Ingiunzione di pagamento

Possiamo affermare che il decreto ingiuntivo persegue la ratio di offrire al creditore uno strumento di tutela immediato contro l’insolvenza del debitore e di evitare i pregiudizi derivanti dai tempi del giudizio ordinario.

ingiunzione di pagamento

Oggi parleremo dell’ingiunzione di pagamento. Il decreto ingiuntivo è uno strumento che permette di soddisfare velocemente un diritto creditorio. E’ un provvedimento emesso dal Giudice di Pace o dal Tribunale, in base all’importo del credito, su richiesta del creditore.

Al debitore viene intimato di provvedere al pagamento della somma oggetto di ingiunzione o entro 40 giorni dalla notifica, se il decreto ingiuntivo è ordinario, o senza dilazione, se il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo. La notifica deve essere fatta al debitore:

- a mezzo ufficiale giudiziario addetto all’U.N.E.P. del Tribunale territorialmente competente;

- dal legale del credito mediante notifica in proprio (a mezzo raccomandata a.r.);

- dal legale del creditore a mezzo pec. Inoltre, la notifica deve essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla concessione del decreto ingiuntivo.

Decorso inutilmente tale termine, l’ingiunzione di pagamento decade, salvo chiedere al Giudice che ha emesso il provvedimento di essere rimessi in termini.

1. Cosa comporta una ingiunzione di pagamento

Il decreto ingiuntivo è uno strumento messo a disposizione di colui che si ritiene creditore, al fine di soddisfare il proprio diritto di credito e conseguire, in tempi rapidi, rispetto al procedimento ordinario, il titolo esecutivo per intraprendere l’esecuzione forzata nei confronti del debitore.

Ai sensi dell’art. 633 c.p.c., per potersi avvalere di tale strumento, è necessario che il credito che si fa valere sia:

- certo: cioè dimostrabile attraverso prove scritte come, ad esempio, parcelle vidimate dagli ordini professionali di appartenenza, fatture, titoli di credito, ecc…;

- liquido: cioè determinato nell’ammontare o comunque facilmente determinabile;

- esigibile: cioè non soggetto a condizione sospensiva o a termine.

L’atto introduttivo del procedimento è il ricorso. Esso deve contenere, oltre ai requisiti previsti dall’art. 125 c.p.c., l’indicazione delle prove che si intendono produrre. Il ricorso ed i documenti vengono depositati presso la cancelleria del giudice competente per territorio e per valore e non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito per la proposizione della opposizione, al fine di consentire al debitore ingiunto di prenderne visione.

Col deposito del ricorso, si apre la fase di cognizione sommaria da parte del giudice che può: - rigettare il ricorso: ove lo ritenga inammissibile per carenza dei presupposti processuali o per incompetenza.

Il ricorrente, in questo caso, può riproporre la domanda con altro ricorso o procedere in via ordinaria;

- chiedere al ricorrente l’integrazione probatoria: se non ritiene sufficientemente giustificata la domanda;

- accogliere la domanda: in questo caso, il giudice emette il decreto col quale ingiunge al debitore di pagare la somma o di consegnare la cosa nel termine di 40 giorni.

Il giudice, altresì, avverte il debitore che nello stesso termine può proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Il ricorrente, in questo caso, deve notificare il ricorso ed il decreto in copia autentica al debitore ingiunto, entro 60 giorni dalla pronuncia, se la notifica deve avvenire nel territorio della Repubblica ovvero entro 90 giorni negli altri casi.

In mancanza di notificazione nei suddetti termini, il decreto diventa inefficace. Al contrario, a seguito della notifica entro il termine di 60 giorni, il decreto ingiuntivo resta efficace per la durata di 10 anni, prima di prescriversi.

2. Cosa succede se non si paga un decreto ingiuntivo

Se il ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo sono stati notificati nei termini previsti ed il debitore ingiunto non ha svolto né l’opposizione né ha corrisposto la somma ingiunta, ove non sia già stata concessa la provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., il ricorrente può chiedere al giudice che ha concesso il decreto, che lo dichiari esecutivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. A seguito di tale richiesta del creditore, il giudice può:

- ordinare la rinnovazione della notificazione del decreto ingiuntivo: quando risulta che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto;

- dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo: il decreto ingiuntivo, quindi, acquista efficacia di cosa giudicata e l’opposizione non può più essere proposta, salvo l’ipotesi dell’opposizione tardiva. Il decreto di esecutorietà è iscritto in calce all’originale del decreto di ingiunzione.

