Stalking condominiale: che cos'è, come difendersi

Lo stalking condominiale consiste in azioni ripetute nel tempo di molestie e di minacce nei confronti di una o più persone che abbiano tra loro rapporti di vicinato

stalking condominiale

1. Che cos'è lo stalking condominiale?

Lo stalking condominiale consiste in azioni ripetute nel tempo di molestie e di minacce nei confronti di una o più persone che abbiano tra loro rapporti di vicinato, tanto da provocare in esse un perdurante e grave stato di ansia o di paura o che possa comportare un effettivo timore per la loro incolumità o per quella di un loro prossimo congiunto o persona a loro legata da relazioni affettive o tali da costringerli ad alterare le proprie abitudini di vita. Lo stalking condominiale è un’ipotesi delittuosa non espressamente prevista dal codice penale, ma frutto dell' elaborazione giurisprudenziale che estende il reato di atti persecutori (c.d. stalking), previsto e punito ai sensi dell’art. 612 bis c.p., a questa fattispecie di reato.

Quante volte ci è capitato di assistere a liti condominiali o essere vittime di continui atti persecutori da parte di qualche vicino molesto? Ebbene, per poter configurare il c.d. stalking condominiale è necessario che siano realizzate nel tempo comportamenti di molestia, minacce, azioni di intimidazione, disturbo, atti che mettano a repentaglio l’incolumità delle vittime, atti che arrechino fastidio, specie nelle ore notturne, tanto da provocare nelle persone offese un grave stato di ansia che li induca a modificare le proprie abitudini di vita.

Il reato di stalking condominiale è cosa ben diversa dalle semplici liti condominiali o da questioni di reciproci dissidi tra vicini. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità non ha escluso la configurabilità del reato in disamina nel caso di reciprocità delle condotte, quando i contrasti in ambito condominiale non siano di per sé sufficienti a scagionare l’imputato in virtù dei suoi gravi comportamenti prevaricatori e persecutori ( Sentenza Cass. pen. Sez. V n. 2726/19)

2. Come raccogliere prove per lo stalking condominiale?

Al fine di sostenere un’accusa in giudizio contro l’autore degli atti persecutori, valgono le regole previste dal codice di procedura penale nell’ambito della prova. A titolo esemplificativo, è opportuno raccogliere prove testimoniali di persone che abbiano assistito ad uno o più fatti di reato sopradescritti; sono ammesse anche le intercettazioni ambientali, le registrazioni, la documentazione fotografica, la consultazioni delle registrazioni provenienti dagli apparati di videosorveglianza disposti in ambito privato.

Inoltre, la dimostrazione del grave e perdurante stato di ansia o di paura, ad avviso della recente giurisprudenza, può essere desunto anche dal turbamento psicologico arrecato alla vittima e alle sue azioni di vita successive, al perdurare della situazione subita, che può essere dimostrato anche dalle dichiarazioni della persona offesa. Come per altre fattispecie penali, nella fase delle indagini preliminari la persona offesa può farsi assistere dal proprio avvocato che potrà svolgere le indagini difensive previste ai sensi degli artt. 391 bis e seguenti del c.p.p e raccogliere materiale probatorio utile.

3. Come difendersi dallo stalking dai vicini di casa?

Innanzitutto, la vittima delle azioni persecutorie può inizialmente diffidare l’autore dei comportamenti criminosi dal cessare la propria condotta. Se ciò non sortisce alcun riscontro positivo, la vittima, oltre a svolgere indagini difensive, può presentare una richiesta di ammonimento al Questore, il quale a seguito dell’istanza della persona offesa, indirizzerà un avvertimento formale al persecutore e poi lo convocherà.

In quella sede egli potrà esporre le proprie ragioni. Se le azioni criminose persistono, la persona offesa potrà presentare un atto di denuncia querela nei confronti dell’autore del reato. La persona offesa può ottenere nei confronti del suo aguzzino anche un provvedimento di allontanamento dei luoghi dalla stessa frequentati.

4. Come fare una denuncia?

Prima di capire come presentare una denuncia, è opportuno premettere che il reato di atti persecutori è procedibile a querela della persona offesa entro sei mesi. Nell’ipotesi aggravata il reato è sempre procedibile d’ufficio.

Le aggravanti ricorrono quando il fatto sia commesso:

  • dal coniuge, anche separato o divorziato o da persona legata da relazione affettiva con la vittima;
  • mediante strumenti informatici o telematici;
  • nei confronti di un minore o di una persona affetta da disabilità o nei confronti di una donna in gravidanza.

Anche nel caso in cui si sia proceduto con l’ammonimento al Questore il reato è procedibile d’ufficio. La querela può essere rimessa solo in sede processuale ed è irrevocabile se si configura una minaccia aggravata prevista al comma 2 dell’art. 612 c.p., ossia commessa da persona travisata o armata. Nel caso in cui il reato sia aggravato sarà sufficiente presentare un atto di denuncia, l’Autorità potrà procedere autonomamente anche in assenza di segnalazione, anche per questo la denuncia non può essere ritirata.

Nell’ipotesi base il reato è procedibile a querela, occorre perciò presentare nel termine di sei mesi un atto di denuncia querela, che contenga l'espressa richiesta della punizione del colpevole.

Fonti:

art. 612 bis c.p.c

art. 612 c.p.

artt. 391 bis e seguenti c.p.p.

Sentenza Cass. Pen. Sez. V 10111/2018;

Sentenza Cass. pen. Sez. V n. 2726/19

Avvocato Reva Kunze

Reva Kunze

Sono l'avv. Simona De Mauri, mi occupo di diritto penale diritto civile, in particolar modo di procedure esecutive, diritto commerciale, assicurativo e famiglia.