Stalking informatico: cos’è e come difendersi

I mezzi informatici oggi giorno rappresentano una costante della vita di ognuno di noi e come tale serbano eventi spiacevoli. Il cyberstalking è uno di questi.

stalking informatico

1. Cos’è lo Stalking informatico?

La Legge n. 38/2009 introduce in Italia con l’art 612 bis c.p. il reato di atti persecutoriche punisce chi con comportamenti reiterati, minaccia o molesta taluno provocando un duraturo e intenso stato di ansia e timore non solo nei suoi confronti ma anche dei propri familiari.

Dunque, rientrano negli atti persecutori comportamenti come:

  • continue telefonate o anche una telefonata al giorno per settimane;
  • ricezione di messaggi su qualsiasi piattaforma da parte dello stalker;
  • pubblicazione di video o post a stampo sessuale, ingiurioso o sui social network integrano il reato di cui all’art 612 bis c.p.

La corte di Cassazione ha sancito che sono sufficienti anche "due sole condotte di minaccia o molestia" che portino ad uno stato di stress e paura per integrare la fattispecie di reato. Così rimarcando il concetto di reiterazione della norma che non coincide con quello di serialità.

Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e al secondo e al terzo comma della norma, sono previste due circostanze aggravanti.

Il comma due prevede che qualora il soggetto che compia gli atti persecutori sia:

  • il coniuge sposato;
  • il coniuge separato o divorziato;
  • il soggetto con cui, attualmente o in passato, ci sia stata una relazione affettiva;
  • chi compia tali atti persecutori, lo faccia attraverso strumenti informatici e telematici.

La pena sarà aumentata fino a un terzo rispetto al primo comma.

Il comma tre invece prevede che se il soggetto che subisce tali atti sia:

  • un minore;
  • una donna in stato di gravidanza;
  • una persona con disabilità disciplinata dall’art 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Inoltre, sempre il comma tre prevede una pena se:

  • sono state utilizzate armi;
  • il soggetto abbia alterato il proprio aspetto per rendersi irriconoscibile.

In questo caso la pena sarà aumentata della metà rispetto al primo comma.

2. Come difendersi da uno stalker informatico?

Nel momento in cui un soggetto compie tale azioni bisogna provvedere a tutelarsi in diversi modi.

1. Mettere in sicurezza i dati online:

  • variando l’impostazione della tutela della tua privacy sui social network così da consentire solo a persone autorizzate l’accesso alla tua bacheca, alle immagini e ai video caricati sulla tua pagina.

2. Iniziare la raccolta di prove:

  • nel caso dello stalking telefonico, non cambiare numero o telefono. Così facendo si perde l'opportunità di documentare le prove dello stalking che potranno avere valore legale in una successiva fase giudiziale;
  • nel caso di stalking sui social, non eliminare i post ma conservali.

In questo caso particolare caso si può:

  • richiedere una copia autentica per dar loro valore legale attraverso un notaio che verificherà la corrispondenza tra la stampa della videata e il video del computer o dello smartphone. Questa sua attestazione ha valore di atto pubblico;
  • fare uno screenshot che cristallizzi il contenuto delle molestie o minacce. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto lo screenshot un documento informatico valido come prova all’interno del processo. Pertanto, per acquisire i relativi dati è sufficiente una semplice operazione meccanica che non vada ad alterare il contenuto dei dati che rappresentano le gli atti persecutori, di cui sarà valutata l’attendibilità da parte del giudice.

Se l’interesse virtuale risulta ripetitivo e minaccioso si consiglia di segnalare i comportamenti con le relative tempistiche dei contatti, il contenuto dei messaggi e i contenuti diffusi senza il tuo consenso alla polizia postale o recarsi direttamente in qualsiasi ufficio della Polizia o un comando dei Carabinieri del tuo comune per richiedere l’ammonimento o querelare lo stalker.

Per richiedere l’ammonimento, sarà necessario esporre i fatti alle autorità di pubblica sicurezza avanzando tale richiesta nei confronti dello stalker al questore. A tal punto se ritenesse fondata l’istanza, il questore ammonisce oralmente il soggetto invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e sarà redatto un processo verbale.

Invece per quanto riguarda il termine di decadenza per la querela, la norma stabilisce che sia di sei mesi dalla consumazione del reato.

La giurisprudenza ha inteso la consumazione del reato di cui all’art 612 bis c.p. come l'evento consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura o meglio come l'evento di pericolo consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un familiare.

La querela è irrevocabile se il fatto è stato compiuto mediante le minacce previste dal secondo comma. Invece si procede d’ufficio senza bisogno di querela se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona affetta da disabilità ex art 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Fonti Normative

Art. 612 bis c.p.

L. n. 38/2009

Cass. n. 32404/2010

Cass. n. 45648/2013

Cass. n. 17082/2015

Cass. n. 57764/2017

Cass. n. 8736/2018

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