Ai fini dell’esecuzione, nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e l’apposizione della formula, ai sensi dell’art. 654 c.p.c.. Le azioni esecutive che possono essere poste in essere dal creditore nei confronti del debitore inadempiente sono, a seconda dell’importo del credito e alla natura giuridica del debitore:

- atto di pignoramento mobiliare presso il debitore;

- atto di pignoramento immobiliare;

- atto di pignoramento presso terzi;

- istanza di fallimento.

3. Le alternative per il debitore

Il debitore, al ricevimento del decreto ingiuntivo, può decidere di assumere una delle suddette condotte: - pagare: in questo caso il debito si estingue e vengono pagate anche le spese legali;

- non pagare: scaduti i 40 giorni il decreto ingiuntivo diventa definitivo e acquista potere esecutivo, autorizzando il pignoramento dei beni del debitore insolvente, dopo la notifica dell’atto di precetto;

- proporre opposizione: qui si apre un vero e proprio processo ordinario che si svolge nel contraddittorio delle parti.

La decisione definitiva spetta al giudice che può accogliere totalmente l’opposizione, facendo perdere efficacia al decreto ingiuntivo, oppure può accogliere parzialmente l’opposizione, interessando una somma o quantità ridotta, o può rigettare semplicemente l’opposizione, rendendo esecutivo il decreto ingiuntivo.

Può, inoltre, capitare che il debitore, al ricevimento della notifica dell’ingiunzione di pagamento, rifiuti la consegna dell’atto. In realtà, tale condotta è del tutto inutile, in quanto la notifica si perfezione come consegnata a mani del destinatario.

4. L’atteggiamento da tenere davanti ad un decreto ingiuntivo

Quando si riceve un decreto ingiuntivo si deve valutare se ci siano i presupposti al fine di opporsi e di vincere il giudizio di opposizione. L’opposizione non deve essere proposta per dilatare i tempi del pagamento o, comunque, al fine di realizzare una condotta defatigatoria nei confronti della controparte creditrice.

Infatti, se il giudice dovesse ritenere che l’opposizione non sia fondata, potrebbe dichiarare l’ingiunzione “provvisoriamente esecutiva” ed autorizzare il creditore al pignoramento anche durante la stessa causa di opposizione, senza alcun vantaggio per il debitore. Inoltre, se si dovesse avviare un’opposizione senza presupposti, il debitore rischia di pagare al creditore, sia le spese processuali, sia il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., che il giudice può infliggere a chi intenta una causa senza averne diritto.

In più, si dovranno pagare la parcella dell’avvocato e i costi del giudizio. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è destinato a chiudersi con sentenza, avverso la quale sono esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione:

- se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva: il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva;

- se l’opposizione è accolta solo in parte: il titolo esecutivo è costituito solo dalla sentenza;

- se l’opposizione è accolta integralmente: il giudice è tenuto a revocare il decreto ingiuntivo o a dichiararne la nullità;

- se il giudice dichiara l’estinzione del processo: il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva;

- se le parti si conciliano: il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti.

L’opposizione, poi, può essere tardiva solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 650, comma 1, c.p.c. e cioè quando il debitore è in grado di provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo:

- per irregolarità della notificazione;

- per forza maggiore;

- per caso fortuito.

L’opposizione tardiva deve essere proposta nel termine perentorio di 10 giorni dal primo atto di esecuzione del decreto ingiuntivo. Quando è proposta l’opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 649 c.p.c., il giudice può sospendere l’esecuzione.

