Tutto sulle Pensioni degli Avvocati in Italia
Scopri come funzionano le pensioni dell’avvocatura: requisiti, calcolo dell’assegno e novità della Cassa Forense.
Aspetto interessante da approfondire concerne il funzionamento del sistema previdenziale forense, in particolar modo per quanto attiene all’erogazione delle pensioni agli avvocati che siano in possesso dei relativi requisiti.
Per comprendere a pieno, tuttavia, sembra opportuno fare una breve premessa, avente ad oggetto l’ente Cassa Forense e i relativi compiti.
Orbene, Cassa Forense è l’ente di previdenza degli avvocati italiani.
Sul punto bisogna precisare che all’ente di cui si tratta debbono essere obbligatoriamente iscritti tutti gli appartenenti agli albi professionali, a prescindere dagli incassi registrati nel corso dell’anno finanziario o, comunque, dall’anzianità di iscrizione. In proposito, infatti, il regolamento dell’ente prevede alcune agevolazioni, consistenti nella riduzione dei contributi da versare per i primi anni di iscrizione o per i giovani avvocati infra-trentacinquenni.
In particolare, Cassa Forense gestisce l’erogazione delle pensioni agli avvocati che abbiano raggiunto i requisiti minimi per l’accesso nonché tutta una serie di prestazioni previdenziali.
La normativa di riferimento è variata più volte nel corso degli anni.
Nel prosieguo si tenterà di delineare i profili principali del sistema pensionistico dell’avvocatura italiana e di verificare come sia eventualmente possibile all’avvocato iscritto tentare di incrementare l’importo dell’assegno che percepirà per il tempo in cui cesserà di esercitare la professione forense.
La Cassa Forense: Il Fondo Previdenziale degli Avvocati
La previdenza forense nasce prima dell’istituzione della Cassa Forense, ossia con la promulgazione della legge n. 406 del 13 aprile 1933, che istituiva l’Ente di Previdenza per avvocati e procuratori legali.
L’iscrizione a tale ente non solo era obbligatoria, ma avveniva d’ufficio e richiedeva per ogni anno di iscrizione che l’avvocato provvedesse ad effettuare il versamento di un contributo personale che fosse parametrato e commisurato al reddito professionale incassato nel corso dell’anno. In aggiunta a tali importi l’ente predetto incassava i contributi derivanti dall’applicazione delle marche dovute in ragione di tutti i giudizi instaurati, oltre una percentuale sugli emolumenti percepiti in conseguenza dell’acquisizione degli incarichi loro conferiti dalle autorità giudiziarie.
In conseguenza del versamento dei contributi e delle somme dovute a tali titoli l’ente previdenziale procedeva, secondo un calcolo basato su un sistema contributivo, ad effettuare erogazioni di varia durata agli iscritti e alle rispettive famiglie, qualora si fossero trovati in situazioni di necessità temporanee o permanenti in considerazione dell’invalidità in cui versasse e a prescindere dalla causa che l’aveva provocata.
Solo con l’emanazione della legge n. 6 dell’8 gennaio 1952 viene soppresso l’ente previdenziale di cui si è sin qui detto e il relativo patrimonio viene trasferito ad un ente di nuova istituzione, ossia l’attuale Cassa Forense, già Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore di avvocati e procuratori, tra i cui compiti era ricompreso anche quello di provvedere all’erogazione del trattamento pensionistico, in origine esclusivamente commisurato in relazione all’età anagrafica del soggetto richiedente e non dei contributi versati.
Successivamente la disciplina relativa alla regolamentazione di Cassa Forense ha subito tutta una serie di riforme, conclusasi con l’approvazione della nota del 12 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro, che ha portato a conclusione il percorso evolutivo di riforma del sistema previdenziale degli avvocati.
In particolare, sono stati previsti il progressivo aumento dei requisiti minimi necessari per accedere alla pensione da vecchiaia, la facoltà di accedere alla pensione anticipata da vecchiaia a fronte di riduzione del relativo ammontare nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione, l’anticipazione del contributo minimo integrativo per i primi cinque anni di iscrizione.
I Requisiti per la Pensione degli Avvocati
Come premesso nei paragrafi precedenti, il trattamento pensionistico viene erogato dalla Cassa forense al professionista qualora ne sussistano i requisiti minimi.
