Pratiche aggressive di recupero crediti, come comportarsi?

Nel nostro Paese sono presenti numerose agenzie di recupero crediti. Alcune di esse pongono in essere, nei confronti dei loro presunti debitori, comportamenti spiacevoli che non di rado sfociano in atteggiamenti molesti del tutto ingiustificati.

1. Il recupero crediti aggressivo

Dalle telefonate a raffica, anche in orari anomali (la sera o la mattina molto presto), alle estenuanti visite sul luogo di lavoro o presso l’abitazione. Azioni che non di rado coinvolgono anche familiari, parenti e vicini di casa.

Senza dimenticare i messaggi, al limite della minaccia, sul cellulare e le lettere scritte appositamente per intimidire il presunto debitore. Comunicazioni epistolari che a volte riproducono i loghi dei tribunali o dei ministeri e paventano il ricorso presso le agenzie di riscossione o all’autorità giudiziaria e l’iscrizione alla centrale rischi. Vere e proprie pratiche aggressive per convincere il soggetto che ha una presunta esposizione a saldare il debito.

Sono studiate e rodate nel tempo le tecniche utilizzate dalle società di recupero crediti per sollecitare in tutti i modi i pagamenti dei debitori che non riescono più a rispettare le scadenze delle bollette (settore utilities: dal telefono al gas, passando per la luce e l’acqua), delle rate di un finanziamento (in caso di prestiti ottenuti da finanziarie), delle rate del mutuo o dei fidi concessi (dalle banche).

Pratiche aggressive al limite del legale, che a volte rientrano a pieno titolo nel reato di stalking, utilizzate per creare pressione psicologica nei confronti del debitore. Tali da farlo sentire accerchiato, senza via di scampo, affinché ceda e saldi subito il suo debito.

Orbene, è pur vero che i debiti vanno pagati, ma è altrettanto vero che il creditore non può mai ricorrere a mezzi scorretti, ossessivi e con bugie di ogni tipo al fine di riscuotere il dovuto.

2. Come difendersi dalle pratiche aggressive

È opportuno, all’inizio di ogni azione intrapresa da un’agenzia, che il soggetto “accusato di morosità” verifichi la reale esistenza del debito.

In fin dei conti alcune società di recupero si affidano a comunicazioni improvvisate e standardizzate, facilmente riconoscibili da perché il riferimento alla posizione debitoria è molto generico (si tratta di messaggi standard che ci arrivano per posta oppure via email).

Sarà naturalmente illegittima ogni modalità di ricerca, presa di contatto o sollecitazione che sia lesiva della riservatezza e della dignità personale del debitore (es. sms, comunicazioni telefoniche registrate. Poste in essere con il rischio che soggetti diversi dal destinatario vengano a conoscenza del contenuto della comunicazione).
A volte, durante le visite a domicilio o sul luogo di lavoro, ci si spinge fino all’apporre messaggi sulla porta di casa: in tal caso vi è la violazione delle più elementari regole di rispetto della privacy.

Per di più non è cosi raro ricevere un atto di citazione (spesso semplici atti intimidatori) a comparire dinanzi al Giudice di Pace di un luogo diverso dalla residenza del presunto debitore (senza rispettare il criterio della competenza territoriale).

Pertanto si dovrà fare attenzione a tutte quelle affermazioni utilizzate unicamente per indurre il presunto debitore a pagare, ma che in realtà non corrispondono a verità assoluta.

Ad esempio non è vero che il mancato pagamento di un debito può comportare il carcere, trattandosi di un inadempimento di natura civilistica (parliamo di illecito e non di reato). Non corrisponde a verità il fatto che il mancato pagamento del debito possa portare ad una dichiarazione di fallimento: è sempre necessaria un’apposita procedura preceduta dalla emissione di un decreto ingiuntivo o di una sentenza.

Inoltre non è del tutto vero che al mancato pagamento fa seguito il pignoramento dei beni: anche in tal caso è necessario un provvedimento del giudice.

Per quel che concerne l’iscrizione presso l’albo dei cattivi pagatori, sarà possibile solo se il debito contestato sia stato contratto con una finanziaria o un istituto bancario.

2.1 I diritti del debitore

Le società di recupero crediti sono tenute a rispettare i principi di liceità, correttezza nel trattamento, di pertinenza, di finalità dei dati e il dovere di informativa agli interessati.

Pertanto non saranno ammesse: prassi invasive o lesive della dignità personale; telefonate preregistrate; telefonate a familiari, vicini di casa e datore di lavoro e metterli al corrente della morosità; le telefonate con numero anonimo e senza presentazione; le telefonate che non indicano il nome della società e ove l’operatore millanta titoli inesistenti (accade che i dipendenti dell’agenzia di recupero crediti si presentino spendendo il nome dello stesso creditore: “Siamo della Banca X” e non invece “Siamo della società Y, incaricata dalla banca X”, il che è evidentemente falso e non corretto. Il debitore quindi ha diritto a chiedere il nome dell’operatore e della società di call center da cui questi sta chiamando. E ancora: “Sono l’avv. Tizio”, quando molto spesso siamo in presenza di un dottore in giurisprudenza o un ex avvocato); comunicazioni con informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti diversi dall’interessato; il rendere visibile ad estranei il contenuto di una comunicazione (si pensi alle cartoline che recano all’esterno la scritta recupero crediti); l’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.

Inoltre i consulenti esterni delle società di recupero, in genere veri e propri esattori, non potranno mai: usare o minacciare l’uso della forza contro il debitore, un suo familiare o il convivente; danneggiare o minacciare di danneggiare beni di proprietà; bloccare l’accesso alla casa o entrare in casa altrui qualora non abbiano avuto il permesso di varcare la soglia dell’abitazione; contattare la persona con frequenza superiore al dovuto o in orari irragionevoli; rilasciare dichiarazioni in merito alle somme dovute dalla persona debitrice, né contattare il coniuge o il partner di quest’ultima a meno che non siano fideiussori o garanti del debitore.

È importante sottolineare che il debitore, che si trovi dinanzi ad un esattore che infrange le regole, potrà sempre chiedere l’identificazione mediante esibizione di un documento di identità. Qualora il consulente esterno dell’agenzia di recupero crediti si rifiutasse, il destinatario della pratica aggressiva potrà contattare le forze dell’ordine.

Non c’è dubbio che “i debiti vadano onorati”, tuttavia sono da stigmatizzare i metodi utilizzati da alcune agenzie di recupero crediti per indurre al pagamento i loro presunti debitori. Metodi che sono professionalmente scorretti oltre che giuridicamente infondati.

Fonti Normative

- Codice Civile: art. 1219, art. 1264, art. 1294

- Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

- Lgs. 6/09/2005 n. 206 “Codice del consumo”, aggiornato con L. 24/12/2007 n. 244 e con decreto n. 130/2015

- Garante per la protezione dei dati personali: privacy e recupero crediti. Vademecum sul D.L. n. 196/2003

- Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 24 gennaio 2017, n. 1797

- Corte d'Appello Roma, Sezione 2 civile, Sentenza 17 ottobre 2016, n. 6123

- Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 6 settembre 2012, n. 14930

- Tribunale di Cagliari, sentenza n. 1912/2016

- Tribunale Chieti, sentenza n. 883/2012

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