Cosa vuol dire elezione di domicilio

La definizione più comune di “elezione di domicilio” è “atto unilaterale attraverso cui un individuo sceglie il proprio domicilio per un determinato atto o affare, nonché per tutti quelli che ne conseguono”.

elezione di domicilio

Questa è la definizione che è possibile reperire dai motori di ricerca e che rientra – più o meno in modo preciso – nel bagaglio di conoscenze di ciascuno di noi. Nel processo penale, l’elezione di domicilio ha un ruolo cruciale.

1. Cosa vuol dire elezione di domicilio?

L’art. 161 c.p.p., rubricato “domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni” dispone al comma 1 che “il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’art. 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale”.

L’elezione di domicilio, pertanto, è l’indicazione da parte del soggetto sottoposto ad indagini o imputato del luogo presso il quale desidera che vengano effettuate le notificazioni degli atti inerenti al processo. La dichiarazione o l’elezione del domicilio si pongono quali condizioni imprescindibili all’efficacia conoscitiva del processo cui è preordinato il sistema delle notificazioni.

2. Come si fa l’elezione di domicilio?

Ai sensi dell’art. 162, comma 1 c.p.p. è previsto (“comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto”) che il domicilio dichiarato, eletto e ogni loro mutamento siano comunicati dall’imputato all’autorità che procede per mezzo di una dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.

L’elezione, la dichiarazione o il loro mutamento acquistano efficacia dal momento in cui giungano a conoscenza dell’autorità giudiziaria che procede.

3. Dove si può eleggere il domicilio?

Il domicilio può essere eletto, principalmente, nel luogo ove il soggetto coinvolto abbia la sede principale dei suoi affari ed interessi; ma – altresì – il domicilio potrà essere eletto presso lo studio dell’avvocato difensore. Tuttavia, in quest’ultimo caso, affinché sia valida l’elezione del domicilio occorre l’assenso del difensore.

4. Differenza tra domicilio dichiarato e domicilio eletto

Mentre per dichiarazione di domicilio si intende una manifestazione di scienza volta a indicare un luogo che può solo coincidere con la propria abitazione o il luogo di abituale esercizio dell’attività professionale; l’elezione di domicilio è una manifestazione di volontà legata all’individuazione di un luogo e di un domiciliatario che, fiduciariamente, si impegna nei confronti dell’imputato a ricevere gli atti a lui destinati oltre che a tenerlo a sua disposizione.

Secondo la giurisprudenza, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perchè, mentre in quest’ultimo caso è indicato solo il luogo in cui gli atti debbano essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (cosiddetto domiciliatario, appunto) presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato; rapporto fiduciario in virtù del quale il domiciliatario si impegna, nei confronti del soggetto sottoposto a procedimento penale, a ricevere gli atti a lui destinati e a tenerli a sua disposizione (Cass., Sez. III, 26 marzo 2003, n. 22844/03, C.E.D. Cass, n. 224870).

5. Articoli correlati a “elezione di domicilio”

Gli articoli correlati alla materia trattata nel presente contributo, e la cui attenta disamina è utile alla comprensione dell’argomento, sono i seguenti: artt. 157, 159, da 160 a 163, 171, 174, 324, 349, 485, 603, 677 c.p.p. e art. 98 disp. att. c.p.p..

6. Hai bisogno di un avvocato in questo campo

Per effettuare l’elezione o la dichiarazione di domicilio, verosimilmente nel corso della redazione di un verbale di identificazione, non è necessaria l’assistenza di un avvocato la cui nomina sarà comunque richiesto di effettuare ai fini dell’assistenza e difesa nel corso del processo penale.

Tuttavia, nel caso in cui si intenda eleggere domicilio presso lo studio del proprio difensore, occorre l’assenso di quest’ultimo affinché si perfezioni l’elezione. L’intervento del difensore sarà poi utile per comunicare eventuali variazioni del domicilio.

Conclusioni

L’elezione di domicilio, nei termini suddetti, dunque, rappresenta il primo atto con il quale l’indagato viene a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico.

Avv. Marina Di Dio