Il divorzio consensuale

Vediamo in cosa consiste il divorzio consensuale e quali sono le procedure per giungere alla sua conclusione. Dopo quanto tempo dalla separazione, si può divorziare? Quando si parla di divorzio consensuale? Cosa fare se sono presenti figli di ambedue i coniugi?

divorzio consensuale

Il divorzio, è l’istituto, a cui i coniugi possono ricorrere, al fine di sciogliere definitivamente il loro matrimonio oppure far cessare gli effetti civili del vincolo religioso, trascritto nei registri dello stato civile. Negli ultimi anni, il divorzio, è stato oggetto di una legge di riforma, che ha abbreviato i termini, per potervi accedere, prevedendo, infatti, che esso può richiesto:

  • dopo SEI MESI, in caso di separazione consensuale;
  • dopo UN ANNO, in caso di separazione giudiziale.

1. Cosa significa e come funziona il divorzio consensuale?

Il divorzio consensuale, è caratterizzato dalla volontà comune di entrambi i coniugi di sciogliere il vincolo matrimoniale. In tal caso, infatti, i coniugi sono d’accordo sia sulle condizioni per procedere al divorzio e porre termine definitivamente al loro matrimonio e sia sulle questioni economiche e patrimoniali relative, quali l’affidamento e mantenimento dei figli, l’assegnazione e l’entità dell’assegno divorzile, l’assegnazione della casa coniugale.

Nell’ipotesi di divorzio consensuale, i coniugi possono presentare congiuntamente, dinanzi al Tribunale del luogo di residenza di uno di essi, il ricorso volto a sciogliere il vincolo matrimoniale ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio religioso. In tal caso, è sufficiente, la nomina di un unico difensore per ambedue i coniugi.

Nel ricorso, devono essere enunciati, gli elementi in fatto ed in diritto, a sostegno della domanda di divorzio medesima, nonché le condizioni relative alla prole e ai rapporti economici sussistenti tra i due coniugi. Il ricorso, deve contenere, anche l’indicazione dell’esistenza di figli di entrambi i coniugi. I coniugi, devono allegare alla domanda, le loro ultime dichiarazioni dei redditi.

Successivamente al deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale, con proprio decreto, fissa la data dell’udienza di comparizione di ambedue i coniugi, dinanzi ai giudici, riuniti in composizione camerale, al fine di tentarne la conciliazione. All’udienza di comparizione, i coniugi con l’assistenza legale del proprio avvocato, vengono ascoltati prima separatamente e poi congiuntamente, per tentarne la conciliazione.

Ove quest’ultima, abbia esito negativo, preso atto, che la comunione spirituale e materiale, tra i coniugi, non può essere più mantenuta o ricostituita, i giudici, in camera di consiglio, verificato che le condizioni descritte nel ricorso, non siano contrarie all’interesse superiore e prevalente dei figli minori nonché pregiudizievoli dei diritti di ambedue i coniugi, pronunciano il divorzio con sentenza.

Ove, invece, le condizioni riguardanti i figli, descritte nel ricorso, non rispondano al loro interesse, il Tribunale, adotta con ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti, in favore sia dei coniugi e sia della prole, rimettendo le parti, dinanzi al giudice istruttore, per il proseguimento del giudizio, in forma ordinaria, fissando la data della successiva udienza di comparizione. In tal caso, i coniugi, dovranno integrare le proprie richieste relative al divorzio e all’esito della fase istruttoria, il giudice provvederà a pronunciare la sentenza di divorzio.

2. La negoziazione assistita

La negoziazione assistita, costituisce una procedura stragiudiziale, alternativa al ricorso dinanzi al Tribunale. In tal caso, infatti, i coniugi con l’assistenza dei rispettivi difensori, possono concludere un accordo, che disciplini le condizioni relative al loro divorzio nonché le condizioni relative ai figli ed ai rapporti personali e patrimoniali, tra loro intercorrenti.

È richiesta, a pena di nullità dell’accordo stipulato, la forma scritta per la conclusione della convenzione di negoziazione assistita, la quale, può durare fino ad un massimo di tre mesi, prorogabili per ulteriori 30 giorni, su accordo delle parti. I coniugi, assistiti dai propri difensori, possono concludere l’accordo di negoziazione assistita, disponendo le condizioni del loro divorzio consensuale, sottoscrivendolo al termine assieme agli avvocati che li assistono, i quali provvedono anche a certificare l’autografia delle loro sottoscrizioni.

