Rimpatrio Salma di Straniero Deceduto in Italia: Normativa, Consolati, Procedure e Assistenza Legale

Guida completa al rimpatrio di una salma straniera dall'Italia. Scopri normative, documenti necessari, nulla osta consolari (Cina, Filippine, Bangladesh) e come un avvocato può aiutarti.

Scopri come funziona il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri in Italia.

Norme, documenti, casi Cina-Filippine-Bangladesh. Assistenza legale online

Se un cittadino straniero muore in Italia, i familiari devono affrontare non solo il lutto ma anche pratiche burocratiche complesse.

In questa guida scopri tutto ciò che serve sapere sul rimpatrio della salma: dalle autorizzazioni della Prefettura ai nulla osta consolari, con focus su Paesi come Cina, Filippine e Bangladesh.

E se vuoi velocizzare le procedure, puoi farti assistere subito da un avvocato esperto.

Normativa Nazionale: Regio Decreto 1265/1934

Il riferimento principale è il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in particolare gli articoli 339–342, che stabiliscono:

  • La competenza del prefetto nel rilascio dell’autorizzazione al trasporto della salma all’estero;
  • L’obbligo di sepoltura in cimitero, salvo eccezioni autorizzate;
  • Il pagamento di tasse specifiche, con esenzioni per cerimonie nazionali;
  • L’applicazione estesa anche agli stranieri, salvo trattati o accordi specifici.

Trattati Internazionali e Gerarchia delle Fonti

Secondo i principi costituzionali e internazionali:

  • Gli accordi bilaterali o multilaterali prevalgono sulla normativa interna in caso di contrasto (art. 117 e 10 Cost., art. 351 TFUE).
  • L’Italia può stipulare accordi con Paesi terzi, purché compatibili con il diritto dell’Unione Europea (art. 216 e 218 TFUE).

Convenzione di Berlino sul Trasporto Internazionale dei Cadaveri (1937)

La Convenzione di Berlino, firmata il 10 febbraio 1937, stabilisce regole comuni tra gli Stati aderenti per il trasporto delle salme. Essa prevede:

  • Uso obbligatorio di doppia cassa (zinco + legno);
  • Prescrizioni sanitarie uniformi;
  • Documentazione unificata (certificato medico, nulla osta, autorizzazione al trasporto);
  • Riconoscimento reciproco delle autorizzazioni tra Stati firmatari.

Paesi aderenti principali

Italia, Francia, Germania, Austria, Belgio, Spagna, Svizzera, Turchia, Portogallo, Paesi Bassi, Grecia, Ungheria, Svezia, Norvegia, Finlandia, Lussemburgo, Danimarca, Polonia, Messico, Cechia/Slovacchia (ex Cecoslovacchia).

Se il Paese di destinazione non ha aderito alla convenzione, si applicano le norme italiane e le prassi consolari del Paese ricevente.

Casi Specifici: Filippine, Cina, Bangladesh

🇵🇭 Filippine

Attualmente non esiste un accordo bilaterale tra Italia e Filippine.

In assenza di accordi, si applicano le norme italiane. Il rimpatrio richiede:

  • Autorizzazione prefettizia (art. 339 R.D. 1265/1934);
  • Coinvolgimento dell’Ambasciata delle Filippine in Italia, che verifica la documentazione e rilascia il nulla osta consolare;
  • Rispetto delle norme sanitarie internazionali, con utilizzo di cassa in zinco saldata.

🇨🇳Cina

Anche con la Repubblica Popolare Cinese non esiste un accordo bilaterale specifico in materia di rimpatrio delle salme.

Tuttavia, il governo cinese prevede che tutte le pratiche di ingresso delle salme in Cina vengano effettuate tramite canali autorizzati, con verifica e convalida da parte delle autorità consolari cinesi in Italia.

Il processo prevede:

  • Autorizzazione prefettizia italiana;
  • Nulla osta consolare cinese (Ambasciata o Consolato);
  • Rigoroso rispetto delle norme sanitarie cinesi.

🇧🇩 Bangladesh

Non risulta alcun accordo bilaterale formale tra Italia e Bangladesh.

Il rimpatrio avviene tramite la procedura standard italiana, in collaborazione con l’Ambasciata del Bangladesh in Italia.