In particolare, ai fini di poter ottenere l’erogazione del trattamento pensionistico è indispensabile che vengano raggiunti e ottenuti alcuni requisiti correlati all’anzianità contributiva, richiedendosi che l’Avvocato abbia versato i contributi richiesti per un numero minimo di anno fissato dall’ordinamento.
In aggiunta, è richiesto che il professionista Avvocato abbia raggiunto un’età anagrafica minima di volta in volta stabilita.
Prima ipotesi prevista dalla legge è quella della pensione di vecchiaia, in riferimento alla quale è necessario al fine di ottenere l’erogazione del trattamento previdenziale è necessario che l’iscritto abbia raggiunto i settanta anni di età anagrafica e sia rimasto iscritto all’albo professionale per almeno trentacinque anni effettivi con versamento dei contributi integrale. Si rende possibile, in tal caso, anticipare il pensionamento a partire dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Seconda situazione ammessa dall’ordinamento è quella della pensione di vecchiaia contributiva, tale per cui il trattamento previdenziale può essere erogato all’Avvocato che abbia raggiunto il settantesimo anno di età anagrafica e sia rimasto iscritto per almeno cinque anni a contribuzione integrale, pur non avendo maturato l’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Ancora, tra le varie ipotesi previste dall’ordinamento vi è quella del trattamento previdenziale, per la concessione del quale è necessario che il professionista si sia cancellato da tutti gli albi professionali, abbia raggiunto almeno il sessantaduesimo anno di età è sia rimasto effettivamente iscritto all’albo professionale per almeno quarant’anni a contribuzione integrale.
Infine, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2025 entra in vigore per la prima volta la riforma che consente agli iscritti alla Cassa Forense, ossia all’ente previdenziale di riferimento, di accedere al trattamento previdenziale pensionistico purché abbiano raggiunto almeno il settantesimo anno di età e siano stati iscritti per almeno cinque anni a contribuzione integrale.
Per quanto attiene alla specifica relativa alla richiesta contribuzione integrale alla Cassa Forense sembra opportuno sottolineare che è prevista una riduzione, nella misura del 50%, del contributo minimo per i giovani avvocati, che si siano iscritti prima del trentacinquesimo anno d’età e per il primo sei anni di iscrizione. Pertanto, il predetto periodo di iscrizione alla Cassa Forense non viene computato ai fini del raggiungimento del periodo di iscrizione minimo richiesto per l’erogazione del trattamento pensionistico e sarà necessario un periodo di iscrizione ulteriore e pari a quello richiesto dalla legge.
Le Tipologie di Pensione Previste per l’Avvocatura
Il sistema pensionistico per gli avvocati prevede la possibilità di accedere a diverse forme, brevemente riepilogabili come di seguito.
Prima forma pensionistica che viene in rilievo è quella della pensione di vecchiaia e viene corrisposta a tutti gli avvocati che abbiano raggiunto il settantesimo anno di età nonché almeno trentacinque anni di iscrizione alla Cassa Forense e per tale lasso di tempo abbiano provveduto al versamento dei contributi in versione integrale.
In alternativa, al professionista avvocato è data facoltà di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, purché abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e sia rimasto iscritto alla Cassa Forense – con correlativa corresponsione dei contributi – per almeno trentacinque anni.
Nello specifico, si prevede che ove il professionista abbia maturato un’anzianità contributiva per un periodo di tempo compreso dai trentacinque ai quarant’anni la pensione viene decurtata nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all’età pensionistica, fissata dalla legge in settant’anni.
La pensione di invalidità viene, invece, corrisposta a tutti gli avvocati iscritti all’albo professionale e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento, ossia quelli la cui capacità di esercitare la professione forense sia ridotta in maniera continuativa a meno di un terzo in ragione della malattia o dell’infortunio subito.
La pensione in questione inizia ad essere corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda di successiva rispetto a quello in cui sia stata presentata la domanda.
Al fine di accedervi è necessario, infatti, inoltrare alla Cassa Forense un’istanza di pensione, corredata da certificazione medica dalla quale si evincano attestazione sostitutiva della riduzione della capacità lavorativa ad una misura inferiore a un terzo, la causa dell’incapacità, l’indicazione del periodo in cui lo stato di incapacità è insorto o si è aggravato.
