Come calcolare la disoccupazione NASpI

Come calcolare la disoccupazione? Per poter calcolare l’importo della NASpI, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è necessario tenere in considerazione diversi fattori legati sia alle ultime retribuzioni ricevute, sia ai contributi versati.

Naspi: che cos'è e a chi spetta

La NASpI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – è stata introdotta dall’art. 1 del D.lgs. 4 marzo 2015 n. 22. Si tratta di una indennità mensile di disoccupazione, che è andata a sostituire le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.

Con la nuova Legge Finanziaria del 2022, sono ammessi al sussidio anche gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Restano però esclusi i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato, gli operai agricoli, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, i lavoratori che abbiano maturato i requisiti per la pensione e quelli titolari di assegno ordinario di invalidità.

Spetta altresì ai: apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Decorrenza e durata

La NASpI spetta a partire:

- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro o del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro tale giorno, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dei suddetti congedi, ma entro i termini di legge;

- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, ma entro i termini di legge;

- quest’ultimo requisito non opera per le disoccupazioni verificatesi dopo il 1° Gennaio 2022, per i quali sarà, però, necessario aver totalizzato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro. L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

La NASpI è corrisposta mensilmente per una durata pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni, e comunque per un massimo di 24 mesi. Non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione, né quelli che hanno prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

L’unica eccezione alla durata massima della NASpI concerne i lavoratori stagionali per i quali è previsto un mese in più in ragione della peculiarità dell’attività svolta. I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa. A seguito della Legge Finanziaria del 2022, La NASpI si riduce progressivamente in misura pari al 3% mensile a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (novantunesimo giorno di prestazione).

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, viene applicata alla NASpI una Décalage progressiva. Dal 1° gennaio 2022 il sussidio si riduce del 3% ogni mese a decorrere:

- dal cento cinquantunesimo giorno di prestazione (151), per i disoccupati di età inferiore a 55 anni;

- dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione (duecento undicesimo giorno di prestazione) limitatamente a coloro che, al momento di presentare la domanda, hanno compiuto i cinquantacinque anni di età.

Liquidazione anticipata

Coloro che avviano un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale ovvero sottoscrivono una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, dopo l'accoglimento della domanda di NASpI, possono richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI .

Requisiti necessari per presentare domanda

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori dipendenti che presentino una serie congiunta di requisiti, in particolare:

- Stato di disoccupazione: circostanza per la quale un soggetto ha perso il proprio lavoro e si è immediatamente reso disponibile, mediante dichiarazione in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro dell’impiego.

Va detto che, la presentazione della domanda di NASpI equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente dovrà recarsi presso il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. Si rammenta che, lo stato di disoccupazione deve essere involontario; sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.

Vengono, tuttavia, assimilate allo stato di disoccupazione le seguenti fattispecie:

  • Dimissioni per giusta causa ex circolare INPS 20/10/2003 n. 2003.
  • Dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità.
  • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel caso di rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede dell’azienda distante più di 50 km dalla residenza dello stesso e/o comunque raggiungibile con più di 80 minuti a mezzo di mezzi pubblici (Messaggio INPS 369/2018), oppure nel caso di espletamento della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro.
  • Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione ex art. 6 del D.lgs. 2015 n. 22. Licenziamento disciplinare.

- Requisito contributivo: il richiedente deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione “utile” nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, anche se si tratta di contribuzioni dovute ma non versate.

Per contribuzioni “utili” si intendono: i contributi previdenziali e i contributi figurativi accreditati causa maternità obbligatoria i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, entro il limite di 5 giorni per anno solare i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati.

La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica agli apprendisti, agli operai agricoli e agli addetti a servizi domestici e familiari. I periodi “non utili” non concorrono a determinare il quadriennio, ampliando così di fatto l’arco temporale di riferimento.

Per i soggetti con rapporto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente o inseriti in procedure di riqualificazione professionale, i periodi di non lavoro non influiscono sulla determinazione del quadriennio.

- Requisito lavorativo: il richiedente deve aver maturato almeno 30 giornate effettive di lavoro nei 12 mesi precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione. Per “effettive” si intende di concreta presenza sul luogo di lavoro: ciò significa che eventi come - a titolo esemplificativo - la cassa integrazione, i congedi per malattia o quelli parentali causano un ampliarsi dell’arco temporale dei 12 mesi.

