Processo Civile Telematico e servizi di giustizia on line

Una guida rapida, rivolta ai cittadini, che spiega in modo sintetico quali sono i cambiamenti portati dal Processo Civile Telematico e come accedere ai servizi di giustizia on line

Processo Civile Telematico e servizi di giustizia on line

1. Premessa

Il tema oggi trattato è quello della digitalizzazione e informatizzazione della giustizia, parleremo in particolare del Processo Civile Telematico. Lo tratteremo però in maniera differente dal solito, cioè non rivolgendoci agli addetti ai lavori, come avvocati e consulenti, ma ai semplici cittadini in modo che possano comprenderne gli aspetti principali. Inoltre indicheremo anche i servizi on line che il Ministero di Giustizia ha messo a disposizione di tutti per controllare lo stato delle cause.

2. Cos’è il Processo Civile Telematico

Con l’espressione Processo Civile Telematico (indicato spesso con la sigla PCT) si fa riferimento alla gestione del processo civile con modalità telematiche, cioè con l’ausilio di tecnologie informatiche che consentono di svolgere gli adempimenti da remoto, cioè comodamente a casa o in studio.

Prima dell’avvento del PCT tutti gli adempimenti connessi ad un processo (come, ad esempio, il deposito o il ritiro di atti) dovevano essere effettuati in modalità cartacea, mediante gli accessi fisici ai diversi uffici giudiziari. Con il processo telematico invece si passa dal sistema cartaceo al sistema digitale. 

3. Uso del Processo Civile Telematico: soggetti, obbligatorietà, esclusioni e differenze

L’utilizzo del processo telematico è rivolto ai seguenti soggetti:

  • avvocati praticanti abilitati al patrocinio iscritti all’Ordine;
  • altri soggetti che per la qualifica e ruolo ricoperto possono averne accesso, come ad esempio i consulenti tecnici d’ufficio, il custode giudiziario, i curatori etc.

Oggi l’utilizzo del telematico nel processo civile è obbligatorio nei seguenti procedimenti:

  • Procedimento civile, contenziosi e di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale ed alle Corti d’Appello;
  • Procedimenti di ingiunzione;
  • Processo esecutivo;
  • Processo del lavoro;
  • Procedure concorsuali (limitatamente ai depositi del liquidatore, curatore, commissario giudiziale, commissario straordinario e commissario liquidatore).

Il Processo Civile Telematico non è ancora utilizzato in tutti gli uffici giudiziari, in particolare non è ancora applicato nei procedimenti avanti:

  1. al Giudice di Pace,
  2. alla Corte di cassazione
  3. ad alcuni Tribunali con competenze speciali (es: Tribunale dei Minorenni).

Peraltro non bisogna confondere il processo civile telematico con altri due processi telematici che sono differenti: il processo amministrativo telematico (o anche PAT) ed il processo tributario telematico (o anche PTT). Qui il processo telematico si applica, rispettivamente, avanti la giustizia amministrativa ed avanti la giustizia tributaria e presentano rilevanti differenze nelle regole applicative, per quanto ovviamente abbiano in comune il principio di digitalizzazione della giustizia.

4. Che attività si possono fare con il Processo Civile Telematico

Vediamo di seguito solo alcune delle attività che possono essere effettuate con il mezzo informatico e che hanno rivoluzionato il modo di fare giustizia:

A) Deposito di atti giudiziari e documenti
Gli atti vengono redatti, sottoscritti, conservati ed archiviati in formato digitale e trasmessi e depositati per via telematica (cioè via internet). Tutto (o quasi tutto) passa per una cancelleria telematica, una sorta di sportello virtuale. Tutti gli atti ed i documenti devono essere depositati telematicamente ad eccezione del primo atto giudiziario che introduce la causa (es: atto di citazione) e che può ancora essere depositato in forma cartacea.

B) Consultazione on line del fascicolo processuale
Il fascicolo cartaceo delle cause che prima veniva custodito nelle cancellerie civili, è stato in massima parte sostituito da un fascicolo telematico, che cioè può essere consultato in modalità remota, tramite internet, accedendo alla cancelleria telematica. Il fascicolo telematico contiene i provvedimenti emessi dal Giudice o dai suoi ausiliari, nonché gli atti depositati dagli avvocati della controparte (oltre ai propri atti) e tutto lo stato della causa.

C) Comunicazione telematica con gli uffici giudiziari
Con il processo telematico le notifiche e le comunicazioni degli uffici giudiziari vengono inviati direttamente alla casella di posta certificata dei difensori, senza che sia necessario recarsi personalmente presso le cancellerie.

5. Cosa serve per usare il Processo Civile Telematico?

Al di là della connessione internet nonché del possesso di programmi di videoscrittura (es: word, open office) e scanner, che ovviamente risultano indispensabili, ogni addetto ai lavori (avvocato, consulente tecnico d’ufficio, etc.) deve dotarsi dei seguenti strumenti, indispensabili per poter utilizzare il processo telematico

  1.  Dispositivo di autenticazione e firma digitale: si tratta di un dispositivo, nella forma di chiavetta usb o smart card (scheda magnetica), che contiene i certificati digitali di autenticazione della propria firma ed è associato al codice fiscale del soggetto. Viene utilizzato, inserendo un pin, per accedere ai server dei vari uffici giudiziari italiani, nonché per la consultazione ed il deposito degli atti giudiziari e relativi allegati.
  2. Redattore atti: si tratta di un software che consente di caricare documenti e atti, nel fascicolo telematico, firmarli con la propria firma digitale (se necessaria) e poi creare quella che viene chiamata “busta telematica” che li contiene e che verrà inviata tramite internet all’ufficio competente, a quella che abbiamo chiamato cancelleria telematica.
  3. Casella di posta elettronica certificata (PEC): la p.e.c. è indispensabile sia per ricevere notifiche e comunicazione dagli uffici giudiziari (e dalle controparti), sia per l’inoltro della busta telematica, in quanto ha un valore privilegiato di raccomanda con ricevuta di ritorno.
  4. PDA - Punto Di Accesso: il Decreto del Ministero Giustizia n. 44/2011 la definisce come la “struttura tecnologica- organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici…”.In parole più semplice è quello strumento che consente ai soggetti autorizzati (quelli cioè in possesso del dispositivo di autenticazione) di accedere al processo telematico e di usare il servizio, visionando il fascicolo digitale, depositando atti e/o documenti etc..

