Modello 730: Novità, Istruzioni e Scadenza

Attraverso la dichiarazione dei redditi, il contribuente deve comunicare, al Fisco, i redditi che sono stati percepiti nel corso dell’anno precedente e sui quali verranno calcolate le imposte. Hai bisogno di un avvocato per verifiche fiscali? Tramite il servizio di AvvocatoFlash, attivo in tutta Italia, potrai trovare un buon avvocato per verifiche fiscali in breve tempo.

modello 730

1. Che cos’è e chi può presentare il 730

Il modello 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Esso presenta diversi vantaggi tra cui il fatto che il contribuente non deve eseguire calcoli e può ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione; al contrario, nel caso in cui debba versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Molto spesso si presenta il 730, perché “conviene”, in quanto si hanno spese detraibili o deducibili, ad esempio le spese sanitarie, gli interessi del mutuo o i vari bonus casa. Va ricordato che gli unici contribuenti esonerati sono quelli che hanno esclusivamente redditi da abitazione principale o altri fabbricati non locati, quelli esenti IMU, da lavoro dipendente, da pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta, redditi soggetti ad imposta sostituiva con esclusione della cedolare secca o ritenuta alla fonte.

Detto ciò, la dichiarazione deve essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Anche il soggetto che, al momento della presentazione, non ha un sostituto d’imposta può fare il 730: in caso di credito il rimborso verrà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate ed in caso di debito si pagherà con modello F24.

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2019 hanno percepito:

  • o redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto);
  • o redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • o redditi di capitale;
  • o redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • o redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • o alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D; Il soggetto che effettua la dichiarazione per conto di persone incapaci, tra cui i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se ricorrono per questi le condizioni soprarichiamate.

2. Le principali novità del 730

Le principali novità contenute nel modello 730/2020 sono:

- l’estensione dell’utilizzo del 730 all’erede: per la dichiarazione dei redditi concernente l’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 30 settembre 2020, gli eredi possono utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i presupposti necessari per utilizzare tale modello semplificato. Il modello 730 in tal caso non può essere consegnato al sostituto d’imposta né del contribuente né dell’erede;

- il nuovo limite reddituale per i figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è innalzato a 4.000 euro;

- gli impatriati: per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia con decorrenza dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati partecipano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%.

Tale misura viene ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%, purché sia eseguito il pagamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità indicate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

- la detrazione per comparto sicurezza e difesa: al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, inclusivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una diminuzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali;

- la detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”): l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno in cui è stata effettuata la spesa e in quelli successivi;

- la detrazione per infrastrutture di ricarica: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di un totale non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo;

- sport bonus: contribuenti individuati con il numero seriale indicato nel decreto del 23 dicembre 2019, possono fruire di un credito d’imposta. Il credito d’imposta è pari al 65% delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo;

- il credito d’imposta per bonifica ambientale: per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate.

Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo;

- la detrazione per spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro;

- la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef: il contribuente può destinare l’otto per mille dell’Irpef allo Stato indicando una determinata finalità tra cinque diverse alternative.

3. I vantaggi del modello 730/2020 precompilato

Dal 5 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.. Le informazioni utilizzate dall’Agenzia delle Entrate al fine di predisporre il modello 730 precompilato sono:

- I dati contenuti nella Certificazione Unica, inviata dai sostituti d’imposta all’Agenzia delle entrate (es. le ritenute Irpef);

- gli oneri deducibili e detraibili comunicati all’AdE (es. spese sanitarie);

- le informazioni presenti nella dichiarazione dei redditi dell’anno antecedente (es. i dati dei terreni e dei fabbricati);

- i dati presenti all’Anagrafe Tributaria (es. pagamenti e compensazioni effettuati con il modello F24).

Quando e come si presenta il modello 730 precompilato? Per accedere alla sezione in cui è inserito il modello precompilato è necessario essere in possesso del Codice PIN, che può essere richiesto sia online (sul sito, inserendo i dati personali) sia in ufficio, compilando un apposito modulo e allegando un documento di identità.

Inoltre, si accede utilizzando un’identità SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale) ovvero utilizzando anche le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o dalla Carta nazionale dei servizi.

È importate sottolineare che il contribuente può effettuare la propria dichiarazione precompilata anche mediante il sostituto che gli fornisce assistenza di natura fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato; in tal caso il sostituto o l’intermediario devono essere muniti di apposita delega.

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista o al sostituto d’imposta. Nell’ipotesi in cui termini scadano di sabato ovvero in un giorno festivo, questi vengono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Vi è, inoltre, l’obbligo di conservazione dei documenti utilizzati per la dichiarazione dei redditi. Infatti, i contribuenti sono tenuti a conservare tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, le deduzioni, esposti nella dichiarazione redditi fino al 31 dicembre 2025, termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla.

Se il contribuente, a seguito di richiesta dell’Agenzia, non è in grado di esibirla, viene applicata una sanzione amministrativa.

4. Il Modello Ordinario

Il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi anche secondo le modalità ordinarie, ossia utilizzando il modello 730 o il modello Redditi. Il soggetto, per cui l’Agenzia delle entrate ha predisposto il modello 730 precompilato, ma che ha percepito redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (es. i redditi d’impresa), può effettuare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi ordinario o variando il modello Redditi precompilato.

Il contribuente per cui l’Agenzia delle entrate non ha predisposto il modello 730 precompilato deve presentare la dichiarazione dei redditi secondo le modalità ordinarie, usando il modello 730, laddove sia possibile, oppure il modello Redditi, sempre che non si tratti di fattispecie per cui è previsto l’esonero.

Dall’anno 2020 il modello 730/2020, concernente l’anno d’imposta 2019, e le relative istruzioni sono reperibili esclusivamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it..

A chi si presenta si presenta il modello 730 ordinario? Il modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che fornisce l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti che non hanno un sostituto d’imposta, che possa effettuare il conguaglio, devono presentare il modello 730 ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato.

Quando e come si presenta tale modello? Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta.

Nell’ipotesi in cui la presentazione sia effettuata al sostituto d’imposta, il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato. Invece, laddove il soggetto si rivolga al Caf o al professionista abilitato, possono essere richiesti, al momento della dichiarazione, i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante ed il controllo formale è effettuato direttamente nei confronti del Caf o del professionista.

5. La dichiarazione congiunta

I coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta, se entrambi possiedono solo redditi precedentemente elencati e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730. Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta.

6. La rettifica del modello 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un modello 730 “rettificativo”.

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole:

1) Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata;

2) Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta;

3) Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior credito, un minor debito oppure un’imposta invariata;

4) Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

7. Fonti normative

Avvocato Doriana Sorrentino

Doriana Sorrentino

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Master II Livello in Diritto e Processo Tributario. Avvocato e responsabile area Compliance. Partecipazione a numerosi corsi di alta formazione in ambito giuridico. ...