Associazioni e Fondazioni: Cosa Sono e Come Funzionano

Associazioni e fondazioni: cosa sono, come si costituiscono e che ruolo hanno tra le persone giuridiche.

Persone giuridiche: associazioni e fondazioni

Le associazioni sono persone giuridiche definibili un complesso organizzato e stabile di persone che perseguono uno scopo comune, non di lucro (ad es. culturale, altruistico). Esse nascono da un accordo tra i membri (cd. atto costitutivo) e possono ottenere la personalità giuridica tramite il riconoscimento statale (il cd. elemento formale), acquisendo così piena autonomia patrimoniale. I membri partecipano attivamente alla vita dell'associazione attraverso organi come l'assemblea e il consiglio direttivo.

Le fondazioni, invece, sono altresì persone giuridiche identificabili in organizzazioni stabili di beni create da uno o più soggetti (fondatori) e caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio a un determinato scopo di pubblica utilità (assistenziale, scientifico). L’origine della fondazione si rinviene in un atto unilaterale (cd. atto di fondazione) e acquista personalità giuridica con il riconoscimento amministrativo. A differenza delle associazioni, nelle fondazioni prevale l'elemento patrimoniale vincolato allo scopo e la gestione è affidata a un organo amministrativo.

Entrambe, una volta riconosciute come persone giuridiche, diventano soggetti di diritto distinti dai loro membri o fondatori, con un proprio patrimonio e la capacità di agire giuridicamente.

Cosa sono le persone giuridiche

L’ordinamento giuridico italiano qualifica le persone giuridiche come soggetti di diritto, dotati di capacità giuridica propria generale e distinti dalle persone fisiche che ne fanno parte. In particolar modo, stante la libertà di associazione (ex art. 18 Cost.), essi sono definibili quali complessi organizzati da uomini e soggetti e aventi uno scopo che non sia illecito o legalmente vietato. Esempi di persone giuridiche sono le società di capitali (S.p.A., S.r.l.), le associazioni riconosciute, le fondazioni e gli enti pubblici (come lo Stato, le Regioni, i Comuni).

Le caratteristiche principali delle persone giuridiche sono riassumibili in:

  • pluralità di persone (elemento personale), la cui assenza rappresenta una delle cause di estinzione dell’associazione, in cui devono essere presenti almeno due soggetti);
  • patrimonio (elemento reale), che deve essere sufficiente al raggiungimento dello scopo dell’ente e, nel caso delle associazioni, per garantire il soddisfacimento dei creditori;
  • scopo specifico (elemento teleologico), che può essere di varia natura (economica, sociale, culturale, benefica, ecc.) e che deve essere lecito e possibile;
  • autonomia patrimoniale perfetta, ossia Il patrimonio della persona giuridica è completamente separato da quello dei singoli membri. Da ciò ne deriva che i creditori dell'ente possono agire solo sui beni dell'ente stesso, e viceversa, i creditori personali dei membri non possono aggredire il patrimonio della persona giuridica. Da tale separazione consegue la limitazione della responsabilità dei singoli;
  • azione attraverso gli organi che le compongono (es. assemblea dei soci, consiglio di amministrazione). Essi esprimono la volontà dell'ente e lo rappresentano nei rapporti con i terzi;
  • riconoscimento (elemento formale) da parte dall'ordinamento, necessario per acquisire la personalità giuridica. Generalmente avviene attraverso l'iscrizione in appositi registri (ad esempio, il registro delle persone giuridiche presso le Prefetture per associazioni e fondazioni, o il registro delle imprese per le società di capitali).

Definizione e contesto giuridico

Le persone giuridiche sono disciplinate al Titolo II del Libro Primo del codice civile, agli artt. 11 e ss. Dal punto di vista giuridico, sono enti (come società, associazioni, fondazioni) che, pur non essendo persone fisiche, sono riconosciute dall'ordinamento come soggetti di diritto, ergo enti dotati di capacità giuridica propria e distinti dalle persone che ne fanno parte. Da ciò ne deriva che possono essere titolari di diritti e doveri, svolgere attività economiche, stipulare contratti e stare in giudizio, al pari delle persone fisiche.

Ulteriore peculiarità è che, essendo distinti dai singoli individui che le compongono o le gestiscono, presentano una autonomia patrimoniale perfetta, che consente di “tutelare” il patrimonio personale dei membri rispetto alle obbligazioni assunte dall'ente. Questo significa che, come verrà spiegato meglio successivamente, la persona giuridica (ente) saranno imputabili le attività svolte dai singoli componenti in suo nome.