L’accordo raggiunto, produce gli stessi effetti del provvedimento di divorzio consensuale, pronunciato dal Tribunale, in sede giudiziaria. L’accordo sul divorzio consensuale, raggiunto attraverso la negoziazione assistita, segue una diversa procedura, a secondo della presenza o meno di figli di entrambi i coniugi, minorenni oppure maggiorenni affetti da incapacità di agire o disabilità ovvero non autosufficienti economicamente.

Infatti, è previsto, che in mancanza di figli minori o maggiorenni incapaci di intendere di volere o non in grado di provvedere al proprio sostentamento, l’accordo raggiunto, deve essere trasmesso, a cura dell’avvocato, al Procuratore del Tribunale del luogo di residenza, affinché possa valutare la mancanza di irregolarità e concedere il nulla-osta alla trascrizione dell’accordo medesimo, nei registri dello stato civile.

In presenza di figli minori o maggiorenni incapaci di agire, disabili o non in grado di provvedere al proprio sostentamento, è previsto, invece, che l’accordo deve essere trasmesso, al Procuratore del Tribunale del luogo di residenza, entro 10 giorni, affinché possa valutare che non sia contrario all’interesse superiore e prevalente della prole, ed in tal caso, lo autorizza. In caso contrario, il Procuratore, trasmette l’accordo di negoziazione¨assistita di divorzio consensuale, al Presidente del Tribunale, affinché possa convocare dinanzi a sé, entro i successivi 30 giorni, i due coniugi per essere ascoltati e concedere al termine il nulla-osta alla trascrizione dell’accordo medesimo.

A seguito del nulla-osta, infatti, l’avvocato è tenuto, entro dieci giorni, a trasmettere copia autentica dell’accordo, all’Ufficiale di stato civile del comune ove il matrimonio è stato iscritto o trascritto, per essere menzionato nei registri dello stato civile.

3. Dichiarazioni rilasciate all’ufficiale dello Stato Civile

I coniugi, possono convenire, di concludere il proprio divorzio consensuale, avvalendosi di un’ulteriore procedura stragiudiziale, alternativa al ricorso al Tribunale, rappresentata dalle dichiarazioni rilasciate dinanzi al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Stato Civile.

In tal caso, i coniugi (l’assistenza dei rispettivi difensori è facoltativa e non obbligatoria, a differenza della negoziazione assistita), possono rilasciare la propria dichiarazione di voler porre termine definitivamente al loro matrimonio oppure far cessare gli effetti civili del matrimonio religioso, dinanzi al Sindaco del comune di residenza di uno di essi o del comune ove venne trascritto l’atto di matrimonio, sottoscrivendo al termine del rilascio delle dichiarazioni, l’accordo medesimo.

Tuttavia, è previsto, che il divorzio consensuale, non può essere concluso, attraverso le dichiarazioni rilasciate dinanzi al Sindaco, qualora siano presenti figli minori oppure maggiorenni incapaci di agire, disabili o non autosufficienti economicamente. Il divorzio consensuale, concluso dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, diviene definitivo, successivamente alla comparizione dei coniugi dinanzi al Sindaco, entro 30 giorni, al fine di confermare la loro volontà di sciogliere il matrimonio o farne cessare gli effetti civili.

Qualora, i coniugi, non rispondano all’invito del Sindaco, a comparire nuovamente dinanzi a sé, ciò comporta la mancata conferma dell’accordo per il divorzio consensuale. L’accordo, raggiunto dinanzi al Sindaco, in qualità di ufficiale di Stato Civile, produce gli stessi effetti, del provvedimento emesso dal Tribunale.

4. I costi del divorzio consensuale

I costi di un procedimento giudiziario, sono influenzati da una molteplicità di fattori, tra cui in particolare, la complessità delle questioni da risolvere e soprattutto dal livello di conflittualità sussistente tra le parti, richiedendo una maggiore attività difensiva da parte dell’avvocato difensore, a cui corrisponde gioco-forza, un aumento della parcella da corrispondere all’avvocato medesimo.

Nell’ipotesi di divorzio consensuale, l’accordo dei coniugi sulle condizioni per porre termine al loro matrimonio, comporta una sensibile riduzione dei costi da sopportare, per concludere la procedura.

Difatti, la volontà comune di ambedue i coniugi, richiederà una minor attività difensiva dell’avvocato, e quindi un risparmio sulla parcella finale. La parcella da corrispondere all’avvocato difensore (nel caso di ricorso al giudice, è ammessa la difesa congiunta), è stabilita sulla base delle Tabelle Forensi, che fanno riferimento al valore della controversia nonché alle fasi del procedimento ed infine al grado di complessità delle diverse questioni giuridiche da trattare per risolvere la controversia.

