Adozione Nazionale ed Internazionale

Tutto quello che c'è da sapere sulle varie procedure di Adozioni Nazionali, Internazionali e sulle tempistiche di attesa.

Molte coppie desiderose di adottare un figlio incontrano grosse difficoltà quando s’imbattono negli “ostacoli” che la procedura d’adozione può presentare. Se si decide d’intraprendere questa strada occorre essere pienamente consapevoli del fatto che si sta per affrontare un’odissea burocratica: è bene, quindi, approfondire prima la materia così da poter scegliere con sicurezza quale sia la soluzione migliore per se stessi (ad esempio, tra adozione nazionale e adozione internazionale) e poter essere infine davvero felici della propria decisione.

1. Adozione nazionale

Per poter attivare una procedura di richiesta d’adozione è indispensabile che la coppia possegga specifici requisiti; la norma di riferimento è la celebre L. n. 184/1983.

Anzitutto, la richiesta è azionabile solo dalle coppie legalmente sposate da non meno di 3 anni senza separazioni alle spalle: in questo modo gli aspiranti genitori adottivi dimostrano continuità e stabilità affettiva. Occorre inoltre che vi sia una determinata differenza d’età fra i coniugi ed il bambino che viene adottato: essi devono essere più anziani di almeno 18 anni. Tale differenza, tuttavia, non può mai oltrepassare i 45 anni d’età.

Marito e moglie devono poi dimostrare di essere in grado di occuparsi dell’istruzione e dell’educazione del figlio adottivo, nonché di poter adeguatamente provvedere al suo sostentamento economico.

Questi sono i requisiti per adottare un bambino. La coppia che li possegga può scegliere di compiere un percorso all’interno del contesto giuridico italiano per ricevere in adozione un bambino privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori (o di chi per loro), per il quale sia quindi stata previamente accertata una situazione di abbandono.

2. Adozione nazionale: tempi di attesa

Una volta emesso, da parte del Tribunale, il decreto di adottabilità, le famiglie resesi disponibili per l’adozione dovranno partecipare ad una serie di colloqui e seguire un iter che si concluderà circa 12 ; 18 mesi dopo, a decorrere dal momento in cui è stata depositata la domanda di adozione.

L’adozione nazionale, che viene spesso preferita per le tempistiche relativamente brevi, espone però i genitori adottivi ad un rischio giuridico che comporta l’eventuale restituzione del bambino alla famiglia di origine o ai parenti (fino al quarto grado), pericolo che si potrà dire scongiurato solo con il Decreto di affidamento pre-adottivo che arriverà trascorso un anno dall’affidamento e collocamento provvisorio del bambino che sia stato assegnato alla famiglia di adozione.

3. Adozione internazionale

Con l’adozione internazionale, a differenza di quanto detto prima, ci si muoverà nel contesto giuridico dello Stato in cui si sceglierà di adottare il bambino: si risponde dunque alle leggi vigenti e alle autorità competenti in paesi di volta in volta diversi ed è possibile che i tempi si dilatino: si possono attendere circa 3 anni dal momento in cui è stata depositata la domanda di adozione prima vederla soddisfatta.

4. Adozione nazionale e internazionale

A prescindere dal fatto che si opti per l’una o per l’altra procedura di adozione, il primo passo da compiere consiste in entrambi i casi nel presentare, presso il Tribunale dei minorenni competente per il territorio in cui i coniugi risiedono, una dichiarazione di disponibilità all’adozione che, come disposto dalla legge n.149/2001, esaurisce la propria validità tre anni dopo la sua data di deposizione.

5. Documenti e processo di adozione

La domanda di adozione dovrà essere accompagnata da una serie di documenti tra i quali:

  1. Certificato di nascita dei coniugi richiedenti;
  2. Stato di famiglia;
  3. Dichiarazione dei redditi mod.101 o mod.740;
  4. Certificato del Casellario giudiziale che attesti la mancanza di carichi penali pendenti su entrambi i coniugi;
  5. Certificato di salute rilasciato dal proprio medico curante;
  6. Atto notorio relativo all’inesistenza di una separazione personale dei coniugi;
  7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’assenso all’adozione da parte dei genitori degli adottanti (se deceduti sarà invece necessario presentare un certificato di morte).

