Diniego di cittadinanza: cosa fare?

Guida pratica su come procedere in caso di diniego di cittadinanza italiana: passi da seguire, ricorsi possibili e consigli utili per affrontare la situazione con chiarezza e determinazione.

diniego di cittadinanza italiana

Il soggetto straniero che ritenga di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge al fine di ottenere la concessione della cittadinanza italiana può presentare apposita domanda mediante compilazione del form rinvenibile sul sito del Ministero dell’Interno ed allegando tutti i documenti richiesti.

A fronte della domanda presentata e a seguito della disamina della documentazione è possibile, tuttavia, che il richiedente si veda negare la cittadinanza. Tale diniego consta di una comunicazione che il Ministero dell’Interno invierà al soggetto che ne abbia fatto richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con la quale si preannuncia che la sua domanda verrà respinta, in ragione della constatata carenza dei requisiti minimi necessari legislativamente richiesti.

Nel prosieguo della trattazione si cercherà di esporre brevemente quali siano i motivi più comuni che portano al diniego della cittadinanza da parte del Ministero dell’Interno, quali possano essere gli adempimenti pratici da compiere in caso in cui ci si veda negare la concessione della cittadinanza italiana e le varie opzioni che si prospettano al richiedente per affrontare la situazione e cercare di raggiungere l’obiettivo prefissato di vedersi dichiarare a tutti gli effetti di legge cittadini italiani.

Motivi comuni del diniego di cittadinanza

Di seguito si prospettano i motivi più comuni che possono condurre al diniego della cittadinanza. Essi vengono generalmente individuati nei seguenti:

  • Sussistenza di precedenti penali: la sussistenza di precedenti penali in capo al soggetto richiedente costituiscono elemento di valutazione da tenere in considerazione e che può comportare la notifica della comunicazione del diniego di cittadinanza. Tanto sull’assunto secondo cui un soggetto che presenti dei precedenti penali può essere valutato come un soggetto che non è integrato o che si ritiene non si possa integrare nel tessuto sociale della comunità nazionale;
  • Accertata discontinuità della residenza su territorio italiano: qualora, tramite consultazione dell’Ufficio dell’Anagrafe si accerti che il richiedente non abbia risieduto su territorio italiano per il periodo minimo richiesto dalla legge ai fini dell’ottenimento della cittadinanza, ossia dieci anni;
  • Accertata insussistenza di reddito: ai fini dell’ottenimento della cittadinanza italiana la legge richiede che il soggetto richiedente percepisca redditi che appaiano sufficienti al fine di consentirgli di mantenersi in maniera autonoma. Ove il Ministero dell’Interno, verificando la domanda presentata, accerti che il soggetto non risulta percepire redditi all’uopo sufficienti invierà comunicazione di diniego.

Nel prossimo paragrafo si procederà ad analizzare quali siano i passi successivi che devono essere seguiti dal richiedente a seguito dell’avvenuta ricezione del preavviso di diniego da parte del Ministero dell’Interno.

Passi successivi dopo il diniego

Come premesso all’inizio di questa trattazione, qualora il Ministero dell’Interno ritenga che non sussistano in capo al richiedente i requisiti richiesti dalla legge ai fini della concessione della cittadinanza italiana invia missiva di comunicazione formale di diniego. Nel fare ciò, tuttavia, precisa al richiedente che ha la possibilità di inviare una memoria o anche solo dei documenti dai quali sia evincibile che nel valutare la domanda è incorsa in errore o, comunque, mediante i quali possa integrare il difetto di documentazione presentate.

E’ bene precisare, tuttavia, che il termine per la presentazione della memoria o dei documenti anzidetti deve avvenire nel termine perentorio di 10 giorni dalla data in cui è stata inviata la comunicazione contenente il preavviso di diniego.

Consigli pratici per affrontare il diniego

Da quanto detto emerge che le tempistiche concesse per sanare il difetto di documentazione o per evidenziare eventuali anomalie o errori commessi nella valutazione da parte dell’Amministrazione ricevente sono molto ristrette. Ciò implica che il soggetto che si veda rinnegato il rilascio della cittadinanza italiana deve adoperarsi con la massima tempestività al fine di tentare di regolarizzare la propria richiesta e ottenere un provvedimento positivo.