Nel caso di divorzio consensuale con ricorso dinanzi al Tribunale, la parcella spettante all’avvocato difensore, potrà avere un costo presumibile, oscillante tra:

● un minimo di 1000,00€ per le controversie a bassa complessità;

● fino ad un massimo di 4.000,00€ in caso di questioni particolarmente complesse.

A tali importi, vanno aggiunte le spese forfettarie, il contributo unificato (nella misura di 43,00€) ed il pagamento dell’IVA. Anche nel caso di divorzio consensuale, attraverso la negoziazione assistita, la parcella spettante all’avvocato difensore, è stabilita sulla base delle Tabelle Forensi, con riguardo alle attività stragiudiziali, potendo oscillare, tra:

● un minimo di 1000,00€ per le controversie a bassa complessità;

● fino ad un massimo di 3.000,00€ in caso di questioni particolarmente complesse.

A tali importi, vanno aggiunte le spese forfettarie ed il pagamento dell’IVA. Il contributo unificato, è invece, esente dal pagamento. Nel caso di divorzio consensuale, raggiunto con dichiarazioni rilasciate al Sindaco, la presenza dell’avvocato, non è obbligatoria, ma rimessa all’esclusiva discrezionalità dei due coniugi, i quali possono anche rinunciarvi. In tal caso, i costi da sopportare, sono rappresentati, soltanto dal pagamento della marca da bollo, per la trascrizione dell’accordo, nei registri dello Stato Civile.

Qualora, il coniuge, voglia comunque farsi assistere dal proprio avvocato di fiducia, sarà tenuto a corrispondere la parcella per l’opera prestata, il cui ammontare, è stabilito sulla base dei medesimi parametri, previsti in caso di negoziazione assistita.

5. Quanto dura un divorzio consensuale

Anche i tempi del divorzio consensuale, sono influenzati dalla volontà comune dei coniugi di porre termine al loro matrimonio o farne cessare gli effetti civili nel caso di matrimonio religioso. Infatti, in tal caso, la procedura dinanzi all’autorità giudiziaria, è più snella e veloce, potendosi concludere, a seconda del carico giudiziario pendente dinanzi al Tribunale adito, entro un termine oscillante tra i sei mesi fino ad un massimo di un anno.

Per quanto riguarda, la procedura stragiudiziale di negoziazione assistita, il D.L. 134 del 2012, ne fissa i termini per la sua conclusione, stabilendo che la convenzione, può avere una durata minima non inferiore ad un mese e deve concludersi entro tre mesi, prorogabili, solo su accordo delle parti, per ulteriori 30 giorni.

Allo stesso modo, il Decreto Legge 134/132, prevede per le dichiarazioni rilasciate al Sindaco, in qualità di ufficiale di stato civile, che la procedura può concludersi, solo in seguito alla comparizione dei coniugi dinanzi al Sindaco, nei successivi 30 giorni, dal rilascio delle dichiarazioni, al fine di confermare la loro volontà di procedere al divorzio consensuale.

6. Conclusione

In definitiva, è possibile riassumere, che il divorzio consensuale:

● si fonda sull’accordo dei coniugi sulle condizioni per porre termine al loro matrimonio;

● può essere richiesto qualora siano trascorsi 6 MESI in caso di separazione consensuale oppure dopo 1 ANNO in caso di separazione giudiziale.

I coniugi, possono avvalersi di diverse procedure per concludere il divorzio:

1. ricorso al Tribunale, in composizione camerale, che provvede con sentenza, se l’accordo dei coniugi, non sia contrario all’interesse della prole. In caso contrario, rimette le parti, dinanzi al giudice istruttore, per il proseguimento della causa nel merito.

2. accordo di negoziazione assistita, ossia l’accordo concluso sui termini del divorzio, con l’assistenza dei rispettivi difensori. Esso, diviene esecutivo, a seguito del nulla-osta, concesso dal Procuratore, ove l’accordo non presenti profili di irregolarità oppure non sia pregiudizievole verso la prole minorenne o maggiorenne incapace o non autonoma economicamente;

3. dichiarazioni ricevute dal Sindaco, di procedere al divorzio consensuale, purché non siano presenti figli della coppia, e che quest’ultima confermi nei successivi 30 giorni, la loro volontà di voler divorziare.

Fonti normative

  • Legge 1 Dicembre 1970, n. 898: Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
  • Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

Roberto Ruocco

Vuoi saperne di più sul divorzio consensuale? Vorresti divorziare, attraverso una procedura alternativa al ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria, ma non sai come fare? Hai bisogno dell'assistenza legale e fiscale di un professionista? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.