Come si ottiene la cittadinanza italiana

Il diritto di cittadinanza

Come ottenere la cittadinanza italiana

 

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Nell’ormai lontano 1992, la Legge n. 91 del 5 febbraio stabilì che, per poter essere trasmesso, il diritto di cittadinanza dovesse passare attraverso il sangue, di padre (o madre) in figlio. Un concetto idealmente troppo viscerale e decisamente paradossale, quello dello jus sanguinis, in virtù del quale la cittadinanza italiana ha assunto le caratteristiche di un titolo nobiliare, assurgendo a lusso: condizione necessaria per poter acquisire di diritto tale status e godere dunque pienamente dei diritti politici e civili era che anche solo uno tra i genitori fosse riconosciuto cittadino italiano.

Lo jus soli invece, come nelle migliori favole dal lieto fine, interveniva eroicamente in via del tutto residuale per emancipare e riscattare i nati in territorio italiano da genitori ignoti o apolidi. Ebbene, non potendo ripercorrere nei dettagli il ventennale excursus socio-culturale che ha determinato radicali cambiamenti e portato ad una recente approvazione in prima lettura di una riforma della legge di cittadinanza che risulti più adeguata ai tempi (DDL n. 2092), facciamo brevemente il punto della situazione.

1. Come si acquisisce la cittadinanza italiana

Come già anticipato, cittadini italiani tendenzialmente lo si nasce, ma non mancano casi in cui lo si può divenire acquisendo in un secondo momento l’ambìto diritto di cittadinanza.

Distinguiamo quindi tra diritto di cittadinanza acquisita:

1. Automaticamente

- Cittadinanza per filiazione: hanno diritto alla cittadinanza italiana tutti coloro i quali hanno almeno un genitore italiano;

- Cittadinanza per nascita sul territorio italiano: sono cittadini italiani i figli abbandonati su territorio italiano da genitori dei quali non si riesca ad individuare la cittadinanza nonché i figli nati in territorio italiano da genitori apolidi (ossia coloro per i quali la legislazione dello Stato di appartenenza non regola la trasmissione della cittadinanza per i figli nati in territorio estero);

- Cittadinanza per adozione: diviene automaticamente cittadino italiano il minore nato in territorio straniero ed adottato da cittadino italiano in seguito all’emanazione del relativo provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria (o di quella Straniera trascritta nei registri di stato civile per quanto riguarda le adozioni avvenute all’estero). L’adottato maggiorenne, invece, si naturalizza italiano con il raggiungimento dei 5 anni di residenza legale su territorio italiano dopo la sua adozione; 

- Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale di filiazione: l’articolo 2 della legge n.91/92 stabilisce che diviene cittadino italiano il minore riconosciuto come figlio da un genitore italiano o dichiarato tale da parte di un giudice;

2. Su domanda

- Cittadinanza per matrimonio: il coniuge straniero che vuole acquisire il diritto di cittadinanza italiana deve dimostrare di convivere e risiedere legalmente in Italia da almeno due anni (a decorrere dalla data di matrimonio, risultante valido ed ancora in essere), termine che si riduce ad un anno in presenza di figli nati o adottati.

- Cittadinanza per residenza: possono acquisire il diritto di cittadinanza italiana:

- I cittadini extracomunitari che risiedono legalmente in Italia da almeno 10 anni;

- L’adottato maggiorenne e colui che è stato riconosciuto apolide o rifugiato politico, in Italia da almeno 5 anni;

- Il cittadino di uno stato che facente parte della Comunità Europea che risieda stabilmente in Italia da almeno 4 anni;

- Il discendente di un cittadino italiano (ascendenti in linea retta fino al secondo grado) e lo straniero nato in Italia, entrambi ivi residenti da almeno 3 anni.

2. Procedura per richiedere la cittadinanza

La richiesta di cittadinanza italiana va presentata telematicamente semplicemente collegandosi al portale dedicato: una volta effettuata la registrazione e ricevute le credenziali, sarà poi necessario compilare la domanda di cittadinanza italiana ed inviarla nel suo formato elettronico avendo cura di allegare una serie di documenti.

3. Che documenti servono per fare la cittadinanza italiana?

I documenti necessari per la cittadinanza italiana si sostanziano in:

- Un estratto del proprio documento di nascita completo di ogni generalità e tradotto in lingua italiana;

- Fotocopia del permesso di soggiorno;

Certificato penale del Paese di origine o del Paese terzo di residenza dal quale si evinca l’assenza di condanna per reati sanzionati con pene non inferiori a tre anni di reclusione;

- Ricevuta di un versamento contributivo di 200 euro.

La richiesta di cittadinanza italiana per stranieri, in caso di cittadinanza per residenza e diversamente da quanto avviene per la domanda di cittadinanza italiana per matrimonio, va corredata con documenti aggiuntivi rispetto a quelli appena elencati, primo tra tutti un modello fiscale che si avvalga dei redditi percepiti negli ultimi tre anni da tutti i componenti del gruppo familiare.

