Il Giudizio Abbreviato

Oltre al consueto processo penale, la legislazione vigente include specifici riti o procedimenti speciali, come previsto nel Libro VI del codice di procedura penale. Questi riti consentono, in determinate circostanze, di accelerare il corso delle procedure, garantendo così una tempestiva conclusione con il pronunciamento del giudice. Tra tali procedimenti, figura il rito abbreviato, una modalità che l'imputato può scegliere come alternativa al procedimento ordinario. Vediamo di seguito questo tipo di rito e gli ultimi aggiornamenti legislativi apportati dalla Riforma Cartabia

Giudizio Abbreviato: quali sono i procedimenti speciali previsti dal nostro codice.

Accanto al tradizionale procedimento ordinario, il nostro codice di procedura penale contempla una serie di procedimenti speciali che si distinguono per non attraversare tutte e tre le fasi tipiche del procedimento ordinario, ovvero le indagini preliminari, l'udienza preliminare e il dibattimento. Questi procedimenti speciali, diversificandosi dal rito ordinario, si suddividono in due principali gruppi: Il primo gruppo comprende il giudizio direttissimo e il giudizio immediato.

Questi riti si contraddistinguono per l'eliminazione dell'udienza preliminare e per il fatto che la loro attivazione è demandata al pubblico ministero, che può richiederli al giudice in modo imperativo, senza necessariamente considerare la volontà dell'imputato. Il secondo gruppo, noto come riti alternativi, include procedimenti come il giudizio abbreviato, il patteggiamento e il procedimento per decreto. Questi riti consentono di giungere alla definizione del giudizio senza passare attraverso la fase dibattimentale. A differenza del primo gruppo, la scelta di questi procedimenti è lasciata alla volontà dell'imputato, il quale può richiederli autonomamente. In questo contesto, ci focalizzeremo specificamente sul giudizio abbreviato, esaminando le condizioni che ne permettono la richiesta e analizzando le conseguenze che derivano dalla scelta di adottare tale procedimento.

Che cos'è il giudizio abbreviato?

Previsto dagli artt. 438 del codice di procedura penale e ss., la richiesta di giudizio abbreviato può essere avanzata dall'imputato, sia personalmente che tramite il proprio difensore, verbalmente o per iscritto, durante l'udienza preliminare. Questa richiesta deve essere presentata prima che il pubblico ministero e i difensori formulino le proprie conclusioni durante la discussione. Secondo quanto stabilito dal codice, nel presentare la richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato chiede che il processo venga concluso "allo stato degli atti" (art. 438, co. 1, c.p.).

Ciò implica che l'imputato, optando per un processo abbreviato, decide di escludere la fase dibattimentale, rinunciando così alla consueta acquisizione delle prove basata sulla dialettica tra le parti. Invece, l'imputato sceglie di affidarsi alle sole prove raccolte durante le indagini preliminari, precedentemente svolte e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. In questo modo, tutte le decisioni vengono prese durante l'udienza preliminare, e il giudice si pronuncerà sulla colpevolezza dell'imputato in tale sede. È evidente il motivo per cui questo rito è soggetto alla scelta dell'imputato e non può essere subordinato alla volontà del pubblico ministero: l'imputato rinuncia a una delle garanzie centrali del processo penale, ovvero la normale acquisizione delle prove, che consente alle parti di discuterne convincendo il giudice rispetto agli argomenti che emergono dalle prove raccolte nel corso del processo. Tuttavia, esiste la possibilità per l'imputato di condizionare la propria richiesta a un'integrazione probatoria, subordinandola all'acquisizione delle prove da lui indicate, configurando così il cosiddetto rito abbreviato condizionato. Questa richiesta deve essere compatibile con la celerità del giudizio abbreviato, e il codice di procedura penale stabilisce che il giudice disporrà il procedimento abbreviato solo se l'integrazione probatoria è necessaria e "compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento" (art. 438, co. 5, c.p.p.).

