Decreto Salvini: cosa cambia in tema di immigrazione

Il fatto che il furor di popolo “dell’Internet” abbia acclamato il raggiungimento del top trend di Twitter da parte di un decreto legge (come sottolineato dal suo autore) è una delle pagine più basse della politica italiana. È come se il like fosse stato equiparato al voto, cosa che per fortuna non è ancora così. Nonostante tutto, mettiamo da parte i deliri “made in social” e concentriamoci sul tanto discusso “decreto Salvini”, approvato il 24 settembre in consiglio dei ministri.

I cambiamenti sono davvero tanti specialmente per quanto riguarda l’immigrazione, uno dei pochi temi – così, almeno pare essere – per la quale il governo sembra davvero intenzionato a portare a termine le promesse fatte in campagna elettorale.

1. Struttura

Il testo si compone di tre titoli: il primo è dedicato alla riforma del diritto d’asilo e del concetto di cittadinanza, il secondo alla sicurezza pubblica e il terzo all’amministrazione dei beni sequestrati alle organizzazioni criminali.

Le discussioni, come c’era da aspettarsi, si sono subito orientate verso il primo titolo, ovvero la bandiera che la Lega ha fatto sua negli ultimi anni di perenne campagna elettorale.

2. Protezione umanitaria

Le nuove disposizioni prevedono, prima di tutto, l’abolizione della protezione per motivi umanitari, ovvero la concessione di un permesso di soggiorno per tutti quei casi che presentano «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano» o di fuga dal Paese d’origine per motivi che possono concernere conflitti e particolari eventi che avvengono in paesi all’infuori dell’Unione Europea. La durata del permesso, come introdotto in Italia a partire dal 1998, può avere durata variabile dai 6 mesi ai 2 anni e può essere rinnovato.

Con il “decreto Salvini” si introdurrà un nuovo permesso di soggiorno valido per tutti quegli individui che rientreranno in una serie di casi speciali, ovvero: vittime di violenza domestica, vittime di un grave sfruttamento lavorativo, persone con necessità di urgenti e importanti cure mediche o che provengono da Paesi che versano in condizioni di «contingente ed eccezionale calamità» e, infine, per tutti coloro i quali si saranno distinti in «atti di particolare valore civile».

3. Trattenimento nei Cpr, hotspot e fondi

Si allungano i tempi di permanenza nei Centri di permanenza per il rimpatrio, passando da un massimo di 90 a 180 giorni.

Per quanto riguarda gli hotspot presenti alle frontiere, utili per l’accertamento di identità e provenienza dell’individuo, anche qui la permanenza massima viene aumentata a 180 giorni. L’art. 4, però, prevede che gli stranieri potranno esservi trattenuti oltre il tempo nel caso non venga trovato posto nei Cpr.

Allo stesso tempo, verranno destinate più risorse per i rimpatri: 500mila euro per il 2018, un milione e mezzo per il 2019 e un milione e mezzo per il 2020.

4. Reati e status di rifugiato

Il decreto va a estendere la lista dei reati che possono portare alla revoca dello status di rifugiato o di qualsiasi tipo di protezione: violenza sessuale, rapina ed estorsione, furto in appartamento, furto, minaccia o violenza a pubblico ufficiale, produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. 

Lo status potrà essere revocato anche nel caso in cui il rifugiato sia coinvolto in un procedimento penale in corso per uno dei reati previsti. Anche solo il ritorno temporaneo nel Paese di origine potrà essere motivo di revoca.

5. Sistema di accoglienza e registro anagrafico

L’intero sistema di accoglienza ordinario, oggi indicato come Sprar (Sistema per l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati) e gestito direttamente dai comuni, cambierà nome e verrà ridimensionato, oltre a essere destinato ai soli titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati.

L’art. 13 del decreto, inoltre, impedirà ai richiedenti asilo di accedere all’anagrafe per l’ottenimento della residenza.

6. Cittadinanza

Si prevede una modifica alla legge sulla cittadinanza italiana del 1992. La domanda di acquisizione della cittadinanza potrà essere rigettata anche se chi la presenta ha sposato un cittadino o una cittadina italiana, cosa impensabile con la legge attuale. Il contributo richiesto per la domanda passerà da 200 a 250 euro, con un prolungamento fino ai 48 mesi per la concessione.

Un punto fondamentale e fonte di dibattito: si prevede la possibilità, da parte dello Stato, di poter revocare la cittadinanza ai soggetti coinvolti in reati legati al terrorismo, atto che può avvenire entro tre anni dalla condanna definitiva per decreto del presidente della Repubblica o su proposta del ministro dell’interno.

Come è facile intuire, il testo del decreto ha suscitato reazioni di qualsiasi tipo. Una voce disallineata rispetto all’opera del governo è certamente quella dell’Asgi, l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, la quale ritiene giusto sottolineare «la pericolosità della situazione che deriverebbe dalla pubblicazione ed eventuale conversione in legge» del decreto in oggetto.

A partire dall’approvazione del testo in decretazione d’urgenza, ritenuta inutile e contraria a quanto previsto dagli artt. 72 e 77 della Costituzione. L’Agenzia ha dichiarato la sua preoccupazione in quanto sono «così lampanti le volontà di restringere i diritti e le libertà degli individui e di creare nuove forme di tensione sociale che sorge il legittimo dubbio che non singoli individui o organizzazioni, ma addirittura alcuni organi dello Stato stiano lavorando allo smantellamento dello stato sociale di diritto così faticosamente costruito dalla Resistenza in avanti e che trova espressione nella Costituzione». Un testo dannoso, quindi, che non aiuterebbe a combattere il fenomeno di un’immigrazione incontrollata alla sua radice, ovvero quello dei trafficanti di esseri umani.

Emanuele Secco,

Fonti normative

Asgi

Internazionale

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