Usucapione: tempi e procedura

L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c. e seguenti, è un modo di acquisto della proprietà di un bene o di altri diritti reali attraverso il possesso continuato nel tempo. Esso, nel dettaglio, rappresenta un modo di acquisto a titolo originario, il che significa che il diritto acquisito non deriva dal precedente proprietario, ma nasce ex novo in capo al possessore. La ratio di questo istituto è quella di far coincidere la situazione di fatto (il possesso) con la situazione di diritto (la proprietà), tutelando chi si prende cura del bene e lo rende produttivo, a discapito di un proprietario rimasto inerte. L'istituto dell’usucapione ha un'enorme importanza pratica, specialmente in ambito immobiliare, dove sanare situazioni di incertezza sulla titolarità è fondamentale per la circolazione dei beni.

Ordinanze e decreti: differenze (civile)

Nel panorama del diritto processuale civile italiano, il giudice assolve la sua funzione giurisdizionale di decisione delle controversie attraverso degli atti giuridici processuali denominati provvedimenti. Questi possono assumere diverse forme: la sentenza, l'ordinanza e il decreto. Sebbene tutte siano espressione della volontà giurisdizionale, si distinguono per funzione, forma e efficacia. La sentenza è il provvedimento per eccellenza, attraverso cui il giudice decide in via definitiva la controversia, definendo il giudizio in tutto o in parte. Essa presenta al suo interno una motivazione approfondita e può essere soggetta a diversi mezzi di impugnazione. Le ordinanze e i decreti, invece, sono provvedimenti tipicamente a carattere ordinatorio o istruttorio, ovverosia volti a regolare lo svolgimento del processo o a disporre atti necessari alla sua prosecuzione, senza decidere nel merito della lite (ad es. decreto che nomina un custode). Tuttavia, la legge prevede circostanze in cui anche un'ordinanza o un decreto possono assumere un contenuto decisorio, anticipando o producendo effetti simili a quelli di una sentenza (ad es. l’ordinanza con cui il giudice ammette i mezzi di prova richiesti dalle parti). La distinzione tra ordinanza e decreto risiede principalmente nelle loro caratteristiche procedurali: mentre la prima presuppone generalmente il contraddittorio tra le parti, la pronuncia in udienza o comunicata alle parti se fuori udienza e deve essere succintamente motivata; il decreto, al contrario, è spesso emesso senza preventivo contraddittorio (o "inaudita altera parte"), in situazioni che richiedono una decisione rapida ed è normalmente privo di motivazione, salvo i casi previsti espressamente dalla legge.

Associazioni e Fondazioni: Cosa Sono e Come Funzionano

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