Tipi di giudizio abbreviato

Possiamo così distinguere tra:

Il giudizio abbreviato ordinario: disciplinato dall'art. 438 comma 1 c.p.p., dove il PM non può manifestare dissenso e il giudice è obbligato a celebrarlo;

Il giudizio abbreviato condizionato: che consente all'imputato di subordinare la richiesta all'assunzione di prove ulteriori da lui specificate. In quest'ultimo caso, il giudice non è obbligato a concedere il rito, ma deve valutare se la richiesta rispetta lo spirito del giudizio abbreviato, pensato per rendere il processo più celere nel rispetto del principio dell'economia processuale. Il giudice può respingere l'istanza se le prove richieste sono considerate irrilevanti o inammissibili, o se l'assunzione comporterebbe un sovraccarico processuale, come nel caso di un elevato numero di testimoni. Se l'istanza è accolta, il PM ha il diritto di presentare prove contrarie. Per quanto riguarda lo svolgimento del processo con il rito abbreviato, una volta presentata la richiesta, questa dipende esclusivamente dalla volontà dell'imputato.

Può verificarsi uno dei due esiti:

Accoglimento della richiesta: Se le condizioni precedentemente discusse sono rispettate, la domanda non è sindacabile e il giudice è obbligato ad accoglierla, emettendo un'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato.

Rigetto della richiesta: Il giudice potrebbe respingere esclusivamente la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, se ritiene che l'integrazione probatoria non sia necessaria o compatibile con la celerità richiesta dal rito in questione. È importante sottolineare che, nel caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato può presentarla nuovamente fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, che rappresenta l'ultima fase del procedimento penale ordinario.

Questa possibilità non era prevista dal codice di procedura penale, ma è stata introdotta dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la parte finale dell'art. 438, ultimo comma, c.p.p. perché non consentiva tale possibilità all'imputato. Una volta accettata la richiesta dell'imputato, il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio, senza la presenza del pubblico, a meno che tutti gli imputati del processo richiedano la pubblica udienza. L'udienza seguirà le norme stabilite per l'udienza preliminare, poiché, come precedentemente sottolineato, non si giungerà alla fase dibattimentale.

Casi di esclusione al rito abbreviato

Si ricordi che, il comma 1 lettera a) della Legge n.33/2019 ha introdotto il comma 1bis all’art. 438 c.p.p., che prevede un’ipotesi di esclusione del “beneficio” del rito abbreviato quando il reo ha commesso delitti punibili con la pena dell’ergastolo

Svolgimento del processo con rito abbreviato

Vediamo dunque cosa succede una volta che l’imputato ha presentato la propria richiesta. Come detto, essa si basa sulla sola volontà dell’imputato e dunque, al momento della richiesta ci possono essere due risvolti:

1) Accoglimento della richiesta: se sono rispettate le condizioni di cui si è parlato nel paragrafo precedente, tale domanda non è sindacabile da parte del giudice, il quale è obbligato ad accoglierla, pronunciando relativa ordinanza con cui dispone il giudizio abbreviato.

2) Rigetto della richiesta: Il giudice potrebbe rigettare esclusivamente la domanda di rito abbreviato condizionato, laddove ritenga, come detto, che l’integrazione probatoria non sia necessaria e non compatibile con le esigenze di celerità sottese alla scelta del rito in esame. Si precisa comunque che, nel caso in cui il giudice rigetti la domanda di giudizio abbreviato condizionato, l’imputato può riproporre la stessa sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento che, come detto, rappresenta l’ultima fase del procedimento penale ordinario.

Tale possibilità non era prevista nel codice di procedura penale, ma è stata sancita dalla Corte Costituzionale, la quale ha appunto ritenuto illegittimo l’art. 438, ultimo comma, c.p.p. nella parte in cui non concedeva tale possibilità all’imputato. Una volta accolta la richiesta dell’imputato, il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio, quindi senza pubblico, a meno che tutti gli imputati di quel determinato processo richiedano la pubblica udienza. La relativa udienza si svolgerà poi secondo le norme dettate per l’udienza preliminare, dal momento che, come detto, non si giungerà alla fase dibattimentale.

Effetti sulla condanna: il regime premiale del rito abbreviato

Al termine dell’udienza il giudice emetterà quindi la sentenza, la quale potrà essere di assoluzione o di condanna. Nel caso in cui il giudice condanni l’imputato, quest’ultimo, grazie alla scelta del rito abbreviato, avrà diritto ad un regime premiale: la rinuncia alle garanzie probatorie da parte dell’imputato, infatti, è bilanciata nel nostro ordinamento penale dai c.d. sconti di pena riconosciuti al condannato.

