Come funziona il contratto di leasing finanziario?

Il leasing finanziario è un'operazione di finanziamento che consiste nella concessione, per l'utilizzo per una durata prestabilita e dietro pagamento di un canone, di un bene che il locatore ha comperato da un terzo soggetto (il fornitore), su indicazione dell'utilizzatore (il cliente).

1. Il leasing finanziario

Il leasing finanziario è un contratto grazie al quale una società finanziaria, chiamata concedente, acquista da fornitori terzi beni mobili o immobili, per concederli in uso a un soggetto, il cosiddetto utilizzatore, per un periodo di tempo prefissato. L’utilizzatore paga, per tutto il periodo di tempo prefissato, un canone periodico di leasing per usufruire del bene datogli.

In capo a quest'ultimo gravano tutti i rischi e, a scadenza, può far proprio il bene alla cifra prestabilita (l'opzione di riscatto). Il soggetto titolare dell'operazione di finanziamento (il concedente) è una banca o altro intermediario finanziario. Se fornitore e cliente coincidono si parla di lease back.

1.1 Quali sono i beni che possono essere concessi in leasing?

Tutti i beni possono essere concessi in leasing. Tali beni possono essere:

  • immobili (costruiti o da costruire);
  • mobili (mezzi di trasporto o altri beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa);
  • beni non materiali;
  • fonti rinnovabili.

1.2 Quali sono i soggetti coinvolti nell’operazione di leasing?

Nell'operazione di leasing sono, quindi, presenti tre tipologie di soggetti:

  1. l'utilizzatore, ovvero colui che sceglie e utilizza il bene potendolo riscattare a scadenza;
  2. il concedente, ovvero la società di leasing che effettivamente acquista il bene mantenendone la proprietà fino all'eventuale riscatto da parte dell'utilizzatore;
  3. il fornitore, ovvero colui che vende il bene.

Gli utilizzatori possono essere: imprese, professionisti, agenti e rappresentanti, associazioni, enti pubblici e consumatori.

Mentre il concedente, come abbiamo già detto in precedenza, essere le banche, gli intermediari finanziari, ma anche le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.

1.3 I 4 step del contratto di leasing

Nel leasing si individuano 4 momenti:

  1. l'istruttoria, che è la decisione dell'utilizzatore sull'eventuale stipula del contratto subordinata alla decisione del concedente basata sull'affidabilità del cliente e la fungibilità del bene. Talvolta la società di leasing chiederà garanzie quali fideiussioni, pegni, ipoteche o patti di riacquisto.
  2. il perfezionamento del contratto che consiste in tre momenti specifici ovvero:
    • firma del contratto e versamento dell'anticipo da parte del cliente;
    • ordine al fornitore;
    • la consegna del bene.
  3. la vita di un contratto di leasing che si basa sui versamenti dei canoni.
  4. il riscatto del bene che consiste nell'eventuale opzione fatta valere dall'utilizzatore in merito all'acquisto del bene al prezzo prefissato.

Preme ricordare che la proprietà del bene rimane alla società di leasing per tutta la durata del contratto: l'utilizzatore ne assumerà la titolarità solo una volta concluso il contratto con l'esercizio del riscatto.

Il contratto di leasing o di locazione finanziaria viene considerato un contratto atipico perché non è direttamente disciplinato dal Codice Civile. Per tale motivo il ruolo dominante per tale fattispecie di contratto viene svolto da dottrina e giurisprudenza. Quest'ultima, in particolare, ha distinto due sottospecie di leasing finanziario, ovvero quello di godimento e quello traslativo.

La legge n. 124/2017 all'articolo 1, comma 136 introduce una definizione di contratto di leasing finanziario, laddove statuisce che:

«Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo».

1.4 Aggiornamento 2020 sul leasing finanziario

La locazione finanziaria rappresenta per le imprese, soprattutto in periodi di crisi economica o di difficoltà della società, un utile strumento in quanto consente di ottenere la disponibilità di beni, magari strumentali all’esercizio dell’attività, senza l’impiego immediato di grossi capitali e usufruendo di vantaggi di natura fiscale. Tuttavia è opportuno tenere in debito conto anche le problematiche che possono sorgere nel corso dell’esecuzione di questa tipologia di contratto.

Le più frequenti sono le seguenti:

(a) Inesatta o incompleta consegna del bene

Come accennato nei precedenti paragrafi la consegna viene effettuata direttamente all’utilizzatore dal fornitore, per conto del concedente che quindi non assume alcun obbligo di consegna del bene (Cass. Civ. 30/06/1998 n. 6412). Al momento della consegna da parte del fornitore, l’utilizzatore deve avere cura di verificare che il bene consegnato corrisponda a quello richiesto e non vi siano problematiche.
Qualora la consegna sia inesatta o incompleta l’utilizzatore deve rifiutare la consegna ovvero accettare con riserva il bene e lasciare nel verbale di consegna o in altro documento le motivazioni del rifiuto o della riserva.
Di tale documento è opportuno farsi rilasciare una copia sottoscritta da entrambe le parti e mettere al corrente la società di leasing. In mancanza di questo l’utilizzatore non potrà, in un secondo momento, contestare le problematiche alla società di leasing e/o sospendere il pagamento del canone e la società di leasing dovrà pagare il fornitore per l’avvenuta consegna, così avendo diritto poi a chiedere attraverso i canoni il rimborso all’utilizzatore (Cass. Civ. 23/05/2019 n. 13960, Cass. Civ. 23/05/2012 n. 8101)

(b) Mancata o ritardata consegna del bene

Se il fornitore non consegna il bene o lo consegna in ritardo rispetto ai tempi pattuii nel contratto, l’utilizzatore può sospendere il pagamento del canone, contestando l’inadempimento del fornitore. Quindi l’utilizzatore potrà anche agire in giudizio contro il fornitore. Non è raro che nel contratto venga pattuito che il rischio della mancata o ritardata consegna ricade sull’utilizzatore, ma la giurisprudenza è orientata al momento nel considerare nulla questa clausola (Cass. Civ. 29/09/2007, n. 20592; Cass. Civ.  23/05/2012, n. 8101).

(c) Vizi del bene consegnato

Può verificarsi che il bene consegnato risulta viziato, ovverosia non possa essere utilizzato o possa essere utilizzato solo in parte o manchi delle qualità essenziali per essere usato.
Se l’utilizzatore direttamente ha preso contatti con il fornitore, ha scelto il bene e definito le condizioni di acquisto con quest’ultimo, la società di leasing è esonerata da ogni responsabilità e l’utilizzatore potrà agire in giudizio direttamente nei confronti del fornitore per far valere i vizi del bene.

1.5 I vantaggi del leasing finanziario: il regime fiscale

Una delle ragioni di ricorso al leasing finanziario è rappresentata dai risvolti fiscali per il concedente e l’utilizzatore qualora quest’ultimo non sia un mero consumatore, ma titolare di reddito da lavoro autonomo o di reddito d’impresa.
Valga qui ricordare, senza entrare in un approfondimento rimesso al proprio commercialista, che i canoni di leasing sono deducibili dal reddito imponibile. Peraltro preme precisare che con la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019 art. 1 comma 184-197) è stato riconosciuto un credito d’imposta per le imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine ed all’acconto minimo del 20%), effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato.

Redatto da: Andrea Senesi

Aggiornato da: Roberta Iannettone

Fonti normative

L. n. 124/2017, articolo 1, comma 136

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