcolarsi dalla scadenza del pagamento all’effettivo versamento.

In caso di commissioni di fatti costituenti un reato, il contribuente sarà altresì soggetto a sanzione penale.

Per RAVVEDIMENTO OPEROSO si intende la possibilità per il contribuente di provvedere al deposito della dichiarazione prima che l’Agenzia delle Entrate si accorga e questa autodenuncia viene premiata con una riduzione evidente delle sanzioni (pari a 1/8 del minimo nel caso di presentazione  entro un anno; pari a 1/7 del minimo nel caso di presentazione della dichiarazione  entro due anni e pari a 1/6 del minimo nel caso di presentazione oltre due anni, se la dichiarazione viene trasmessa oltre i 90 gg dalla scadenza; se invece il contribuente vi provvede entro i 90 gg dalla scadenza, la dichiarazione sarà tardiva e il contribuente potrà usufruire di un ulteriore sconto sulle sanzioni pari ad 1/10 del minimo).

Il versamento delle sanzioni va effettuato contestualmente alla presentazione della dichiarazione ovvero deve essere versato entro il termine previsto del ravvedimento e quindi non necessariamente lo stesso giorno della presentazione della dichiarazione.

3. Prescrizione e accertamento dichiarazione redditi

L’Agenzia delle Entrate effettua il controllo sui contribuenti verificando se le dichiarazioni siano state trasmesse; nel caso di mancata trasmissione provvede a ricostruire la posizione reddituale del soggetto per poi procedere alla notifica dell’avviso di accertamento.

Il termine di prescrizione è quinquennale ovvero  entro il 31 dicembre del quinto anno a partire da quello in cui la dichiarazione andava trasmessa. Oltre tale data qualora dovesse pervenire notifica di accertamento, l’avviso sarebbe nullo per intervenuta decadenza.

La normativa tributaria non prevede termini specifici di prescrizione nel caso di illecito tributario grave avente natura penale, punibile con la reclusione in carcere, oltre ovviamente al pagamento delle sanzioni e delle imposte dovute. Il contribuente può chiedere il patteggiamento per tutti i reati, se prima dell’apertura del dibattimento di primo grado ha pagato tutte le imposte dovute con le relative sanzioni. In mancanza di patteggiamento, si applica l’art. 157 e ss del cp che prevede il termine di prescrizione pari ad 8 anni.

Fonti normative

DPR 633/1972: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto

DPR 600/1073: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Codice Penale

D.lgs 74/2000: nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

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