Cosa vuol dire perdono giudiziale?

Il perdono giudiziale comporta una rinuncia dello Stato, riferita non alla sola applicazione della pena, ma alla stessa sentenza di condanna. La misura è, pertanto, disposta con una sentenza di proscioglimento.

perdono giudiziale

1) Il perdono giudiziale

Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato prevista solo per i minori di anni diciotto. Esso, infatti, è un istituto ispirato ad una funzione di prevenzione speciale, sintomatico di un particolare favor per la rieducazione dei minori che presumibilmente si asterranno dal delinquere in futuro.

La misura di applica nei casi previsti dall’art. 169 c.p., ossia:

  • quando il colpevole, al momento della commissione del reato, abbia già compiuto gli anni quattordici, ma non ancora gli anni diciotto (atteso che al di sotto dei quattordici anni l’art. 97 c.p. pone una presunzione assoluta di non imputabilità, che osta all’insorgenza di responsabilità penale);
  • se l’imputato non sia già stato condannato a pena detentiva per delitto e non sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale;
  • se il Tribunale per i minorenni ritenga di poter applicare, in concreto, una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore ad euro 1549, anche se congiunta alla pena detentiva;
  • se il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate dall’art. 133 c.p., ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il perdono giudiziale comporta una rinuncia dello Stato, riferita non alla sola applicazione della pena, ma alla stessa sentenza di condanna. La misura è, pertanto, disposta con una sentenza di proscioglimento.

2) Cosa è una causa di estinzione del reato?

Il perdono giudiziale rientra nella categoria delle cause di estinzione del reato. Esse incidono sulla c.d. punibilità astratta, in quanto operano in un momento antecedente all’intervento di una sentenza definitiva di condanna, estinguendo la potestà statale di applicare la pena prevista dalla legge.

Salvo che la legge non disponga diversamente, le cause di estinzione del reato operano solamente nei confronti della persona cui si riferiscono (c.d. efficacia soggettiva); devono essere dichiarate immediatamente dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, a meno che non sia evidente la necessità di procedere ad un proscioglimento nel merito (art. 129 c.p.p.).

3) Il perdono giudiziale e le condizioni di cui all’Art. 133 c.p..

Da quanto disposto dall’art. 169 c.p., il giudice prima di concedere il perdono giudiziale deve considerare quanto previsto dall’art. 133 c.p., ossia relativamente alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del colpevole.

Per quanto concerne la gravità del reato, essa è essere desunta da: - la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo ed ogni modalità di azione;

  • la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa;
  • l’intensità del dolo o il grado della colpa. Invece, la capacità a delinquere è desunta da:
  • i motivi a delinquere ed il carattere del reo;
  • i precedenti penali e giudiziari;
  • la condotta contemporanea o susseguente al reato; - le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

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