In questo caso:

  • È richiesta l’autorizzazione della Prefettura italiana;
  • È necessario il nulla osta rilasciato dall’ambasciata del Bangladesh, che approva la ricezione della salma;
  • La documentazione deve essere conforme alle indicazioni consolari, che possono richiedere traduzioni o certificazioni specifiche.

Come rimpatriare una salma in modo rapido e senza errori

Il primo passo è raccogliere tutta la documentazione necessaria: certificato di morte, nulla osta dell'autorità giudiziaria (se previsto), certificati sanitari e la richiesta formale da presentare alla Prefettura.

È essenziale anche verificare i requisiti richiesti dal consolato del Paese di destinazione: alcuni richiedono traduzioni giurate, timbri consolari o altri allegati.

📌 Suggerimento utile: un errore formale o un documento mancante può causare ritardi anche di settimane.

Per evitare problemi, è consigliabile farsi assistere da un avvocato esperto in diritto amministrativo o immigrazione.

Chi contattare per il rimpatrio di un defunto straniero in Italia

La richiesta può essere presentata da:

  • Un familiare del defunto;
  • Un legale con procura;
  • Un’impresa funebre incaricata;
  • Un avvocato che coordina la parte documentale e relaziona con Prefettura e Consolato.

In casi complessi (decesso con rilievo penale, documenti incompleti, ostacoli consolari), è fortemente raccomandato affidarsi a un avvocato per gestire in modo corretto e veloce tutta la procedura.

Procedura Pratica in Italia

Documenti necessari:

  • Certificato di morte
  • Certificato necroscopico
  • Estratto dell’atto di morte
  • Nulla osta dell'autorità giudiziaria (se applicabile)
  • Documentazione sanitaria e della cofanatura
  • Richiesta formale al Prefetto
  • Nulla osta del Consolato del Paese di destinazione

Tempistiche:

2–5 giorni lavorativi in media, salvo casi eccezionali (es. decesso in caso giudiziario, problemi consolari).

Costi:

Variabili, in media tra 2.000 € e 5.000 €, comprensivi di pratiche, trasporto, cofanatura e oneri fiscali.

FAQ – Domande Frequenti

  1. Chi rilascia l’autorizzazione al rimpatrio? Il Prefetto della provincia in cui è avvenuto il decesso.
  2. La cassa in zinco è sempre obbligatoria? Sì, salvo diversa disposizione del Paese di destinazione (in genere obbligatoria per i trasporti internazionali).
  3. Posso rimpatriare la salma via aerea? Sì, è la modalità più comune. Serve una compagnia abilitata al trasporto funebre e documentazione IATA.
  4. Che succede se il Paese non ha accordi con l’Italia? Si applicano le norme italiane e la prassi consolare dello Stato estero.
  5. La Cina ha un accordo con l’Italia? No. Si applicano le norme italiane e le regole sanitarie e consolari cinesi.
  6. Il Bangladesh ha un accordo con l’Italia? No. Il rimpatrio avviene su base consolare secondo le norme italiane.
  7. Le Filippine hanno un accordo con l’Italia? No. È necessaria l’autorizzazione italiana e il nulla osta consolare filippino.
  8. Serve l’intervento di un consolato estero? Sì, sempre. Il consolato rilascia il nulla osta per l’ingresso della salma nel Paese d’origine.
  9. Un avvocato può aiutare? Sì. In caso di dubbi documentali, ritardi, contenziosi o problemi sanitari è consigliabile l’assistenza legale.

Serve assistenza? Contatta un avvocato

Il rimpatrio di una salma è una procedura delicata, che richiede attenzione ai dettagli giuridici, sanitari e consolari.

Un avvocato esperto in diritto amministrativo e internazionale può aiutarti a:

  • Evitare errori nei documenti
  • Accelerare l’iter autorizzativo
  • Gestire eventuali problemi con prefettura o consolati
  • Fatti assistere da un professionista.

Contatta subito un avvocato su AvvocatoFlash e ottieni supporto rapido in tutta Italia.

Avvocato Guglielmo Del Giudice

Guglielmo Del Giudice

Avvocato specializzato in diritto delle nuove tecnologie e data protection. Mi occupo delle nuove problematiche poste da internet e dal commercio elettronico, assistendo nell’adattamento e sfruttamento delle nuove tecnologie società t ...