Infine, l’ordinamento contempla l’istituto della pensione di reversibilità, erogabile a decorrere dal momento dell’avvenuto decesso dell’avvocato pensionato ai seguenti soggetti:
- coniuge, anche se separato legalmente;
- coniuge superstite cui sia stata addebitata la separazione qualora sia titolare dell’assegno alimentare;
- coniuge divorziato titolare di assegno alimentare e non passato a nuove nozze;
- figli infradiciottenni;
- figli infraventunenni che siano studenti di scuola media o professionale e a carico del genitore defunto, in quanto non prestano lavoro retribuito;
- ai figli studenti universitari entro i ventisei anni di età a carico dell’avvocato pensionato per il numero di anni di cui al corso legale di laurea;
- figli maggiorenni inabili che siano a carico del professionista al momento della sua morte.
Come si Calcola la Pensione di un Avvocato
Nel’anno 2024, come si è già anticipato, è entrata in vigore la riforma pensionistica degli avvocati, relativa alle modalità di calcolo della pensione, la quale ha fissato in concreto una netta linea di demarcazione tra coloro che si sono iscritti all’albo professionale e, quindi, a Cassa Forense fino all’anno 2023 o in uno degli anni precedenti e per gli iscritti a partire dall’anno 2024.
Nel dettaglio, per tutti gli iscritti fino al’ all’anno 2023 compreso la pensione erogata dall’istituto previdenziale di riferimento è composta da due quote, dovendo sommarsi due quote calcolate secondo criteri differenti, ossia:
- una quota base, calcolata secondo un criterio retributivo (ossia, applicabile al reddito pensionabile un coefficiente fisso pari all’1,4% per ogni anno di effettiva iscrizione e corrispondente contribuzione);
una quota modulare aggiuntiva, calcolata secondo il metodo contributivo e consistente concretamente in una sorta di liquidazione corrisposta al raggiungimento dell’età pensionabile.
La somma delle due voci appena richiamate forma il cosiddetto montante contributivo individuale, assoggettato a rivalutazione annuale al 31 di dicembre.
Per tutti gli avvocati, che si siano, invece, iscritti all’albo professionale e, quindi, alla Cassa Forense a partire dall’anno 2024 è previsto il graduale aumento del contributo soggettivo fino a due punti percentuali, avendo raggiunto il 16% nell’anno 2024 ed essendo previsto un aumento fino al 17% a partire dall’anno 2026. Il tutto a fronte di una riduzione del contributo minimo soggettivo a 2.200,00 euro, con applicazione fino al quarto anno di iscrizione della contribuzione soggettiva calcolata in misura proporzionale al reddito professionale effettivamente percepito per ogni anno di iscrizione e, comunque, senza previsione di un contributo minimo.
DiDal quinto all’ottavo anno, invece, è prevista la riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% di quello da ultimo richiamato.
Si aggiunga, ora, che sono previsti, dopo l’entrata in vigore della riforma del 2024, l’applicazione della contribuzione modulare volontaria nella misura dal 10% al 15% e l’aumento fino al 10% al 15% il contributo soggettivo che deve essere corrisposto dagli avvocati pensionati che continuino ad esercitare la professione forense.
Per meglio comprendere il funzionamento dell’attuale sistema si può fare un esempio concreto.
Si ipotizzi che un avvocato sessantasettenne opti per andare in pensione nel corso dell’anno 2025, periodo in cui il coefficiente di trasformazione sia pari a 5,608% e che abbia maturato un montante contributivo di 100.000, euro.
Moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione si avrà, quindi, che l’avvocato percepirà una pensione pari a 5.608 euro annui.
Contributi Previdenziali Obbligatori e Volontari
Per quanto concerne i contributi previdenziali posti a carico dell’alla’avvocato nell’ottica del calcolo del futuro assegno di pensione deve sottolinearsi che essi devono essere distinti sostanzialmente in cosiddettitti contributi minimi, il cui versamento è previsto come obbligatorio per tutti gli iscritti, e in quelli che vengono definiti come versamenti aggiuntivi e che hanno carattere di volontarietà.
