Quando il recupero crediti è considerato stalking?

Passare dalla ragione al torto non è poi così difficile. Ne sono la dimostrazione il recupero crediti che, alcune volte, può trasformarsi persino in stalking.

Può sembrare assurdo, ma in realtà un comportamento, seppur previsto e tutelato dalla legge, può trasformarsi in un fatto penalmente perseguibile. Il caso che vogliamo esporvi oggi riguarda le pratiche illegittime che possono essere messe in atto tramite il recupero crediti.

1. Come funziona il recupero crediti

Prima di entrare nel vivo dell’argomento, occorre rivedere brevemente come si svolge il recupero crediti.

Non vi è sicuramente alcun dubbio sul fatto che i debiti vanno pagati e che la legge prevede che si adempia a tali obblighi. Chi matura un credito può recuperarlo attraverso due strade:

  • il recupero crediti giudiziale, che consiste nel rivolgersi all’Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la condanna del debitore al pagamento;
  • il recupero stragiudiziale, ovvero un’attività che avviene al di fuori delle classiche vie giudiziarie. Le pratiche vengono infatti affidate a una società di recupero crediti.

1.1 Quando il recupero crediti diventa stalking

Le attività di recupero crediti rappresentano potenzialmente un servizio sia per i creditori che per i debitori. I cittadini ricorrono sempre più spesso all’indebitamento e le società di recupero crediti consentono proprio di individuare la soluzione più adatta alle esigenze del consumatore.

All’interno di questo quadro vi è il rischio però di incorrere nel reato di stalking. Tutto dipende dalle modalità con le quali il debitore viene sollecitato al pagamento.

Il creditore direttamente, o attraverso la società di recupero crediti, chiedendo in maniera troppo assidua la restituzione del denaro, può mettere in atto delle pratiche illegittime. Queste non riguardano il principio della pretesa del pagamento del debito, ma bensì le modalità con le quali si richiede lo stesso.

È il caso, ad esempio, di chiamate numerose e reiterate nel tempo, tanto da diventare addirittura delle molestie telefoniche. Non solo chiamate, ma anche fax ed email continue che intimano al pagamento con toni minacciosi esponendo al debitore sanzioni e rischi più gravi rispetto quelli previsti dalla legge.

Gli incaricati del recupero crediti devono attenersi con scrupolo alle leggi concernenti l’incoercibilità psichica e fisico-personale. Questo implica che gli operatori devono attenersi a delle specifiche modalità di condotta nell’eseguire contatti telefonici, epistolari/digitali e domiciliari.

1.2 Il reato dello stalking bancario

Gli atti persecutori posti in essere dalle società di recupero crediti sono diventati sempre più frequenti, tanto che il governo ha proposto l’introduzione dello stalking bancario. Questo tipo di reato avrebbe dovuto limitare la liceità di alcune pratiche aggressive e persecutorie comunemente utilizzate dalle società di recupero crediti.

Il disegno di legge non ha ancora raggiunto la completa approvazione. Per questo motivo, una società di recupero crediti oggi può essere perseguita solamente in base a quanto previsto dal codice penale.

Di conseguenza, nessun recupero crediti può sconfinare nella sfera privata altrui, violando la privacy. Si pensi alle visite a domicilio o sul posto di lavoro, alle reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare. Situazioni che poi possono sfociare anche in minacce vere e proprie.

Secondo la terza sezione penale della Suprema Corte (Cass., sent. n. 45648/2013 del 14.11.2013), il creditore risponde di questo anche se solo pone in essere due condotte, che destabilizzano della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.

Michela Dessi, VisureItalia

Fonti normative

Art. 612 c.p.

Garante per la protezione dei dati personali: privacy e recupero crediti. Vademecum sul D.L. n. 196/2003

FORUM UNIREC-CONSUMATORI, Guida del Consumatore ai servizi di tutela del credito. Etica e buone prassi condivise per un Codice di condotta nel settore del recupero crediti

Cass., sent. n. 45648/2013 del 14.11.2013