6. Servizi di giustizia on line per il cittadino

Se è vero che, come abbiamo detto, il Processo Civile Telematico non è ancora applicato in modo totalitario ed è comunque riservato a professionisti che, infatti, devono dotarsi di strumenti specifici per potervi accedere. E’ pur vero che la giustizia ha proseguito e rafforzato il suo processo di informatizzazione e digitalizzazione, garantendo anche ai cittadini di accedere, tramite internet, ad alcuni servizi che li rendano partecipi del ‘mondo giustizia’.

Di seguito si indicano questi servizi.

6.1 Giudice di Pace on line

Presso la maggior parte degli uffici del giudice pace, dislocati in tutta Italia, è attivo un servizio che permette ai cittadini di effettuare alcune attività tramite internet, senza dover accedere fisicamente all’ufficio giudiziario competente della propria città.

Basta cliccare sul link https://gdp.giustizia.it/ per venir indirizzati sulla pagina del Ministero di Giustizia in cui, una volta scelto l’ufficio che si vuole consultare, individuando la Regione, appare una schermata in cui sul lato sinistro si possono effettuare alcune verifiche in forma anonima.

Le verifiche sono le seguenti:

  • verificare lo stato dei procedimenti proposti innanzi al giudice di pace

In questo modo si può verificare lo stato della causa in cui si è coinvolti e gli eventi processuali. La consultazione avviene in forma anonima, infatti per rispetto della privacy son visibili unicamente le iniziali delle parti e dell’eventuale avvocato difensore. Per usare questo servizio è necessario, oltre ad avere un computer connesso ad internet, conoscere i dati di riferimento della causa (esempio: il numero di Protocollo Web oppure il Ruolo Generale o ancora il numero della sentenza o del decreto ingiuntivo, etc.), che o sono in possesso del cittadino che si è difeso da solo o devono essere rihciesti al proprio avvocato.

  • compilare per via telematica un’opposizione a sanzione amministrativa (O.S.A.) o un ricorso per decreto ingiuntivo e la connessa iscrizione a ruolo.

Si fa riferimento ad esempio a ricorsi contro cartelle esattoriali, verbali, ordinanze del prefetto per aver violato il codice della strada e simili. Per usare questo servizio è necessario avere un computer, il collegamento ad internet ed una stampante. E’ sufficiente peraltro indicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria per venire aggiornati sullo stato del ricorso, una volta iscritto a ruolo. Bisogna, in ogni caso, stare attenti, nell’usufruire di questo servizio senza l’assistenza di un difensore, per non incorrere in invalidità fatali.

6.2 Tribunale dei Minorenni on line

Analogamente a quello che succede per il gdp on line è possibile consultare, in forma anonima, anche alcuni dei registri civili dei Tribunali per i Minorenni e ricavare le informazioni sullo stato dei procedimenti al seguente link https://minori.giustizia.it/

Anche qui la consultazione è rigorosamente anonima. In questo caso, a differenza del gdp on line, oltre ai riferimenti della causa, cioè il Numero di Ruolo Generale e l’anno, si deve anche conoscere il cd. registro di cancelleria per selezionarlo correttamente (contenzioso, volontaria giurisdizione, adozione nazionale o internazionale, etc.).

6.3  Consultazione Pubblica dei registri – PST Giustizia

Il Ministero della Giustizia, attraverso il proprio portale giustizia dei servizi telematici, aveva messo a disposizione anche il servizio di accesso alla consultazione dei pubblici registri (chiamato PST Giustizia).

Attualmente l’accesso a questo servizio (clicca quì) è stato sospeso ma si auspica un suo ripristino, in quanto consentiva l’accesso a quasi tutti i pubblici registri ed uffici giudiziari competenti.

6.4 App per cellulari denominata “Giustizia Civile”

Il Ministero di Giustizia ha creato un’applicazione gratuita denominata Giustizia Civile che, potremmo dire, racchiude tutti i servizi sopra segnalati, consentendo a tutti i cittadini di verificare, attraverso il proprio smartphone o tablet, lo stato di un procedimento civile cui sono interessati.

Per installare l’applicazione basta ricercarla sui market android e ios inserendo il nome “Giustizia Civile” L’app consente di verificare, sempre in forma anonima, i procedimenti degli uffici giudiziari di seguito elencati:

  • Tribunali
  • Sezioni distaccate (Ex)
  • Corti di Appello
  • Giudici di Pace
  • Tribunale per Minorenni

I registri consultabili sono quelli del: Contenzioso Civile, Lavoro, Volontaria Giurisdizione, Procedure concorsuali, Esecuzioni Mobiliari ed Esecuzioni Immobiliari.

7. Fonti normative

Provvedimento 18 luglio 2011: specifiche tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 art.16bis: ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

Decreto 21 febbraio 2011 n. 44: regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

Provvedimento 16 aprile 2014 - Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma1 del DM 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90: misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;

Decreto Legge del 12 settembre 2014 n. 132: misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile;

DPCM 16 febbraio 2016: regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico

Avv. Roberta Iannettone

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