Il concordato preventivo in continuità

Tra gli strumenti previsti dalla legge per far fronte alla crisi di impresa vi sono le procedure di concordato e gli accordi di ristrutturazione del debito. Nella fattispecie, ai fini del presente articolo, scopriamo insieme come funziona la procedura del concordato in continuità.

concordato in continuità

Il fenomeno della crisi di impresa rappresenta un tema particolarmente delicato, emerso ancor di più in relazione alle gravi difficoltà economiche che hanno investito il nostro paese negli ultimi anni.

Il legislatore, difatti, più volte è intervenuto nella materia allo scopo di arginare il più possibile gli effetti negativi, conseguenti allo stato di insolvenza di un’impresa in deficit, sia nei confronti dell’imprenditore stesso che dei creditori, nonché al fine di salvaguardare i molteplici interessi economici ed occupazionali evidentemente connessi.

Si aggiunga, inoltre, che l’emergenza sanitaria, determinata dalla recente pandemia di COVID - ancora in corso al momento in cui scriviamo – ha comportato l’aggravamento della crisi nel settore economico/commerciale.

Tra gli strumenti previsti dalla legge per far fronte alla crisi di impresa vi sono le procedure di concordato e gli accordi di ristrutturazione del debito. Nella fattispecie, ai fini del presente articolo, scopriamo insieme come funziona la procedura del concordato in continuità.

II. IL CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÁ

1. In cosa consiste

Il concordato preventivo con continuità aziendale è regolato dagli articoli 186 bis e quinquies, quarto comma, della legge fallimentare. L'imprenditore in crisi può proporre ai creditori:

  • la ristrutturazione dei debiti;
  • la concessione delle attività oggetto di concordato a un assuntore;
  • classificare i creditori in classi;
  • prevedere che, in caso di pagamento non integrale dei creditori privilegiati, la loro soddisfazione non sia inferiore rispetto a quanto avrebbero ottenuto in caso di liquidazione.

Anche il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entrerà in vigore il primo settembre 2021 e sostituirà la vigente legge fallimentare, definisce le finalità dell’istituto del concordato preventivo quale mezzo per realizzare il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale ovvero con la liquidazione del patrimonio.

Nel caso di continuità aziendale essa può essere diretta, nel senso che l’attività aziendale rimane in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, oppure indiretta, quando la gestione dell’impresa e l’esercizio dell’attività viene assegnata ad un soggetto diverso dal debitore.

La gestione può avvenire tramite un contratto di cessione, ovvero usufrutto e affitto di azienda, ovvero con il conferimento dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione. Il contratto deve prevedere, altresì, la riassunzione di un certo numero di lavoratori pari alla metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti al deposito del ricorso.

Scopo precipuo del concordato deve essere quello di conseguire il riequilibrio economico finanziario nell’interesse dei creditori e dell’imprenditore.

2. La procedura

La domanda di concordato si propone con ricorso. Il giudice competente, per materia e territorio, è il tribunale del luogo ove l'impresa ha la sede principale, il quale decreta l'accesso alla procedura di concordato preventivo.

In caso di cooperative o società di capitali l'approvazione è fatta dall'organo amministrativo e in caso di società di persone dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale. La domanda di concordato è composta da: una relazione aggiornata sull'impresa, lo stato delle attività e dell'elenco dei creditori (eventualmente anche di quelli prelatizi), l'elenco dei titolari di diritti sui beni del debitore, il valore dei beni, il piano della proposta. Tale domanda sarà affiancata da una relazione di un professionista nominato dal debitore.

Il tribunale, accertati i requisiti, dichiara aperta la procedura di concordato e lo fa tramite decreto. In questa fase il debitore mantiene l'amministrazione dei beni e può compiere le attività di ordinaria amministrazione.

Per gli atti di straordinaria amministrazione, invece, occorre l'autorizzazione del giudice. Il debitore può liberarsi della stragrande maggioranza dei contratti attivi, può contrarre ulteriori finanziamenti con eventuali pegni o ipoteche a garanzia.

Dal 2012 è possibile suddividere il periodo del ricorso da quello della presentazione del piano/ proposta. Il debitore può depositare il ricorso con la domanda di concordato insieme agli ultimi tre bilanci e all'elenco dei creditori; mentre proposta, piano e documentazione richiesta possono essere presentati entro un successivo termine variabile da sessanta a centoventi giorni. Tale domanda consente di anticipare gli effetti del concordato.

Ciò che è fondamentale sottolineare è il proseguimento dell'attività, sulla cui base è previsto il piano con la proposta di concordato preventivo. Le disposizioni del concordato preventivo in continuità incidono sull'indicazione di costi e ricavi attesi; moratoria annuale dei creditori con diritto di prelazione; possibile partecipazione a gare per l'assegnazione di contratti pubblici; possibile ottenimento dell'autorizzazione al pagamento dei creditori pregressi.

Sembrerebbe che il concordato così individuato possa ricomprendere sia quello di ristrutturazione che quello con continuità diretta che, infine, quello con cessione (continuità indiretta: continuazione per mezzo di un soggetto distinto dal debitore). In ogni caso il piano deve prevedere una durata temporale limitata, quantificabile in 3-5 anni.

Se nel corso della procedura descritta l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, si applicano le disposizioni riguardanti la revoca del concordato (sopraggiunta mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato). In questo caso il tribunale si sostituisce alla volontà dei creditori.

III. CRISI D’IMPRESA ED EMERGENZA COVID

Con il Decreto Liquidità n. 23/2020 il Governo è intervenuto per far fronte all’attuale emergenza economico e sanitaria aggravata dall’epidemia di COVID19 al fine di evitare la perdita di molte imprese.

Tale decreto ha previsto l’improcedibilità delle istanze di fallimento depositate nel periodo dal 9/03/2020 al 30/06/2020, lo slittamento dei termini per la definizione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati o ancora in fase di omologazione.

Inoltre è stata prorogata l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza al primo settembre 2021. Si tratta di un pacchetto di norme con effetti immediati e destinate a garantire la continuità ed il sostegno economico in vista dei tempi di gestione della pandemia.

Lo scopo principale è quello evitare azioni fallimentari (o il prosieguo delle stesse) ovvero attivare procedure di concordato e ristrutturazione in un periodo di grande incertezza, le cui concrete finalità di salvataggio rischierebbero di essere seriamente compromesse, sia per quanto riguarda la tutela delle aziende e dell’occupazione, e sia l’utilità concreta per i creditori delle stesse.

FONTI NORMATIVE 

  • R.D 16/03/1942 n. 267 e succ. modifiche, Legge fallimentare, artt. 161 e ss. e 186bis
  • Decreto Lgs 12/01/2019 n.14 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, art. 84
  • Decreto liquidità n. 23/2020

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Avvocato Francesco Boccia

Francesco Boccia

Nato e cresciuto in Calabria, a Cosenza, mi sono trasferito a Bologna per iniziare il mio percorso di studi universitari all'Alma Mater Studiorum di Bologna. Laureatomi nel 2016, con tesi in Diritto Amministrativo sulla "Valorizzazione ...