Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

In questa sede si vuole tentare di fornire un’analisi della fattispecie di reato, prevista e punita dall’articolo 600-quinquies c.p., di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

La Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia ai sensi della 27 maggio 1991, n. 176, nonché la dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31maggio 1996, si proponevano di approntare un’adeguata tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale al fine di salvaguardare il loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale. Detto fine costituiva obiettivo primario anche per l’Italia.

La legge 3 agosto 1998, n. 269, intitolata "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” in adesione ai principi espressi nelle normative sopra evocate provvedeva, con gli articoli 2, 3 4, 5, 6 e 7, ad inserire nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 600, gli articoli dal 600-bis al 600-septies del codice penale (rispettivamente intitolati “Prostituzione minorile”, “Pornografia minorile”, “Detenzione di materiale pornografico”, “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile” e “Confisca”).

In questa sede si vuole tentare di fornire un’analisi della fattispecie di reato, prevista e punita dall’articolo 600-quinquies c.p., di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Che cosa sono le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile?

Le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile possono essere identificate in tutte quelle organizzazioni di viaggi che sono volti allo scopo precipuo di condurre gli aderenti in luoghi in cui possano compiere attività di sfruttamento della prostituzione minorile. La definizione di quest’ultima è ricavabile, invero, dall’articolo 600-bis del codice penale, che incrimina le condotte di chi:

  • Reclutamento o induzione alla prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto
  • Favorire, sfruttare, gestire, organizzare o controllare la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti trarne profitto
  • Compimento di atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato

Vediamo nel prosieguo, dunque, come il codice penale italiano si è proposto di fornire una risposta sul piano sanzionatorio a condotte che ledono la libertà sessuale del minore con comportamenti tanto lesivi e che, purtroppo, sono andati nel corso del tempo diffondendosi ed aumentando in maniera preoccupante.

Quando si può fare una denuncia per iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile?

Il reato previsto e punito dall’articolo 601 del codice penale, rubricato “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile” richiede che sia stata avviata un’attività di organizzazione o di promozione e propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di soggetti di età minore agli anni diciotto o, comunque, volti a coinvolgere tali attività.

Occorre ribadire che l’interesse tutelato dall’articolo oggetto di disamina è identificabile con la libertà individuale e l’integrità fisica del minore, contro ogni qualsivoglia comportamento in grado di recare pregiudizio al normale sviluppo della personalità del minore stesso. L’elemento oggettivo del reato viene individuato nell’organizzare, propagandare viaggi aventi come scopo principale quello di usufruire dei servizi sessuali di minorenni costretti a prostituirsi o viaggi che, comunque, comprendono lo svolgimento di tale attività.

Il concetto di organizzazione richiama una struttura dotata di un minimo di requisiti di imprenditorialità in capo al soggetto agente (colui che pone materialmente in essere la condotta), prevedendo inevitabilmente anche collegamenti con operatori che agiscono nelle località di destinazione, la propaganda costituisce attività limitata ad un’intensa campagna pubblicitaria di iniziative turistiche sanzionate e può rintracciarsi, quindi, anche nella condotta di un singolo soggetto che propaganda, essendone a conoscenza, viaggi dallo scopo illecito come delineato dalla norma.

Palese sono, quindi, l’arretramento della soglia di punibilità che si persegue in tal modo e la conseguente riconducibilità del viaggio, che sia effettivamente avvenuto in seguito, ad una delle condotte prodromiche individuate dal precetto della disposizione penale. Sembra potersi considerare irrilevante la circostanza che il viaggio avvenga verso località nazionali.

Tuttavia, qualora esso sia organizzato verso località estere, assume decisamente un maggiore disvalore sociale, ove si consideri la maggiore pericolosità sociale del soggetto che, pur di compiere la condotta di sfruttamento della prostituzione minorile, è disposto a recarsi anche in luoghi lontani nei quali è notoria la tolleranza maggiore nei riguardi di quest’ultimo fenomeno. La consumazione, quindi, si verifica nel momento in cui il viaggio viene organizzato o propagandato o effettuato, ma è ammesso anche il tentativo.

La casistica in materia ha messo in evidenza che integra il reato di favoreggiamento tentato della prostituzione minorile

  • Scambio preventivo e preliminare di puntuali e mirate informazioni tra due o più soggetti e volto a facilitare, in vista di un viaggio all’estero, incontri sessuali con i minori presso il luogo di destinazione
  • Organizzazione di un viaggio finalizzato alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori, purché ad uso non proprio esclusivo

Si tratta di un reato:

  • Comune, potendo essere commesso da chiunque
  • Di mera condotta, in quanto si perfeziona con la semplice esecuzione dell’azione illecita descritta dalla norma
  • A forma libera, perché può essere compiuto con qualunque condotta idonea al raggiungimento dello scopo

Il dolo del reato è specifico, in quanto, oltre alla coscienza e volontà del fatto vi è l’ulteriore fine di permettere la fruizione e fruire di attività di prostituzione a danno di minori.

Cosa rischia chi viene denunciato per iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile?

Il soggetto che, a seguito di un giudizio penale instaurato nei suoi confronti e nel quale si veda incriminato per il delitto di iniziative turistiche svolte allo sfruttamento della prostituzione minorile, venga ritenuto dall’organo giudicante colpevole è punito con la pena della reclusione da un minimo di sei a un massimo di dodici anni e con la multa da un minimo di euro 15.493,00 a un massimo di euro 154.937,00.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’articolo 600-septies del codice penale, è previsto che a seguito della condanna (anche) per il reato in commento il giudice disponga la confisca dei beni che costituirono il profitto, il prodotto o il prezzo del reato ovvero, qualora questa non sia possibile, la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il soggetto condannato abbia la disponibilità, anche se indirettamente o per interposta persona (è l’ipotesi della cosiddetta “confisca per equivalente”).

Ecco come fare denuncia per iniziative giuridiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Trattandosi di reato che tutela di interessi particolarmente delicati la denuncia deve essere rivolta alla Procura della Repubblica istituita presso il Tribunale territorialmente competente ed ivi depositata. Se il reato è stato commesso interamente all'estero la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresti o della consegna dell’imputato.

Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. In essa il soggetto denunziante deve indicare espressamente:

  • Le proprie generalità
  • La propria qualifica
  • La descrizione dettagliata dei fatti, avendo cura di definirla anche temporalmente
  • L’indicazione del luogo in cui è stato commesso il fatto
  • La denuncia vera e propria con l’eventuale ulteriore dei fatti da verificare
  • La richiesta di essere informati in caso di archiviazione e la formulazione anticipata, in tal caso, di volersi opporre alla stessa
  • Luogo in cui è stata resa la denuncia
  • Data
  • Sottoscrizione del denunziante

La forma, tuttavia, resta libera e non assoggettata a vincoli di forma. Ove, peraltro, si dovessero riscontrare difficoltà nella redazione, si rammenta che si può sempre scegliere di farsi assistere da un avvocato, che si occupi di affiancare nella stesura e nelle successive attività di deposito.

Conclusione

Per concludere, stante la delicatezza degli interessi coinvolti che riguardano soggetti infradiciottenni, si consiglia, ove si venga a conoscenza della commissione di fatti di reato riconducibili a quelli sanzionati dall’articolo 600-quinquies del codice penale di denunciare quanto appreso e conosciuto con la massima tempestività.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...