Per quanto concerne il giudizio abbreviato, l’imputato, in caso di condanna, beneficia di:

  • Una riduzione di pena pari ad un terzo;
  • Una riduzione ad anni trenta di reclusione in caso di ergastolo senza isolamento diurno;
  • Una riduzione ad ergastolo senza isolamento diurno nell’ipotesi di ergastolo con isolamento diurno.

Giudizio abbreviato e appello

Per quanto concerne la possibilità di appellare le sentenze di condanna o proscioglimento emesse dal giudice di primo grado in sede di processo abbreviato, giova chiarire che nel corso del tempo la relativa disciplina è stata modificata. Le sentenze di assoluzione, infatti, fino al 2007 non potevano essere impugnate né dall’imputato, né dal pubblico ministero (art. 443, co. 1, c.p.p., come modificato dall’art. 2 l. 46/06); nel 2007 è però intervenuta la Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 l. 46/06, nella parte in cui, modificando l’art. 443, co. 1, c.p.p., impediva al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse in seguito a giudizio abbreviato.

In seguito a tale pronuncia, possiamo quindi affermare che attualmente il pubblico ministero può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento. Per quanto riguarda invece l’imputato, la Corte Costituzionale si è pronunciata nel 2009 in merito all’appellabilità da parte dello stesso delle sentenze di assoluzione, affermando che egli può proporre appello verso tali sentenze in caso di difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente. Per quanto concerne invece le sentenze di condanna, esse sono liberamente appellabili dall’imputato, mentre il pubblico ministero può proporre appello solo laddove la sentenza di condanna abbia modificato il titolo di reato.

Giudizio Abbreviato - Riforma Cartabia

La recentissima Riforma Cartabia (D. Lgs. n.150/2022) n ha introdotto significative modifiche all'art. 438, comma 5, c.p.p., ampliando in particolare i criteri per accedere al giudizio abbreviato condizionato. Ora, il giudice, "tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili", può "disporre e accettare la richiesta se il rito realizza le esigenze di economia processuale in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale". Il primo aspetto rappresenta una codificazione del principio a lungo sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il quale stabilisce che la richiesta di giudizio abbreviato condizionato dovrebbe essere respinta quando si configura come la "mera ripetizione di un atto istruttorio già svolto durante le indagini".

La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che per ammettere il giudizio abbreviato condizionato sia necessaria un'integrazione probatoria caratterizzata da novità e rilevanza decisiva. Ciò presupporrebbe, dunque, da un lato, un'incompletezza nella prova presente negli atti e, dall'altro, una prospettiva di chiara e oggettiva utilità o idoneità al completo accertamento dei fatti del processo (cfr. Cass. Pen., sez. II, 10 novembre 2020, n. 10235, Rv. 280990). Un'altra innovazione sostanziale riguarda la premialità, mirata a velocizzare i procedimenti, ridurre l'onere degli uffici giudiziari e limitare le impugnazioni dilatorie. In questo contesto, è stata introdotta la disposizione del comma 2bis dell'art. 442 c.p.p., il quale stabilisce che "quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione".

Questa modifica va letta in congiunzione con le alterazioni apportate all'art. 676 c.p.p., che colloca la questione della riduzione della pena tra le "altre competenze" del giudice dell'esecuzione. Indubbiamente, l'accesso al giudizio abbreviato condizionato appare semplificato in seguito a queste modifiche. Tuttavia, solo il tempo potrà rivelare gli effetti complessivi sulla dinamica del processo penale e se gli obiettivi della Riforma saranno raggiunti, soprattutto in merito all'accesso al giudizio abbreviato.

Conclusioni

Il rito abbreviato rappresenta una modalità alternativa nel processo penale, caratterizzata da una maggiore celerità e semplificazione procedurale. La sua distinzione tra giudizio abbreviato ordinario, in cui il PM non può esprimere dissenso e il giudice è obbligato a celebrare il rito, e il giudizio abbreviato condizionato, che consente all'imputato di subordinare la richiesta all'assunzione di prove ulteriori, evidenzia la flessibilità del sistema. La valutazione accurata del giudice sul rispetto della ratio del rito, basata sull'economia processuale, e la possibilità di respingere l'istanza in caso di sovraccarico o prove ritenute irrilevanti, contribuiscono a garantire l'equilibrio tra velocità del procedimento e tutela dei diritti delle parti coinvolte.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...