Jobs Act: come cambiano le procedure di assunzione e di licenziamento?

Il Jobs Act è la nuova riforma del diritto del lavoro, fortemente voluta dal Governo Renzi, che riguarda le tematiche del lavoro, del welfare, delle pensioni e degli ammortizzatori sociali.

Per semplificare la spiegazione verranno riassunti in 4 punti cardini le innovazioni e le modifiche apportate.

1. Contratti Stabili

1.1 Aumento dei contratti stabili di assunzione

La legge mira a frenare il tasso di disoccupazione. Da un lato, privilegiando le assunzioni, quindi i contratti a tempo indeterminato, rendendoli più favorevoli rispetto altre forme contrattuali sia per il lavoratore sia per le aziende. Dall’altro, introducendo le tutele crescenti, ove sono presenti tutte le precedenti tutele, malattia, ferie, maternità e paternità; con l’aggiunta dell’indennizzo pari all’anzianità di servizio in caso di licenziamento.

1.2 Diminuzione delle tipologie di contratto

Verranno risistemate e riordinate le varie tipologie di contratto che mirano a creare disparità tra datore di lavoro e lavoratore. Ad esempio, i contratti di collaborazione a progetto, verranno aboliti in quanto troppo incentrato sull’“abuso” del lavoratore mentre, il contratto di apprendistato, potrà essere rinnovato fino ad un massimo di 5 volte per 36 mesi.

1.3 Demansionamento (Retrocessione di un lavoratore a una mansione inferiore al suo livello professionale)

Sarà possibile attuare la retrocessione dei dipendenti nel caso in cui l’azienda avrà bisogno di una totale

2. Licenziamenti e Dimissioni

2.1 Chi ha diritto ad essere reintegrato?

Per tutti gli assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è previsto il reintegro solamente per:

- i licenziamenti discriminatori, ovvero se si viene licenziati a causa della fede religiosa, del sesso, del credo politico o altro;

- i licenziamenti durante il periodo di tutela, ad esempio, nei periodi di maternità o paternità.

- i licenziamenti per motivo illecito intimato in forma orale, ovvero in tutti i casi di minaccia verbale.

In caso di licenziamento per giustificati motivi o giusta causa, ma che poi si rivelino illegittimi, il giudice condanna il datore di lavoro a un’indennità che può variare da un minimo di 4 mensilità a un massimo di 24.

2.2 Chi non ha diritto ad essere reintegrato?

Nel caso di licenziamento disciplinare motivato o di licenziamento per motivi economici il reintegro viene completamente sostituito dal solo indennizzo in denaro crescente rispetto all’anzianità di servizio del dipendente.

2.3 Non sarà più possibile far firmare le dimissioni in bianco

Le dimissioni in bianco consistono nel far firmare al lavoratore le proprie dimissioni al momento dell'assunzione, quindi in anticipo. Successivamente, il foglio verrà completato inserendo la data desiderata.

Con la nuova riforma sarà possibile effettuare le dimissioni solamente per via telematica attraverso appositi moduli che è possibile trovare sul sito stesso del Ministero.

3. Welfare

3.1 La riforma ASPI

L’A.S.P.I. (Assicurazione Sociale per l’Impiego), è riservata ai dipendenti che hanno perso il lavoro e hanno raggiunto un livello minimo di contribuzione. Questa, lascia il posto alla N.A.S.P.I. (Nuova assicurazione sociale per l’impiego), alla quale possono fare richiesta tutti coloro che hanno perduto il lavoro a partire dal 1° maggio 2015 e può essere richiesto anche se si ha lavorato solo per 3 mesi.

L’assegno contro la disoccupazione involontaria potrà durare ben 24 mesi.

Per le persone in seria difficoltà economica è previsto l’assegno di disoccupazione involontario (ASDI) che potrà essere richiesto una volta terminata la NASPI.

È bene chiarire che, l’ASDI, non è un contributo monetario, ma consiste in voucher che consentono alla persona disoccupata di partecipare a corsi di formazione professionali in maniera gratuita.

3.2 Il ruolo degli Enti

Per promuovere l’occupazione, è stata istituita l’A.N.P.A.L. (L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) che ha il compito di coordinare la Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro eredita le funzioni di controllo prima affidate a I.N.P.S., I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) e al ministero. Mentre i centri per l’impiego mantengono un ruolo attivo di gestione e controllo delle politiche per il lavoro.

4. Solidarietà

4.1 I contratti di solidarietà

Per contratto di solidarietà si intende unaccordo per la diminuzione dell’orario di lavoro finalizzato o ad evitare la riduzione del personale (cd contratto di solidarietà difensivo) o a favorire nuove assunzioni mediante l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale (cd contratto di solidarietà espansivo).

I contratti di solidarietà espansivi, una volta rispettati i requisiti richiesti dalla legge, consentono al datore di lavoro di ricevere dall’ I.N.P.S. un contributo per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità.

Le principali modifiche previste dal decreto legislativo riguardano la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi in modo da favorire un incremento dell’occupazione.

Inoltre è previsto che:

- la riduzione di orario di lavoro determinata dalla trasformazione non debba superare quella precedentemente concordata;

- ai lavoratori sia garantito un trattamento di integrazione salariale pari al 50% dell’integrazione prevista prima della trasformazione. Il datore di lavoro sarà tenuto ad integrare la quota corrisposta dall’INPS fino al raggiungimento del livello di integrazione salariale originario

- l’integrazione a carico del datore di lavoro non sia imponibile ai fini previdenziali (i lavoratori godranno inoltre dell’accredito contributivo figurativo);

- le quote di TFR relative alla retribuzione persa durante il periodo di solidarietà rimangano a carico della gestione previdenziale;

- la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro sia ridotta del 50%.

4.2 Le ferie solidali

Ora è possibile cedere, a titolo gratuito, le ferie e i riposi a colleghi che si trovino nella condizione di dover assistere figli minori affetti da malattie che necessitino di cure costanti. Deve tuttavia trattarsi di lavoratori che svolgano mansioni di pari livello e categoria. La previsione riguarda le ferie e i riposi che eccedono i limiti i minimi imposti dalla legge a tutela della salute psicofisica del lavoratore.

Nonostante la semplificazione normativa derivante dal Jobs Act si possono incontrare moltissimi problemi inerenti al licenziamento o alle modalità contrattuali di assunzione. Per questo, è sempre utile affidarsi a consulenze legali grazie alle quali è possibile trovare la tutela ideale.

Con l’avanzamento sociale, non solo in campo legislativo, è possibile ottenere più facilmente rispetto al passato un’assistenza legale, soprattutto grazie alla nascita di piattaforme dedicate per trovare avvocati online specializzati a risolvere qualsiasi tipo di problema.

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Fonti normative

L. 10 dicembre 2014, n. 183

D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, n. 23

D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, n. 81

D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, n. 149, n. 150, n. 151