Quali sono le modifiche apportate al Codice della strada?

Per stare al passo con i tempi, far fronte all’evoluzione delle nuove tecnologie, dei nuovi modelli di veicoli e delle esigenze dei guidatori, il codice della strada è in costante aggiornamento. Recentemente sono state apportate importanti modifiche allo stesso con l’entrata in vigore del “Decreto Sicurezza”.

modifiche al codice della strada

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1. Prudenza ed informazione

Il Codice della strada dovrebbe essere il vademecum di ogni guidatore, al fine di permettergli di conoscere tutte le norme da rispettare per non incorrere in sanzioni e per non porre in pericolo se stesso o terzi.

Tuttavia, ciò risulta piuttosto difficile essendo il codice della strada composto da 409 articoli (di cui 19 appendici) ed essendo in continuo aggiornamento. Infatti, ogni anno, il legislatore provvede ad emanare una serie di norme destinate a sostituire o integrare quelle esistenti, dovendo far fronte a nuove esigenze e dovendo recepire gli orientamenti della Cassazione.

2. Novità al codice della strada: Decreto Sicurezza 2018

Il 4 dicembre 2018 è entrata in vigore la legge 132/2018 di conversione del decreto-legge 113/2018, ovvero del Decreto Sicurezza. Il decreto in questione, oltre ad introdurre nuove norme in materia di immigrazione, ha apportato importanti novità al codice della strada.

2.1 L’attività di parcheggiatore non autorizzato diventa reato

Il comma 15bis dell’art 7 del Codice della strada è stato modificato con l’introduzione di una sanzione amministrativa più severa per chi esercita abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardamacchine (da 652 euro a 2620 euro nella vecchia formulazione da 771 euro a 3101 euro nella nuova) e con la previsione di una sanzione penale.

Infatti, il decreto sicurezza ha previsto che, laddove nell’attività siano stati impiegati minori, o laddove il soggetto già sia stato sanzionato con provvedimento definitivo, si applichi la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda da 2000 euro a 7.000 euro.

Dunque, la recidiva nell’attività di parcheggiatore abusivo o l’utilizzo di minori in tale attività diventa illecito penale.

2.2 Limite alla guida di un veicolo estero da chi è residente in Italia

Tra le novità apportate all’art. 93 cds vi è il divieto a chi è residente in Italia da più di sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all’estero. Nell’ipotesi di violazione, se nel termine di 180 giorni il conducente non abbia immatricolato il veicolo in Italia o non abbia richiesto il rilascio di un foglio di via per essere condotto oltre i transiti di confine, si applicherà la sanzione della confisca amministrativa del veicolo.

La circolazione oltre questo termine comporta la sanzione pecuniaria da 712 a 1424 euro con conseguente sequestro del veicolo.

L’unica eccezione alla circolazione in Italia di un veicolo con targa estera è data dalla conduzione del veicolo in leasing, comodato o locazione senza conducente.

2.3 Limite alla circolazione dei veicoli immatricolati all’estero

L’art. 132 cds prevede che un veicolo immatricolato all’estero possa circolare in Italia al massimo per un anno. Il decreto sicurezza ha integrato tale articolo prevedendo che se scaduto tale termine il veicolo non sia stato immatricolato in Italia, l’intestatario può chiedere all’ufficio motorizzazione civile un foglio di via al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine.

Se tale termine non viene rispettato, allora, si applicherà una sanzione pecuniaria che va dai 712 euro ai 2848 euro, aumentata rispetto alla precedente formulazione, ed il sequestro del veicolo. Inoltre, se nel termine di 180 giorni il conducente non avesse immatricolato il veicolo in Italia o non avesse richiesto il rilascio di un foglio di via si applicherà la confisca amministrativa del veicolo.

2.4 Principio di solidarietà

Il Decreto Sicurezza è intervenuto anche nella specificazione dei soggetti solidalmente obbligati con l’autore materiale della violazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, intervenendo sull'art. 196 cds. Nello specifico:

  • nell’ipotesi di trasferimento della proprietà del veicolo (art. 94 cds) sarà solidalmente responsabile l’intestatario temporaneo del veicolo;
  • nel caso di veicoli immatricolati all’estero, ma circolanti in Italia, sarà obbligata in solido la persona residente in Italia che abbia a qualsiasi titolo la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso sia avvenuta contro la sua volontà.

2.5 Sequestro e fermo dei veicoli

Importanti novità sono state introdotte anche con rifermento al sequestro e al fermo dei veicoli. Gli articoli interessati sono il 213, il 214 bis e il 214 cds. Sostanzialmente, quando un veicolo, inclusi ciclomotori e motocicli, viene sequestrato restano custodi dello stesso il proprietario o il conducente.

Questi ultimi sono incaricati di custodire il veicolo o di metterlo in sicurezza, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a passaggio pubblico. Qualora i soggetti incaricati non vi provvedano o si rifiutino di provvedervi, allora il veicolo sarà condotto in custodia in uno dei depositi appositamente previsti. In tal caso, il custode (proprietario o conducente) sarà tenuto al tempestivo ritiro, entro cinque giorni dalla comunicazione pubblicata sul sito della Prefettura competente, pena l’immediato trasferimento di proprietà del veicolo al depositario. Il medesimo discorso si applica anche all’ipotesi di fermo del veicolo.

Altra novità introdotta riguarda la circolazione con veicolo sequestrato. Non si applicherà più la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ma quella della revoca della stessa. Resta ferma la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1988 euro a 7953 euro.

Con riferimento al controllo dei veicoli sequestrati, sottoposti a fermo, rimossi, dissequestrati o confiscati, il Decreto Sicurezza ha inserito nel codice della strada il nuovo articolo 215bis. I Prefetti saranno tenuti al censimento semestrale dei veicoli presenti nei depositi, pubblicando nel sito Internet della Prefettura tutti i dati identificativi degli stessi. Entro 30 giorni dalla pubblicazione il proprietario di un veicolo sequestrato può assumerne la custodia, pagando la somma dovuta. Nel caso di mancata assunzione della custodia nel termine predetto, il veicolo verrà confiscato.

Fonti normative

Legge 132/2018 Decreto Sicurezza

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