Chi è responsabile del passeggero senza cintura?

Si può affermare che oggi ad affiancare l’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza previsto dal codice della strada, si aggiunge anche l’obbligo per il conducente del veicolo di esigere e controllare che tale sistema di sicurezza sia rispettato da tutti passeggeri.

responsabile passeggero senza cintura

 

1. Obbligo delle cinture di sicurezza e conseguenze della sua omissione

L’obbligo di indossare le cinture di sicurezza risale al 1988 quando, con la Legge n. 111, venne introdotto anche in Italia l’obbligo di installare e utilizzare le cinture di sicurezza anteriori negli autoveicoli. Le cinture di sicurezza posteriori divennero, invece, obbligatorie in un secondo momento, con il decreto legislativo 150 del 2006 che, nel recepire una direttiva comunitaria, ha esteso l’obbligo anche alle cinture posteriori, determinando così una modifica dell’art. 172 del codice della strada.

L’art. 172 del cds prevede sia la normativa di utilizzo delle cinture di sicurezza sia le sanzioni per la relativa trasgressione. Al primo comma detto articolo impone al conducente e ai passeggeri l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.

Cosa succede se non si rispetta tale obbligo?

Se si viene colti senza la cintura di sicurezza scatterà una sanzione amministrativa pecuniaria e la decurtazione dei punti dalla patente.

Precisamente:

  • la contravvenzione andrà da un minimo di 80€ ad un massimo di 323€ per il conducente o per il passeggero maggiorenne senza cintura di sicurezza;
  • la contravvenzione andrà da un minimo di 40€ ad un massimo di 162€ qualora si ostacoli o si alteri il normale funzionamento della cintura di sicurezza;
  • in ogni caso verranno detratti 5 punti dalla patente al conducente senza cintura di sicurezza.

In caso di trasporto di un passeggero minorenne privo della cintura di sicurezza, sarà tenuto al pagamento della multa il soggetto cui spetta la sorveglianza del minore, se presente nel veicolo ed in mancanza il guidatore. In tal caso, il guidatore subirà anche la decurtazione dei 5 punti dalla patente.

Inoltre, laddove il conducente venga colto nuovamente senza cintura, nell’arco dei due anni dalla prima sanzione per la medesima violazione, subirà la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

1.1 Allaccia le cinture!

Al fine di garantire una guida sicura, il conducente dovrà verificare e accertarsi che tutti i passeggeri a bordo indossino le cinture di sicurezza.

Questo è l’orientamento ormai costante nella giurisprudenza di legittimità. Infatti, nel caso di incidente stradale, si considera responsabile delle lesioni subite da un passeggero senza cintura di sicurezza anche il guidatore. Grava su quest’ultimo un vero e proprio obbligo di protezione, sicché spetta al guidatore assicurarsi che la circolazione avvenga conformemente a tutti gli obblighi di sicurezza imposti dal codice della strada.

Ebbene, si ritiene colpevole del danno subito dal passeggero senza cintura anche il conducente, per non aver rispettato i doveri di diligenza e prudenza.

In una recentissima pronuncia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il conducente è responsabile dell’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, per cui la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero. Non può quindi sostenersi che il passeggero che non indossi la cintura sia l’unico responsabile dei danni subiti per non aver rispettato un obbligo imposto dal codice della strada a tutela dell’incolumità personale.

Si parla in questo caso di concorso di colpa nella causazione dell’evento dannoso. Si ritiene infatti che responsabile del danno subito sia non solo il passeggero che non ha rispettato l’obbligo della cintura di sicurezza, ma anche il conducente che non si è assicurato che il passeggero la indossasse.

Il conducente, quindi, potrà essere responsabile sia civilmente sia penalmente per i danni subiti dal passeggero senza cintura a causa della violazione dell’obbligo di diligenza e prudenza su di lui gravante. Tuttavia, non potrà subire la sanzione amministrativa in quanto l’unico soggetto sanzionabile ai sensi dell’art. 172 cds è il passeggero senza cintura.

2. In che misura è responsabile il conducente?

Occorre precisare che la responsabilità in capo al conducente per non essersi assicurato che tutti i passeggeri indossassero le cinture di sicurezza non si limita al campo civile, ma può estendersi anche a quello penale.

  • Responsabilità civile: il conducente, sebbene non responsabile dell’incidente, sarà responsabile in concorso con il passeggero, ai sensi dell’art. 1227 comma 1 del codice civile, delle lesioni dallo stesso subite per non aver indossato la cintura di sicurezza. Dunque, il passeggero potrà richiedere il risarcimento dei danni anche al conducente che ha violato il dovere di prudenza e diligenza che gli imponeva di controllare ed esigere che tutti i passeggeri indossassero le cinture. Tuttavia, il risarcimento sarà diminuito poiché ha concorso a causare il danno anche il comportamento negligente ed imprudente del passeggero stesso.
  • Responsabilità penale: la violazione delle regole di prudenza e diligenza che impongono al guidatore di esigere che i passeggeri allaccino le cinture è, anche, fonte di responsabilità penale. La materia è stata riformata dalla legge n. 41 del 2016 che ha introdotto nel codice penale gli articoli 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime). Dunque, nel caso in cui in un incidente stradale un passeggero senza cintura perda la vita o subisca lesioni gravi o gravissime (per le lesioni lievi sussiste solo la responsabilità civile), risponderà penalmente il conducente per aver violato l’obbligo di prudenza sullo stesso gravante. Dunque, chi cagiona colposamente la morte di una persona violando le norme del codice della strada, sarà punito con la reclusione da due a sette anni, mentre nell’ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime la pena andrà rispettivamente da tre mesi a un anno e da uno a tre anni.

Ebbene, ad oggi, necessariamente, tutti i conducenti dovranno guardarsi bene dal mettersi alla guida senza esigere e controllare che tutti i passeggeri indossino le cinture. E nel caso di rifiuto? Beh, chi non allaccia la cintura dovrà scendere dal veicolo!

Fonti normative

Art. 1227 codice civile

Artt. 589 bis e 590 bis codice penale

Art. 172 codice della strada

Ordinanza Corte di Cassazione civile n. 2531/2019

Sentenza Corte di Cassazione penale n. 11429/2017

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