Dopo avere consegnato i documenti, l’iter di adozione si articola nelle seguenti fasi:

  1. Il Giudice minorile potrà a questo punto ravvisare la totale o parziale mancanza dei requisiti necessari ed emettere tempestivamente un decreto di inidoneità oppure potrà, nel caso di perfetta rispondenza dei coniugi a quanto richiesto per legge, sottoporre entro 15 giorni all’attenzione degli enti locali competenti la documentazione relativa alla coppia aspirante per far sì che questi ne valutino in maniera più approfondita peculiarità e potenzialità.
  1. Le indagini degli organi di pubblica sicurezza nonché quelle degli psicologi ed assistenti sociali dell’ASL locale saranno volte a valutare entro 4 mesi aspetti fondamentali tra i quali: A) la potenziale capacità educativa della coppia ed il contesto familiare in cui questa si muove e B) la situazione economica e personale dei coniugi ed i motivi che li spingono a voler adottare un minore.

Questa valutazione si conclude con la redazione di una relazione psico-sociale che informa il Tribunale per i Minorenni circa l’effettività di una possibile ed idonea convivenza tra adottanti ed adottato.

  1. Il Giudice avrà a tal punto tutti gli elementi per emettere entro 2 mesi dalla ricezione della relazione una sentenza di accoglimento della domanda di adozione mentre, nel caso in cui dovesse decidere di respingerla, ai coniugi sarà consentito proporre ricorso presso le Corte d’Appello competente entro 10 giorni.
  1. Una volta ricevuto il decreto di idoneità i coniugi avranno 1 anno di tempo per scegliere a quale ente rivolgersi per dare inizio alla procedura di adozione: nei casi in cui si scelga di adottare all’estero sarà obbligatorio nonché importante affidarsi ad un ente autorizzato per adozioni internazionali; dalla Commissione per le Adozioni Internazionali CAI per farsi affiancare ed assistere dinanzi alle autorità straniere e per curare adeguatamente il delicato svolgimento delle procedure necessarie per far sì che l’adozione internazionale possa compiersi correttamente.

6. Adozione di maggiorenne

Questo tipo di adozione ha una natura peculiare: è finalizzata ad assicurare al potenziale adottante senza figli la trasmissione del proprio cognome e del proprio patrimonio o a fornire adeguata assistenza a colui che versi in uno stato di necessità.

La procedura di adozione di una persona che abbia raggiunto la maggiore età si sostanzia, quindi, in un procedimento più veloce e più semplice di quanto avviene nei casi di adozione di minorenni.

L’adottante, singolo o coniugato, dovrà avere almeno 35 anni di età e superare di un minimo di 18 anni l’età di colui che intende adottare. Sarà necessario, per attivare la procedura di adozione, il consenso di:

  1. Adottante e adottando
  2. Quello dei genitori dell’adottando e degli eventuali coniugi di entrambi
  3. Il consenso dei figli maggiorenni di colui che adotta.

Verificatisi questi presupposti, la domanda di adozione potrà essere presentata al Presidente del Tribunale del luogo in cui risiede l’adottante.

Il Tribunale stesso, poi, sentito il Pubblico Ministero, potrà emettere una sentenza con la quale accogliere o respingere la domanda (sentenza che sarà poi annotata e trascritta a margine dell’atto di nascita di colui che è stato adottato).

Volendo concludere in maniera degna questo breve excursus nelle adozioni e volendo emanciparci dai freddi tecnicismi, ci rifacciamo al significato etimologico del termine adoptare che, in latino, significa scegliere, desiderare, sperare: non è possibile trovar parole che descrivano in maniera più adatta lo spirito sotteso all’adozione.

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