4. Quanto tempo ci vuole per ottenere la cittadinanza italiana?

I tempi che intercorrono dall’inoltro della domanda di cittadinanza italiana al relativo provvedimento di accoglimento o di rigetto sono biblici. Una volta maturati i requisiti minimi e necessari per avviare la pratica di richiesta di cittadinanza italiana, infatti, e secondo quanto stabilito dalla preistorica legge n. 362/1994 nonché dalla contemporanea legge n. 241/90, sarà necessario attendere ancora 730 giorni prima di poter finalmente avere tra le proprie mani il certificato di cittadinanza così da poter vantare un’appartenenza all’Italia non solo sentimentale ma anche legale.

La materia, come visto, è in ogni caso molto complessa. La lentezza e la complessità della burocrazia italiana complicano molto la vita di coloro i quali hanno problemi in materia di cittadinanza, in particolare quando si tratta di persone appena arrivate dall’estero, che conoscono poco la lingua e necessitano di una tutela pronta ed efficace. Per tutte queste questioni, quindi, è indispensabile affidarsi ad un esperto avvocato in tema d’immigrazione. Solo un professionista qualificato e specializzato nella normativa sull’immigrazione può veramente aiutare chi ha problemi in quest’ambito.

Le principali novità, volte secondo il Viminale ad assicurare uno screening più accurato delle richieste in costante aumento, riguardano:

Il decreto lascia invece invariati tanto i requisiti necessari per avanzare la richiesta di cittadinanza, che i documenti da allegare alla stessa.

5. Cosa cambia con il Decreto Salvini

5.1 I tempi per l’esame della richiesta di cittadinanza

Il termine di chiusura del procedimento di concessione della cittadinanza, sia per residenza sia per matrimonio, viene prolungato da 24 a 48 mesi. Questo significa che lo straniero richiedente dovrà attendere ben 4 anni prima di conoscere l’esito della sua domanda e sapere, quindi, se ha ottenuto (o meno) la cittadinanza italiana.

La norma si applica a tutte le pratiche già in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto e ovviamente ai nuovi procedimenti.

5.2 I costi per la presentazione della richiesta di cittadinanza

Il contributo da versare al Ministero dell’Interno per la presentazione della domanda di cittadinanza aumenta del 25%. L’importo del bollettino postale che può essere ritirato presso le Prefetture ovvero gli Uffici Postali dotati dello “Sportello Amico”, è ora di 250 euro mentre in precedenza costava 200 euro.

5.3 L’abrogazione del silenzio-assenso delle richieste di cittadinanza per matrimonio

Il decreto cancella la disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2, legge n. 91 del 1992, che comportava - in caso di decorso infruttuoso del termine per la conclusione del procedimento - la formazione di silenzio-assenso sulla richiesta di cittadinanza per matrimonio.

In altre parole, se l’autorità preposta non adottava, entro il termine perentorio di 2 anni, un espresso provvedimento di diniego della cittadinanza richiesta dal coniuge straniero di un cittadino italiano, la domanda non poteva più essere respinta. Dunque, lo straniero aveva il diritto di chiedere al giudice ordinario l’emanazione dell’atto di concessione della cittadinanza stessa.

Oggi, al contrario, anche dopo la scadenza dei 4 anni, l’Amministrazione conserva il potere di negare la cittadinanza per matrimonio.

5.4 Requisiti per la richiesta di cittadinanza

Gli stranieri che intendo ottenere la cittadinanza italiana devono soddisfare una serie di requisiti fissati per legge, che differiscono a seconda che la richiesta sia formulata per naturalizzazione (residenza) o a seguito di matrimonio con un italiano.

La cittadinanza per residenza (art. 9 L. n. 91 del 1992);

La cittadinanza per matrimonio (art. 5 L. n. 91 del 1992) può essere acquisita dallo straniero coniugato con un cittadino italiano se: I termini sono dimezzati in presenza di figli.

L’istruttoria delle due diverse pratiche viene svolta dalla Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell’Interno. In caso di esito positivo, il decreto di concessione per residenza viene firmato dal presidente della Repubblica. Mentre, il provvedimento per matrimonio è sottoscritto dal sottosegretario di Stato su delega del ministro dell’Interno. Nell’ipotesi di rigetto della domanda, è la Direzione Centrale a predisporre il decreto di diniego.

La richiesta di cittadinanza va presentata online, dopo aver effettuato la registrazione dei propri dati sul portale del ministero dell’Interno e ottenuto le relative credenziali di accesso.

5.5 Richiesta per residenza

La richiesta per residenza va redatta sul modulo “Modello B” corredata dai seguenti documenti obbligatori per tutte le categorie di stranieri:

Entrambi i documenti devono essere tradotti in lingua italiana e la traduzione asseverata.

In ragione dello specifico stato dello straniero, sono poi previsti ulteriori documenti attestanti la peculiare condizione giuridica del richiedente. Ad esempio, l’adottato maggiorenne sarà tenuto a produrre il certificato di adozione. Mentre, il dipendente statale dovrà depositare il proprio stato di servizio.

5.6 Richiesta per matrimonio

La richiesta per matrimonio compilata sul modulo “Modello A” accompagnata dai documenti di seguito elencati:

Entrambi i documenti devono essere tradotti in lingua italiana e la traduzione asseverata;

 

Fonti normative

Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 14)

L. n. 91 del 1992 e ss.mm.ii. (artt. 5 e 9, 9 bis, 10, 11)

L. 94/2009, art. 12

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