Quali sono le ultime novità in tema di biotestamento?

In questi giorni alla Camera si sta discutendo sul tema del biotestamento

È arrivato il sì al biotestamento alla Camera dei deputati, dopo una lunga serie di discussioni e di controversie. Da adesso il paziente potrà rifiutare le cure e scegliere in modo autonomo l’interruzione del trattamento. Questa novità, tuttavia, è controbilanciata dalla facoltà del medico di promuovere l’obiezione di coscienza, poiché la decisione risulta non conforme ai propri valori morali.

1. Cos’è il biotestamento?

Il biotestamento, o testamento biologico, è uno degli argomenti più dibattuti in Italia negli ultimi anni, a causa della mancanza di una disciplina specifica. Si tratta della volontà del paziente, in stato cosciente e con piena capacità di intendere e di volere, di procedere con l’interruzione del trattamento sanitario proposto per la cura di malattie o lesioni irreversibili o profondamente invalidanti.

La controversia e la difficoltà nel trovare una posizione determinata su tale tematica, nel nostro paese, deriva dall’ambiguità delle norme. Partendo dalla costituzione viene tutelato il diritto alla vita ed il diritto alla salute, sebbene lo stesso art. 32 dispone che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Inoltre sull’argomento intervengono le numerose norme deontologiche della professione medica, oltre che norme penali (ad esempio l’art. 579 cp), che puniscono l’omicidio della persona consenziente.

Una tematica complessa quella del testamento biologico, che tuttavia deve trovare una soluzione con una disciplina specifica, al fine di poter tutelare sia i pazienti dall’accanimento terapeutico, sia i medici che si trovano spesso a prendere decisioni borderline dovute ad un vuoto legislativo notevole. Una legislazione necessaria inoltre per evitare che i pazienti cerchino ausilio in strutture ospedaliere di paesi terzi, come è accaduto nel recente caso di Fabiano Antoniani (conosciuto come Dj Fabo) il quale ha scelto di essere assistito in Svizzera per una tale decisione.

2. Quali sono le ultime novità sul biotestamento?

In questi giorni alla Camera dei Deputati si è discusso sulla proposta di legge sul testamento biologico: sono stati approvati i 6 articoli del disegno di legge, che rappresentano il cuore dell’intero intervento legislativo. Un’approvazione importante che interessa il consenso informato del paziente e le DAT (disposizioni anticipate di trattamento): le votazioni hanno confermato la possibilità del paziente di richiedere l’interruzione del trattamento sanitario, vietando il cosiddetto accanimento terapeutico.

Una svolta importante che permette al malato di rifiutare anche l’idratazione e la nutrizione artificiale, nel caso di malattie o condizioni irreversibili che possano comportare una serie di trattamenti inutili e sproporzionati. L’articolo approvato, risultante dall’emendamento Marazziti, prescrive che: “nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.

Le norme approvate in questi giorni alla Camera si riferiscono principalmente ai maggiorenni ed ai capaci di intendere e di volere. Per quanto riguarda invece i minorenni e gli incapaci? I primi devono ricevere tutte le informazioni necessarie per raggiungere l’adeguato convincimento, sebbene il consenso informato al trattamento sanitario è accolto o rifiutato da chi esercita la potestà genitoriale (o dal tutore), tenendo conto della volontà del minore. Per gli incapaci (persone interdette o inabilitate), qualora il rappresentante legale rifiuti le cure proposte, la decisione finale spetterà al giudice tutelare.

2.1. La nuova legge sul biotestamento tutela anche i dottori?

Una norma, come si può osservare dal testo sopracitato, che risulta maggiormente a favore del paziente, offrendo la possibilità di disporre liberamente delle cure mediche in base alla propria situazione terminale. Una norma che tuttavia tutela anche i medici, offrendo la possibilità di promuovere l’obiezione di coscienza: nel caso in cui il malato chieda di sospendere le cure, il medico potrà rifiutarsi di “staccare la spina” perché la decisione non è conforme ai propri principi morali. Per evitare tuttavia un possibile stallo tra la decisione del paziente e l’obiezione di coscienza del dottore, è previsto dallo stesso articolo la possibilità di rivolgersi ad altro medico della struttura ospedaliera. Viene quindi salvaguardato il diritto del malato di ottenere una risposta da parte della struttura sanitaria al fine di rispettare la volontà del paziente.

Una precisazione è necessaria per le cliniche private, in particolare quelle cattoliche: queste strutture convenzionate non possono in alcun caso richiedere alla Regione di appartenenza l’esonero dall’applicazione di queste norme. Non potranno valere ragioni contrarie ai valori su cui si fondano i servizi della clinica stessa.

3. Biotestamento e DAT

Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di futura malattia irreversibile, dopo aver acquisito tutte le adeguate informazioni mediche, può, attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà sui futuri trattamenti sanitari, optando per il consenso o il rifiuto a idratazione e nutrizione artificiali. Le DAT sono vincolanti per il medico, eccezione fatta per tutti i casi in cui il paziente ne faccia un uso manifestamente inappropriato. Si tratta di un aspetto estremamente delicato da tutelare, in quanto una dichiarazione di tale tipo può compromettere il diritto alla vita, qualora si abusi di tale strumento.

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o consegnate presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza; una volta redatte, si provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie qualora si servano di modalità telematiche di archiviazione. Queste dichiarazioni, estremamente rigide a prima vista, sono in realtà modificabili: con le medesime forme esse possono essere rinnovate o revocate (anche a voce in caso di emergenze o urgenza).

4. Quali discussioni ruotano intorno al biotestamento?

Il biotestamento rappresenta una delle più ampie e controverse disposizioni della propria vita e libertà. Qualche perplessità e zona d’ombra ruota intorno a tale intervento, principalmente sul lato applicativo e concreto di tali disposizioni. Il paziente ha sì diritto a richiedere l’interruzione del trattamento sanitario, ma deve essere inoltre supportato da uno specialista in psicologia al fine di poter prendere al meglio una decisione di tale portata. Una consulenza che deve tuttavia risultare tempestiva, allo scopo di non creare alcun ostacolo alle disposizioni del malato. Inoltre al medico è concesso proporre obiezione di coscienza, ma la struttura ospedaliera stessa deve, obbligatoriamente, adoperarsi al fine di permettere il termine dell’accanimento terapeutico richiesto dal paziente.

Da come si può desumere da questa ampia panoramica, l’argomento trattato è particolarmente delicato e lo stesso legislatore ha cercato di realizzare un equilibrio tra i vari principi contrapposti. Le critiche che sono state maggiormente mosse in questi giorni alla Camera è l’eccessiva ambiguità delle norme che potrebbe comportare un ritardo nella realizzazione delle varie procedure. Il reale problema potrebbe sussistere nei casi di urgenza, qualora l’obiezione di coscienza del medico possa comportare una negazione dei diritti del paziente, con l’impossibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi ad un giudice.

Nei prossimi giorni il dibattito si sposterà al Senato, dove verrà analizzato anche il problema del registro delle DAT: il nodo della questione riguarda la mancata copertura per poter attuare un servizio nazionale di tale portata. Spetterà proprio al Senato discutere di questa prima bozza della legge (approvata alla Camera) e verificare se inserire ulteriori emendamenti e modifiche.