Non sono invece considerati periodi utili invece:

1) malattia e infortunio sul lavoro;

2) Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria;

3) contratti di solidarietà;

4) assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5) aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali;

6) i periodi di lavoro all'estero presso Stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali sull’assicurazione contro la disoccupazione.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in modalità telematica tramite:

  • sito INPS, mediante l’accesso con PIN dispositivo;
  • Contact Center;
  • enti di patronati ed intermediari.

É in ogni caso necessario inoltrare il modello SR163, documento che dimostra la titolarità del conto corrente sul quale avverrà il pagamento della NASpI.

La domanda deve essere inoltrata entro 68 giorni (fatti salvi i casi di sospensione) decorrenti: dalla cessazione del rapporto di lavoro; dalla cessazione del periodo di congedo per maternità, malattia o infortunio (laddove tali eventi siano intervenuti all’interno di un contratto di lavoro poi cessato);

  • dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o
  • dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dal trentottesimo giorno successivo alla cessazione in caso di licenziamento per giusta causa.

Il termine per la presentazione della domanda è sospeso:

- in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro,

- in caso di malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'INAIL, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Come si calcola la NASpI

Per conoscere la somma di spettanza è necessario innanzitutto essere provvisti di estratto conto previdenziale, facilmente reperibile a mezzo di procedura telematica sul sito INPS.

Una volta in possesso di tale documento il calcolo da effettuare è il seguente:

  • sommare tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ricevute negli ultimi quattro anni;
  • dividere il risultato per il numero di settimane di contribuzione;
  • moltiplicare il quoziente ottenuto per il coefficiente numerico di 4,33.

Questo risultato va confrontato con un importo specifico che viene stabilito annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT, che per il 2020 ammonta a € 1,227, 55 (Circolare INPS 20/2020) e la retribuzione mensile è inferiore a € 1,227,55 il lavoratore riceve un assegno NASpI che ammonta al 75% della retribuzione stessa; se il risultato è invece superiore a tale importo, allora l’assegno NASpI sarà dato dal 75% più il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il suddetto importo.

Il totale della NASpI, comunque, non può superare una certa soglia, che anche in questo caso viene valutata anno per anno e che per il 2020 ammonta a € 1.335,40 al mese (Circolare INPS 20/2020).

Un esempio concreto: supponiamo che negli ultimi quattro anni un dipendente abbia lavorato per un totale di 24 mesi, ossia 104 settimane, con un imponibile previdenziale di € 800,00 mensili.

L’imponibile totale del prestatore di lavoro è dunque di € 19.200,00 (800 x 24). Il calcolo da effettuare è il seguente: (19.200/104) x 4,33= 799,38.

Essendo il risultato inferiore all’importo specifico annuale di € 1.227,55, la NASpI del lavoratore ammonta al 75% di 799,38, vale a dire € 599,53.

Se invece la retribuzione mensile fosse stata di € 1.300,00, dunque superiore all’importo specifico annuale, la NASpI sarebbe stata costituita dal 75% di € 1.300,00, ossia 975, più il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.227,55. Quindi: 1.300,00 - 1.227,55 = 72,45. Il 25% di 72,45 è dato da 18,11, numero che va sommato a 975 per ottenere infine € 993,11, che rappresenta il totale mensile della NASpI spettante al lavoratore.

Va sempre tenuto a mente che l’importo dell’assegno NASpI si riduce nel corso del tempo: per i primi tre mesi viene percepito interamente, mentre a partire dal novantunesimo giorno subirà una riduzione mensile del 3%.

Per facilitare il cittadino è ora possibile accedere alla propria area sul sito dell’INPS e verificare tutte le informazioni necessarie, compresi gli importi spettanti e la liquidazione delle rate.

Sospensione e decadenza

Casi si sospensione:

  • - rioccupazione con contratto della durata non superiore a 6 mesi;
  • - nuova occupazione in paese UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali o in paesi extracomunitari.

Casi di decadenza:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • contratto di lavoro subordinato della durata superiore a 6 mesi;
  • mancata comunicazione, entro un mese dalla domanda, del reddito annuo presunto derivante da lavoro autonomo o da rapporti subordinati part-time rimasti in essere al momento della presentazione della domanda di NASpI a causa della perdita di altro impiego;
  • maturazione requisiti per il pensionamento;
  • maturazione del diritto all’assegno ordinario di invalidità;
  • alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego, fatti salvi casi particolari.
  • mancata partecipazione;
Avvocato Francesco Boccia

Francesco Boccia

Nato e cresciuto in Calabria, a Cosenza, mi sono trasferito a Bologna per iniziare il mio percorso di studi universitari all'Alma Mater Studiorum di Bologna. Laureatomi nel 2016, con tesi in Diritto Amministrativo sulla "Valorizzazione ...