Qualora il soggetto che si veda preannunciare il diniego rinvenga difficoltà nella gestione delle attività susseguenti da svolgere è consigliabile che si rivolga ad un legale esperto in materia e che lo assista nella disamina dei motivi del diniego notificatogli dal Ministero dell’Interno, nella verifica dei documenti che sono stati allegati alla domanda al fine di verificare se siano da integrare, nel reperimento degli eventuali documenti mancanti o nella richiesta dei documenti presentati in versione aggiornata nonché formulare risposta debitamente motivata al preavviso di rigetto entro i termini e modi richiesti dalla legge. Tali adempimenti sono volti e diretti sostanzialmente, come preannunciato, a sanare eventuali difetti della domanda onde tentare di ottenere il rilascio della cittadinanza italiana da parte del Ministero dell’Interno.

Può accadere, tuttavia, che, nonostante la memoria e l’integrazione presentate l’Amministrazione persista nel ritenere che la richiesta non sia meritevole di accoglimento e, quindi, persista nel suo diniego. Ci si chiede, quindi, come possa agire in conseguenza il soggetto che ancora una volta si veda negare la concessione della cittadinanza italiana. Di questo aspetto ci si occuperà nel prossimo paragrafo.

Opzioni alternative in caso di diniego persistente

Può accadere che il soggetto che si veda comunicare il diniego alla sua richiesta di cittadinanza non riesca a depositare la memoria integrativa entro il termine di dieci giorni richiesto ovvero che, nonostante la presentazione puntuale, anche l’integrazione non sia considerata dal Ministero dell’Interno, deputato a valutarla, sufficiente al fine del rilascio.

Ci si chiede quali ulteriori strumenti siano messi dall’ordinamento a disposizione del soggetto. In realtà, occorre sottolineare che vi è un unico ulteriore strumento concesso al richiedente il quale si veda confermare il preavviso del diniego di cittadinanza e convertire lo stesso in diniego definitivo della cittadinanza. Si tratta del ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), organo giurisdizionale amministrativo di primo grado. In proposito, si precisa che il TAR competente è sempre quello del Lazio. Il ricorso al TAR si presenta entro e non oltre 60 giorni liberi dalla data di pubblicazione dell’atto da impugnare, quindi, nel caso di specie, del diniego definitivo di cittadinanza. Entro il predetto termine, invero, deve procedersi ad un doppio adempimento:

  • Deposito del ricorso;
  • Notifica a tutte le parti in causa: quindi, di norma il ricorrente, soggetto che si è visto negare la cittadinanza, e il Ministero dell’Interno, quale ente che ha emanato il provvedimento).

Nel prosieguo le parti potranno procedere a depositare, ove non lo abbiano già fatto in sede di presentazione di ricorso e controricorso, documentazione integrativa, ovvero gli atti di causa che si ritiene di voler sottoporre alla disamina del giudice amministrativo.

Quest’ultimo procederà alla disamina di tutta la documentazione, con facoltà di procedere alla richiesta di documentazione integrativa alle parti qualora ritenga indispensabile un approfondimento maggiore della questione. In esito al procedimento, il TAR adito potrà emettere una sentenza opportunamente motivata con la quale, alternativamente, potrà:

  • Accogliere il ricorso, qualora lo ritenga fondato in fatto e in diritto;
  • Respingere il ricorso, qualora, al contrario, lo ritenga infondato.

E’ bene precisare che avverso la sentenza emessa non è ammessa impugnazione, dovendo considerarsi essa quale provvedimento avente carattere definitivo. Nelle more della celebrazione del giudizio potrà essere richiesta l’emissione di un provvedimento cautelare con il quale si richieda la sospensiva, ossia di un’ordinanza che abbia valore temporalmente limitato e, comunque, non definitivo, ma tale da sospendere in maniera temporanea gli effetti degli atti assoggettati ad impugnazione (i.e. il diniego definitivo).

Conclusioni e consigli finali

Considerata l’importanza che indiscutibilmente riveste per il soggetto richiedente il rilascio della cittadinanza italiana, è di tutta evidenza che se si veda comunicare il preavviso di rigetto della propria domanda è opportuno che si adoperi con la massima tempestività (anche in considerazione del ristrettissimo termine previsto) al fine di tentare di depositare integrazione documentale o presentare memoria esplicativa. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non riesca a provvedere autonomamente o nei termini previsti è opportuno che ci si rivolga ad un avvocato competente in materia, al fine di farsi affiancare nell’espletamento dell’attività. Qualora, peraltro, di fronte ad un diniego definitivo ritenga di proporre ricorso al TAR la difesa tecnica diviene obbligatoria.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...