Il Codice Penale: Le fasi del Processo
Il diritto penale punisce le condotte illecite con delle pene o sanzioni penali, con la finalità di prevenire ulteriori reati, punire l’autore della condotta antigiuridica e ristabilire l’equilibrio che è stato turbato dall’illecito.
Le pene possono essere inflitte da un giudice solo a conclusione di un procedimento penale.
Le sanzioni principali per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione e la multa, mentre quelle previste per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda.
Alcune di queste sono pene detentive e quindi comportano una compressione della libertà personale. Vediamole nel dettaglio:
- L’ergastolo. È la pena più grave prevista dall’ordinamento giuridico italiano, infatti priva il condannato della sua libertà personale per tutta la vita (art. 22 c.p.).
- La reclusione. La libertà del condannato è compressa per un periodo di tempo limitato, che va da 15 giorni a 24 anni (art. 23 c.p.).
- L’arresto. Consiste nella limitazione della libertà personale da 5 giorni a 3 anni ed è previsto per le più gravi contravvenzioni (art. 25 c.p.).
Le pene pecuniarie, che possono essere comminate unitamente a quelle detentive o da sole, sono:
- La multa. È il pagamento di una somma di denaro che va da 50€ a 50.000€ (art.24 c.p.).
- L’ammenda. Prevede che si paghi allo Stato una somma di denaro compresa tra 20€ e 10.000€ (art.26 c.p.).
Nella sentenza di condanna, il giudice può prevedere anche l’applicazione di pene accessorie che vanno a sommarsi a quelle principali.
Una delle priorità del legislatore è quella di evitare l’esperienza diseducativa del carcere a quanti siano stati condannati per reati non gravi, qualora non si tratti di delinquenti socialmente pericolosi. Infatti, le pene detentive brevi sono sostituite con pene pecuniarie, con la semidetenzione oppure con la libertà condizionata. Nella maggior parte dei casi tale sostituzione non è automatica, ma necessita dell’intervento dell’avvocato penalista.
1. Le fasi del procedimento penale
Un procedimento penale ha inizio nel momento in cui una notizia di reato è iscritta in un registro appositamente custodito dal Pubblico Ministero. Quindi il procedimento si sviluppa seguendo diverse fasi:
Il principale adempimento della polizia giudiziaria e del PM è proprio quello di identificare tale soggetto e svolgere tutte le operazioni necessarie a ricostruire i fatti.
Nel caso in cui le indagini preliminari si concludano senza che sia stato individuato un solo indagato, il procedimento non può continuare e il PM chiederà al giudice l’archiviazione. Invece nell’ipotesi in cui sia stato identificato almeno un indagato, il PM valuterà se presentare comunque una richiesta di archiviazione (ad esempio perché non sussistono elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio) oppure esercitare l’azione penale. In quest’ultimo caso il procedimento penale continuerà nella fase successiva.
- Indagini preliminari. In questa fase è possibile che non sia ancora stato individuato il potenziale responsabile del reato.
- Udienza preliminare. Il giudice dell’udienza preliminare è tenuto a verificare la fondatezza dell’azione penale esercitata dal PM e può decidere di deflazionare il procedimento, convertendolo in un rito più snello. A conclusione di questa fase il GUP deciderà se procedere contro l’imputato o meno.
- Dibattimento. È il cuore del processo penale, il momento in cui accusa e difesa mostrano al giudice le prove a carico e discarico: testimonianze, esami delle parti, confronti e perizie sono solo alcuni degli strumenti usati da PM e avvocato penalista per convincere il giudice dalla colpevolezza o innocenza dell’imputato. A conclusione del dibattimento le parti presenteranno le proprie conclusioni.
- Fase decisionale. Il giudice, sulla base delle prove che si sono formate in dibattimento e della discussione finale, decide se prosciogliere l’imputato o condannarlo.
- Eventuali impugnazioni. La decisione del giudice può essere impugnata dalla parte soccombente. I mezzi di impugnazione esperibili sono l’appello e il ricorso per Cassazione. In quest’ultimo caso il condannato deve farsi assistere da un avvocato penalista iscritto in un apposito albo presso la Corte di Cassazione.
2. Come accelerare la procedura penale
L’iter ordinario del processo penale prevede dei tempi piuttosto lunghi, ma l’indagato o imputato può scegliere di percorrere una strada alternativa per giungere più rapidamente alla conclusione del processo. Questo è possibile grazie ai procedimenti speciali:
- Il giudizio abbreviato. L’imputato rinuncia alla fase dibattimentale, cosicché la decisione del giudice si baserà soltanto sugli atti contenuti nel fascicolo del PM. In caso di condanna, tale scelta viene premiata con uno sconto di pena secco di un terzo.
- Il patteggiamento. Le parti si accordano sull’entità della pena da irrogare all’imputato. L’accordo deve essere accettato dal giudice e la pena può essere ridotta fino a un terzo.
- Il giudizio direttissimo. È un rito che può essere scelto dal PM e che salta l’udienza preliminare. È necessario che l’imputato sia stato arrestato in flagranza di reato, abbia reso confessione oppure sia stato incriminato per specifici reati.
- Il giudizio immediato. Può essere richiesto dall’imputato o dal PM e prevede l’assenza dell’udienza preliminare.
- Il decreto penale. Consente di evitare sia l’udienza preliminare sia il dibattimento, ma è un rito esperibile solo per applicare una pena pecuniaria.
La scelta del rito da seguire è un tassello fondamentale della strategia delle parti e da tale decisione può dipendere lo stesso esito del processo penale. Soltanto la consolidata esperienza di un buon avvocato penalista può indirizzare l’indagato o imputato nella giusta strada per ottenere una sentenza per lui favorevole.
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