5. Costi del decreto ingiuntivo

Per quanto attiene ai costi da sopportare per il procedimento di ingiunzione (detto anche procedimento monitorio) essi sono differenziati per scaglioni, dipendendo fondamentalmente dal valore del credito azionato (oltre che dalla parcella dell’avvocato). In specie, innanzitutto la legge richiede che venga versato il corrispettivo del contributo unificato che vengono quantificati dalla legge nelle seguenti misure:

  • crediti inferiori a 1.100, euro il contributo dimezzato è pari a 21,50 euro;
     
  • crediti tra 1.100 e 5.200 euro il contributo dimezzato è pari a 49 euro;
     
  • crediti e tra 5.200 e 26.000 euro il contributo dimezzato è pari a 118,50 euro;
     
  • crediti tra 26.000 e 52.000 euro il contributo dimezzato è pari a 259 euro;
     
  • crediti tra 52.000 e 260.000 euro il contributo dimezzato è pari a 379,50 euro;
     
  • crediti tra 260.000 e 520.000 euro il contributo dimezzato è pari a 607 euro;
     
  • crediti con importo superiore a 520.000 euro il contributo dimezzato è pari a 843 euro.

Tuttavia, il ricorrente non sarà tenuto al pagamento del contributo unificato qualora certifichi di avere un reddito annuale che sia inferiore ai 34.500,00 euro. Oltre al contributo unificato bisogna provvedere al pagamento degli ulteriori costi dovuti per l’imposta di bollo e per l’imposta di registro. La prima è dovuta nella misura fissa di 27,00 euro. La seconda dipende da una serie di fattori, ed in specie:

  • non è dovuta per i crediti azionati di importo inferiore ai 1.100,00 euro;
     
  • se il decreto ingiuntivo prevede la condanna ad una somma assoggettata ad IVA è dovuta nella misura di 200,00 euro;
     
  • nelle ipotesi diferse è dovuta nella misure pari al 3% della somma azionata.

6. Tempi del decreto ingiuntivo

Trattandosi di un procedimento a cognizione sommaria (il decreto ingiuntivo viene emesso “inaudita altera parte”, ossia semplicemente sulla base della valutazione da parte del giudice dei documenti che il creditore abbia prodotto a sostegno del proprio credito in uno con la presentazione del ricorso), anche le tempistiche rispetto ai procedimenti ordinari risultano essere ridotte. Non può definirsi in astratto quanto tempo occorra dal momento della presentazione del ricorso (che oggi, per i casi di competenza del Tribunale, avviene per via telematica) sino al momento in cui il giudice emetterà in concreto il provvedimento di ingiunzione richiesto, dipendendo da una molteplicità di fattori, non ultimo il carico di lavoro giudiziario al quale è sottoposto.

Tuttavia, di norma, si tratta di attendere pochi mesi. Quelli che sono certi sono, invece, i tempi da rispettare in seguito all’emissione del decreto, pena la sua inefficacia. In particolare, dal momento del deposito del decreto ingiuntivo è posto in capo al creditore ricorrente l’onere di notificare il decreto ingiuntivo alla parte (il debitore) nei confronti del quale è stato emesso entro sessanta giorni.

Laddove non si provveda in tal senso il decreto ingiuntivo è considerato perento e perde efficacia, non essendo più possibile azionarlo. Ove, invece, il creditore adempia all’obbligo di notifica nel termine ut supra indicato occorrerà, salvo il caso in cui sia provvisto di efficacia provvisoriamente esecutiva, attenderà occorrere il decorso di quaranta giorni da quello in cui la notifica al debitore si è perfezionata, termine entro il quale è consentito al debitore stesso di proporre opposizione al fine di sottoporre al giudice in un procedimento ordinario (a cognizione piena) la valutazione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa azionata nel decreto ingiuntivo stesso.

Qualora entro il termine da ultimo indicato la parte debitrice non abbia provveduto a proporre opposizione il decreto ingiuntivo può essere dichiarato definitivamente esecutivo. Ciò significa che potrà essere portato presso la cancelleria del tribunale che lo ha emesso la quale, constatato che non è stata proposta opposizione, emette il decreto di esecutorietà (di norma assegnando un numero in ordine cronologico ed indicando in dettaglio la data in cui tale provvedimento è emesso). Al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo verrà poi, su richiesta, apposta la formula esecutiva, ossia una formula con la quale viene richiesto (comandato) a tutti gli ufficiali di dare esecuzione al decreto ingiuntivo che ne forma oggetto. Le tempistiche dell’apposizione della formula sono le più svariate, possono passare pochi giorni ovvero un tempo più lungo.