Tra i contributi obbligatori sono ricomprese in concreto le seguenti voci:
- Contributo soggettivo, calcolato in misura proporzionale rispetto al reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF, la cui aliquota varia in base al reddito e ad oggi è fissata nel 16% fino ad un reddito dichiarato di 130.000,00 euro e nel 3% aggiuntivo per l’eventuale parte eccedente l’importo appena richiamato;
- Contributo minimo, dovuto in misura fissa e predeterminata per ogni iscritto all’albo e alla Cassa Forense per anno di iscrizione e che prescinde da qualsivoglia correlazione con l’importo dichiarato ai fini della dichiarazione dei redditi: oggi pari a 2.750,00 euro;
- Contributo integrativo, calcolato in percentuale sul reddito dichiarato: oggi pari a 350,00 euro;
- Contributo di maternità, importo applicato in misura fissa a tutti gli iscritti e volto a supportare le colleghe durante la fase di maternità obbligatoria: oggi pari a 82,69 euro.
Tra i contributi volontari, invece, sono annoverati:
- Contributo volontario versato per il riscatto degli anni di laurea e di praticantato;
- Contributo volontario versato per integrare l’anzianità contributiva;
- Contributo modulare volontario, consistente in una contribuzione aggiuntiva, che viene calcolata in misura dalal 10% al 15% rispetto al reddito professionale dichiarato e che l’iscritto di norma versa al fine di aumentare l’importo dell’assegno pensionistico che andrà a percepire per il futuro o per coprire periodi di inattività eventuale futura che si possa verificare; per l’anno 2025 esso può essere corrisposto nella misura del 20% massimo.
Come è agevolmente intuibile da quanto anticipato, tutti i contributi enucleati sino a questo momento sono idonei a costituire il montante complessivo sulla scorta del quale verrà in futuro calcolato e conseguentemente erogato al professionista avvocato l’assegno pensionistico, in ossequio ai criteri di calcolo che si è tentato di brevemente, ma esaustivamente, evidenziare nel paragrafo precedente.
Novità e Riforme Recenti sulla Previdenza Forense
Per effetto della riforma sulla previdenza forense, approvata con legge del 2024 ed entrata in vigore nel mese di gennaio 2025, sono state attuate una serie di modifiche, che si riepilogano come segue:
- riduzione dei contributi minimi soggettivi dai euro 3.355,00 euro a euro 2.750,00;
- si passa all’applicazione del sistema contributivo ai fini pensionistici per tutti gli iscritti all’albo nell’anno 2025;
- per i soggetti iscritti di negli anni precedenti al di 2024 restano, invece, in vigore le regole già vigenti fino all’entrata in vigore della riforma;
- si attua una revisione del contributo soggettivo, che raggiunge il 16% nel 2025, per passare al 17% nel 2026 e al 18% nel 2027, salvo un ulteriore 3% applicabile a chi superifeito i di 130.000,00 euro di reddito annuo;
- a coloro che hanno fatto accesso alla pensione per vecchiaia, ma al contempo proseguono l’ ’attività, si applica l’aliquota contributiva nella misura del 12% netto ai fini IRPEF;
- viene innalzata la percentuale della contribuzione modulare volontaria al 20% del reddito professionale;
- in conseguenza della riduzione del contributo minimo viene gradualmente adeguato anche l’importo del trattamento minimo;
- ove l’iscritto all’albo proceda a regolarizzazione spontaneamente eventuali omissioni in tema di versamento dei contributi le sanzioni vengono ridotte del 60%;
- si agevolano le rateizzazioni, consentendo rispettivamente a chi ne abbia già una in corso di richiederne una seconda e per gli altri di rateizzare tutti i debiti che superino i 1.000,00 euro; inoltre, per i debiti maturati in misura superiore ai 10.000,00 euro si innalza a al 6 anni in luogo discorsi 5 il termine di durata del pagamento rate alizzato;
- si fissa in sei mesi il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di retrodatazione, mentre la richiesta di rateazione o il pagamento potranno essere effettuati entro dodici mesi dalla dichiarazione;
Come intuibile si tratta di una serie di riforme di non poco dimomento, tali da cercare di andare incontro agli iscritti, anche in considerazione della circostanza che è a serio rischio la tenuta dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, cui viene prospettato un prospettato un range massimo di sostenibilità di un biennio.
Va meglio per il sistema previdenziale della Cassa Forense, che sembra, invece, avere una prospettiva di sostenibilità che si allunga fino a circa una cinquantina d’ anni.
Resta, quindi, in sostanza l’obiettivo di adeguare alla sostenibilità prevista l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali fornite agli dagli iscritti, che sembra essere ancora un lontano traguardo da raggiungere.

Chiara Biscella
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...