Cosa comporta il perdono giudiziale

L’istituto è denominato “perdono”, giacché, accertata la penale responsabilità dell’imputato, il giudice lo assolve pronunciando sentenza irrevocabile.

Cosa comporta il perdono giudiziale

1) Cos’è il perdono giudiziale

Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato prevista solo per i minori di anni diciotto. Si chiama "perdono" poiché il giudice, anche se accerta che il minore ha commesso il reato lo assolve con sentenza irrevocabile.
È importante sottolineare che per minore di anni diciotto si intende il soggetto che ha comunque già compiuto gli anni quattordici, ossia l'età minima prevista per l'imputabilità. Da precisare che il perdono giudiziale per i minori di anni diciotto non può essere concesso sempre e comunque. Ci sono delle condizioni da rispettare, secondo quanto previsto dall’art. 169 c.p..

2) Le condizioni necessarie per la concessione del perdono giudiziale

L’art. 169 c.p prevede determinate condizioni per la concessione del perdono giudiziale:

"Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a cinque euro, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso dell'articolo 164. Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta.
"

Pertanto, secondo quanto disposto dalla norma, il perdono giudiziale può essere concesso solo in determinate situazioni e a certe condizioni. In particolare il perdono giudiziale:

  • può essere concesso dal giudice sia prima del rinvio a giudizio che successivamente, ovvero a giudizio completato. In questi casi però il giudice deve ritenere che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati dopo aver valutato la gravità del reato desumendola da quanto previsto dall'art 133 c.p;
  • non può essere concesso se il minore, come previsto dal n. 1 primo capoverso art 164 cp: "ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale";
  • non può in ogni caso essere concesse per più di una volta.

Giova sottolineare che alla regola della concessione del perdono giudiziale per una sola volta, la Corte Costituzionale ha previsto delle eccezioni. Il perdono infatti può essere concesso nuovamente:

  • per i reati legati a quello per il quale è stato concesso il perdono dal vincolo della continuazione (Corte Costituzionale, sentenza n. 108 del 5 luglio 1973);
  • se per il nuovo reato commesso prima della sentenza di perdono la pena prevista, cumulata a quella precedente, non superi comunque i limiti di applicabilità del perdono (Corte Costituzionale sentenza n. 154 del 7 luglio 1976).

Dalla lettura dell'art 169 c.p emerge anche un altro aspetto che il giudice deve considerare prima di concedere il perdono giudiziale. Infatti, affinché un minore possa essere "perdonato" il giudice deve ritenere che lo stesso in futuro si asterrà dal commettere altri reati. A tal proposito, l’art. 169 c.p rinvia a questo previsto dall'art 133 c.p, dedicato alla valutazione della gravità del reato ai fini dell'applicazione della pena.

Il giudice, ai sensi dell’art. 133 c.p., nell'esercizio del suo potere discrezionale, può desumere la gravità del reato commesso dal minore:

  • natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione;
  • gravità del danno o del pericolo provocato alla persona offesa dal reato;
  • intensità del dolo o grado della colpa;
  • capacità a delinquere del colpevole desumibile dai motivi che spingono il reo a delinquere, dal suo carattere, da precedenti penali e giudiziari, dalla sua condotta di vita, antecedente, contemporanea o successiva al reato e infine dalle sue condizioni individuali, familiari e sociali.

3) L’iscrizione nel casellario giudiziale

Per quanto concerne l’iscrizione nel casellario giudiziale, si fa riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'art 5 del DPR n. 313/2002 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, (di casellario giudiziale europeo) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”, aggiornato dal decreto legislativo n. 122/2018.

La disposizione soprarichiamata prevede che: "Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa."

4) La riabilitazione

L'art 24 del Regio decreto Legge n. 1404 del 20 luglio 1934 che ha istituito i Tribunali per i minorenni, prevede che "Per i fatti commessi dai minori degli anni 18, sia che abbiano dato luogo a condanna, sia a proscioglimento, é ammessa una riabilitazione speciale, che fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale."

Il procedimento di riabilitazione, che riguarda il maggiore di età, che non ha ancora compiuto i 25 anni e non è più sottoposto a pena o misure di sicurezza, può essere intrapreso:

  • su domanda dell'interessato;
  • su richiesta del pubblico ministero d'ufficio.

Competente è il Tribunale dei minori della dimora abituale del minore, che esaminati i precedenti del minore, gli atti che lo riguardano, assume informazioni sulla sua condotta in famiglia, a scuola, sul posto di lavoro, nelle eventuali associazioni sportive frequentate e, se ritiene che il minore sia "completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale, dichiara la riabilitazione."

Ad un primo esame può, però, accedere che il Tribunale non ritenga raggiunta la prova per concedere la riabilitazione. In questo caso può rinviare l'esame purché lo faccia entro il compimento dei 25 anni di età. La decisione finale viene assunta in Camera di Consiglio, senza la presenza dei difensori, sentiti l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero e chi esercita la potestà o la tutela. Il provvedimento di riabilitazione deve essere annotato nelle sentenze che riguardano il minore ed una copia deve essere trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del minore, nonché alle rispettive autorità provinciali di P.S..

Avvocato Doriana Sorrentino

Doriana Sorrentino

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Master II Livello in Diritto e Processo Tributario. Avvocato e responsabile area Compliance. Partecipazione a numerosi corsi di alta formazione in ambito giuridico. ...