L’apposizione della formula può, comunque, essere sollecitata anche dal creditore tramite il proprio legale. Ci sono, tuttavia, dei casi in cui la formula esecutiva sul decreto viene apposta immediatamente dopo il suo deposito, sì da rendere il provvedimento immediatamente azionabile con la procedura esecutiva. La provvisoria esecutorietà viene concessa sostanzialmente in alcuni casi specifici, come, ad esempio:

  • quando il diritto di credito si fondi su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa;
     
  • quando il diritto di credito si basa su un atto ricevuto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato;
     
  • quando si teme che il ritardo nel pagamento o nella consegna del bene possa comportare un danno grave al diritto del creditore e la cui valutazione è rimessa alla discrezionale valutazione effettuata dal giudice competente;
     
  • qualora il creditore sia nel possesso di una prova scritta, sottoscritta dallo stesso debitore, e dalla quale risulti la certezza del diritto di credito.

In tali ultime ipotesi, pertanto, i tempi si velocizzeranno ulteriormente, non dovendo attendersi il decorso dei quaranta giorni come sopra richiesti e degli ulteriori adempimenti per poter procedere all’esecuzione forzata ed ingiungendo il giudice a parte debitrice di provvedere al pagamento nel termine di dieci giorni dalla data del perfezionamento della notifica. Infine, occorre precisare che il decreto ingiuntivo si prescrive definitivamente nel termine di dieci anni dal giorno in cui è stata apposta la formula esecutiva.

7. Ingiunzione di pagamento: non sai cosa fare?

La prima cosa che si deve fare quando arriva un decreto ingiuntivo, è contattare un avvocato. Egli procederà subito a verificare la regolarità dell’atto giudiziario, in relazione alle regole da seguire.

Ad esempio, potrebbero mancare una firma, la data, l’indicazione del credito e altri aspetti formali. Potrebbe anche essere stato commesso un errore sulla competenza territoriale e sulla competenza per valore.

La seconda cosa da fare è verificare la regolarità del credito. L’avvocato chiederà copia del contratto firmato per verificare che sia regolare: potrebbe trattarsi di un finanziamento, un mutuo o un abbonamento.

Non solo, sui finanziamenti si procede anche a verificare il conteggio degli interessi per evitare che il creditore abbia esagerato sulle somme da pagare. La terza cosa da verificare è se c’è stata la prescrizione del diritto di credito. Infatti, può capitare che oggetto dell’ingiunzione di pagamento siano dei crediti molto vecchi e mai pagati per intero.

I termini sono diversi a seconda del tipo di credito:

- per i contratti, la prescrizione è di dieci anni;

- per le obbligazioni di pagare in modo periodico, la prescrizione è cinque anni;

- per l’agenzia immobiliare, la prescrizione del diritto alla provvigione è di un anno;

- per le fatture dei professionisti, la prescrizione è di tre anni;

Al fine di riuscire a comprendere se il debito si è prescritto, si devono calcolare i termini dall’ultima raccomandata a.r. ricevuta dal debitore e contente il sollecito di pagamento. Le lettere di posta ordinaria o i solleciti telefonici non interrompono il termine di prescrizione, perché non garantiscono la prova di ricevimento.

Al contrario, le diffide scritte che contengono l’avviso di ricevimento, tra le quali anche la Pec, interrompono il termine di prescrizione e lo fanno decorrere dall’inizio.

8. Conclusione

A conclusione di questo articolo, possiamo affermare che il decreto ingiuntivo persegue la ratio di offrire al creditore uno strumento di tutela immediato contro l’insolvenza del debitore e di evitare i pregiudizi derivanti dai tempi del giudizio ordinario.

Infatti, il decreto ingiuntivo viene emanato in assenza di contraddittorio tra le parti e si basa esclusivamente sulla documentazione prodotta dal creditore.

Dott.ssa Paola Testa

Riferimenti normativi:

- Art. 96 c.p.c.;

- Art. 125 c.p.c..

- Artt. 633 e ss. c.p.c.;

- Art. 642 c.p.c.;

- Art. 647 c.p.c. 

Art. 649 c.p.c.;

- Artt. 650 e ss. c.p.c..

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...