La colpa cosciente

Si parla di colpa cosciente quando l’agente non intende realizzare il reato, ma prevede come possibile che si verifichi l’evento.

La colpa cosciente

La colpa cosciente Ai sensi dell’art. 43 c.p., il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente, e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Si parla di colpa cosciente quando l’agente non intende realizzare il reato, ma prevede come possibile che si verifichi l’evento.

1) Cosa si intende per colpa cosciente?

L'art 43 c.p. enuncia che il reato è colposo, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Ai fini dell'imputazione colposa del delitto, è necessario che l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di imprudenza, negligenza, imperizia (colpa generica) ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

La colpa, inoltre, si distingue in cosciente ed incosciente. La prima sussiste quando il soggetto che agisce (l’agente) non intende realizzare il reato, ma prevede come possibile che si verifichi l’evento.

La previsione costituisce una circostanza aggravante del delitto colposo, ai sensi dell’art. 61. n. 3, c.p..

La colpa incosciente, invece, si ha quando l’agente agisce violando norme cautelari (generiche o specifiche) ma non prevede di causare un evento antigiuridico.

2) Un esempio di colpa cosciente

L’ esempio più noto di colpa cosciente è quello del lanciatore di coltelli in un circo. Il lanciatore sa che potrebbe ferire o uccidere la persona destinataria dei lanci ma, confidando nella sua destrezza, esperienza ed abilità, è sicuro che non le farà alcun male.

Ecco perché nella sventurata ipotesi che invece ciò si verifichi e ferisca o colpisca a morte, risponderà di lesioni colpose (o omicidio colposo) e non di lesioni dolose (o omicidio volontario).

3) Differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente

In diritto la colpa cosciente si distingue dal dolo eventuale, che si concretizza quando, l'individuo non cerca di raggiungere l'evento criminoso, ma ritiene che sia seriamente probabile. In quest'ultimo caso, il soggetto, pur di non rinunciare all'azione e agli eventuali vantaggi, accetta che possa verificarsi l'evento dannoso.

Controverso, anche e soprattutto in ambito giurisprudenziale, è proprio il confine fra il dolo eventuale e la colpa cosciente. L'elemento che sembrerebbe differenziare il dolo eventuale dalla colpa cosciente è il "criterio dell'accettazione del rischio". C'è un diverso atteggiamento psicologico dell'agente a connotare la condotta.

Nel dolo eventuale, l'agente accetta il rischio che si realizzi l'evento dannoso o pericoloso come risultato della sua condotta. In pratica, ai fini della configurabilità del dolo eventuale è necessario che l'agente non solo "si sia rappresentato" il concreto rischio del verificarsi dell'evento ma lo abbia anche accettato, abbia di conseguenza agito anche a costo di cagionarlo.

L'autore del reato risponde, invece, a titolo di colpa cosciente quando, pur essendosi rappresentato l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisce nella ragionevole speranza che esso non si verifichi, confidando nella propria capacità di controllare l'azione e, quindi, di evitare l'evento.

Nella prassi, soprattutto quella più recente, prende piede un approccio "volontaristico", che mira a ricercare un elemento di volontà anche nell'ambito del dolo eventuale Nel dolo eventuale, la volontà si esprime "nella consapevole e ponderata adesione all'evento".

Non si può più parlare di mera accettazione del rischio, ma la volontà si esprime attraverso l'accettazione dell'evento. L'agente si confronta concretamente con l'evento e aderisce ad esso, ed è proprio nell'accettazione che l'evento si realizzi che si sostanzia la ragione della rimproverabilità della condotta, e quindi della colpevolezza a titolo di dolo (Cass., 1^ Sez. Pen. sent n. 9049/2020).

4) La linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente

In ossequio al principio di colpevolezza la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano l’attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie.

Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia (“colpa cosciente”).

Per contro nel dolo si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato. In particolare, nel “dolo eventuale”, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e, quindi, rimproverabile, si configura solo se l’agente prevede chiaramente la concreta possibilità di verificazione dell’evento e, ciò nonostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi.

Occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta.

A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al fine di ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale.

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