Cos'è il reato di concorso esterno in associazione mafiosa?

Sebbene oggi il fenomeno mafioso sia largamente conosciuto a livello criminale e sociale, rappresenta invece un'innovazione giuridica relativamente recente.

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1. Introduzione storica e di politica criminale

Solo dal 1982 il reato di ''Associazione a delinquere di stampo mafioso'', ex art. 416-bis c.p., costituisce fattispecie autonoma per l'ordinamento italiano, rispetto al più generico reato di associazione a delinquere semplice già preesistente (art. 416 c.p.), e attraverso cui venivano disciplinate le accuse e sentenze, in capo a soggetti imputati di criminalità mafiosa prima del 1982.

Tale fattispecie criminosa dovette la sua nascita ad uno stato di emergenza, provocato dalle stragi mafiose, dietro cui si celava la mano del clan ''corleonese'' capeggiato dall'allora Totò Riina.

Lo stato emergenziale e di assoluta corruzione e collusione in cui versasse la compagine istituzionale e professionale della Sicilia di allora, diede spunto per la creazione di una fattispecie non autonoma, ma che possedesse il compito di contrastare tutti quei fenomeni esterni e satelliti alle associazioni mafiose, ma che ciononostante ne costituissero insostituibile aiuto ed apporto.

2. La fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso

Il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso non possiede una collocazione autonoma, bensì risulta l'azione combinata dell'applicazione di due articoli del Codice penale: il 416-bis ed il 110, che disciplinano, relativamente, l'associazione a delinquere di stampo mafioso, ed il concorso di reato semplice.

La situazione di emergenza in cui anche tale reato atipico sia andato a configurarsi, e la vastità dei casi concreti a cui lo stesso possa riferirsi, hanno provocato questa sua esistenza a fattispecie non autonoma, che enormi problemi ha causato sul piano interpretativo ed attuativo, da parte degli organi giudiziari.

Secondo una parte della dottrina, infatti, il reato di concorso esterno dovrebbe costituirsi come aggravante del reato di favoreggiamento personale, non partecipando, il soggetto, in modo continuato e stabile alla vita dell'associazione mafiosa.

Va ricordata, in esame, una famosa sentenza avverso Bruno Contrada, verso il quale la sua difesa propose innumerevoli istanze e motivazioni di innocenza, che non si fondavano però su ragioni di fatto, ma su semplici speculazioni interpretative e di dottrina. Il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, consiste in alcuni parametri di valutazione del soggetto, come eventuale correo in fase di concorso in associazione mafiosa:

1) occasionalità, intendendosi come tale la prestazione una tantum e non da affiliato, dell'azione costitutiva del reato di concorso esterno;

2) funzionalità, intendendosi come tale, la finalità di quell'azione compiuta con la consapevolezza di contribuire al perseguimento degli scopi associativi;

3) efficienza causale del contributo, nell'azione di rafforzamento e consolidamento dell'associazione mafiosa;

4) consapevolezza, da parte del soggetto, del dolo.

3. La verità passa per la criminologia e la filosofia del diritto

Come si è potuto intendere, il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, comporta non pochi ostacoli sulla via attuativa ed interpretativa della fattispecie. Innanzitutto, non essendo questa, tipicizzata in un articolo o fattispecie criminosa appositi, finisce con il diventare contenitore e contenuto fluido di una serie più o meno vasta (a seconda delle esigenze) di casi concreti.

Sicuramente parlano in buona fede, coloro che adducendo motivazioni dottrinali, parlino in favore di un ridimensionamento delle casistiche concrete, da ricondurre al concorso esterno semplice, o addirittura ne auspichino una degradazione a semplice aggravante del favoreggiamento.

Ma costoro, ignorano probabilmente due evidenze fattuali, una di politica criminale e l'altra di filosofia del diritto. Innanzitutto, prima degli anni 80-90, periodo dopo il quale, per esempio, la mafia calabrese iniziò ad aprire le sue porte anche a coloro che facessero parte della cosiddetta ''società civile'' (in quanto gli affiliati non potevano partecipare a nessun consesso, associazione pubblica o privata), negli assetti interni della ndrangheta, coloro che aiutavano o partecipavano in concorso con la mafia, potevano risultare per l'appunto, solo dei meri concorrenti esterni, non potendo considerarsi degli affiliati.

In questo caso è già evidente come, a livello sia interpretativo che di criminologia, tali soggetti non potessero certo definirsi semplici concorrenti, in quanto, tralasciando il dettato dell'art. 416-bis, non è certamente necessario prestare giuramento interno ad un'associazione di mafia, per poter inquadrare un'azione commessa, come criminologicamente mafiosa.

È risaputo come la mafia si serva di eserciti, organizzati in diversi gradi di importanza. Non tutti coloro che le mafie usino, sono affiliati ad una determinata famiglia mafiosa. Anzi, si può in un certo qual modo osservare, come la mafia abbia diversificato, negli ultimi periodi, le sue milizie: solitamente gli affiliati, sono quelli che compiono il cosiddetto ''lavoro sporco”, intendendo quindi la realizzazione di reati finalizzati al danneggiamento fisico.

Vi sono poi coloro i quali che, seppur occasionalmente ed una tantum, si adoperino per la realizzazione di un progetto dell'associazione mafiosa stessa, consapevoli che il loro aiuto ed apporto, non solo saranno azioni che favoriranno l'associazione stessa ed il suo potere criminale, ma che anche loro in un certo qual modo, entreranno all'interno di un vincolo o patto tacito di collaborazione (sebbene occasionale o una tantum) con la mafia stessa.

Ed è impensabile che, vista la vastità di casistiche da poter ricondurre al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, si possa ridimensionare il tutto ad una degradazione di favoreggiamento, che va a comprendere casistiche molto più vicini alle procedure investigative, che non alla commissione di una serie di reati che, per la loro ampiezza attuativa, non potrebbero certo ricondursi ad un mero favoreggiamento.

In analisi, si può quindi certamente affermare come la politica criminale e l'interpretazione giudiziaria, debbano rimanere sul filo della classificazione dei reati, quando possibile, secondo la casistica del concorso esterno in associazione di stampo mafioso.

Emmanuel Giuseppe Colucci

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