Soggettività giuridica e capacità d’agire

Come anticipato, le persone giuridiche godono di una capacità giuridica generale, simile a quella delle persone fisiche. Tuttavia, tale capacità incontra dei limiti di ordine naturale rispetto ai diritti attribuibili alle sole entità fisiche. Essi sono riassumibili come segue:

  • per quanto riguarda i diritti personali, le persone giuridiche non possono assumere situazioni soggettive del diritto di famiglia. Nonostante ciò, ad esse può essere riconosciuta la titolarità di alcuni diritti personalissimi, come il diritto al nome, da cui consegue la legittimazione ad agire tanto in via cautelare quanto in via risarcitoria;
  • per quanto concerne i diritti patrimoniali, invece, ad esempio, le persone giuridiche non possono essere titolari di diritto d'uso (art. 1021), e sono disposti dei limiti da specifiche disposizioni di legge: ad esempio, l'art. 979 limita al massimo di 30 anni la durata dell'usufrutto disposto a favore di una persona giuridica.

Dal momento che, inoltre, viene conferita alle persone giuridiche la personalità per svolgere l'attività giuridica occorrente per la realizzazione dello scopo, esse sono, per definizione, altresì capaci di agire. Da questa deriva la possibilità di agire tramite i propri organi (amministratori), sottoscrivere contratti, assumere obbligazioni e responsabilità e stare in giudizio attraverso i propri rappresentanti legali. In ogni caso, la capacità di agire degli enti non è illimitata, ma è circoscritta dagli scopi statutari dell'ente.

Classificazione delle persone giuridiche

La classificazione delle persone giuridiche può avvenire secondo diversi criteri.

In base al tipo di scopo, si distinguono principalmente in:

  • Enti pubblici: essi perseguono interessi di carattere generale o pubblico. Operano sotto il controllo dello Stato o di altri enti pubblici e godono di una posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti con cui entrano in rapporto. Esempi sono i Comuni, le Regioni, le Università statali, ecc.
  • Enti privati: essi perseguono finalità di carattere privato, sia di natura economica sia non economica. La loro disciplina è principalmente rinvenibile nel diritto privato e, dal punto di vista giuridico, sono parificate ai soggetti privati. Appartengono a questa categoria le società, le associazioni, le fondazioni, i comitati, ecc.

In base alla struttura interna, ossia alla prevalenza dell'elemento personale o patrimoniale:

  • Corporazioni: unione di più persone che si associano per uno scopo comune. In esse prevale l'elemento personale e la volontà dell'ente deriva dalla volontà dei suoi membri. Esempi tipici sono le associazioni (riconosciute e non riconosciute) e le società.
  • Istituzioni: complesso organizzato di beni costituito per la gestione di un patrimonio destinato a uno scopo prestabilito, in cui prevale l'elemento patrimoniale. La volontà dell'ente è predeterminata dal fondatore o dai fondatori e gli amministratori gestiscono il patrimonio per il raggiungimento di tale scopo. Esempi sono la fondazione e i comitati.

In base al riconoscimento, infine, si distingue tra:

  • Persone giuridiche riconosciute, le quali ottengono il riconoscimento da parte dello Stato (o della Regione, per alcuni enti), da cui deriva l'acquisizione dell'autonomia patrimoniale perfetta. Esempi sono le associazioni riconosciute, le fondazioni, le società di capitali.
  • Enti di fatto (o non riconosciuti), i quali non hanno ottenuto il riconoscimento e, di conseguenza, non godono dell'autonomia patrimoniale perfetta. Esempi sono: associazioni non riconosciute (come i partiti politici e i sindacati), comitati non riconosciuti.

Persone giuridiche pubbliche e private

Le persone giuridiche pubbliche, altresì chiamate enti pubblici, perseguono interessi generali dello Stato o pubblico, la cui personalità giuridica deriva direttamente dalla legge. Inoltre, sono prevalentemente disciplinate dal diritto amministrativo. Esse godono di poteri di supremazia (c.d. "potestà d'imperio") e sono esemplificabili nello Stato, nelle Regioni, i Comuni, le Province e enti come l'INPS o le università statali.

Le persone giuridiche private, invece, nascono su iniziativa di soggetti privati e perseguono finalità non proprie dello Stato, che possono essere sia di natura economica (con scopo di lucro) sia non economica (senza scopo di lucro). Sono disciplinate principalmente dal diritto privato (Codice Civile e leggi speciali) e l’acquisto della loro personalità giuridica avviene a seguito del riconoscimento da parte dello Stato. Inoltre, godono di autonomia patrimoniale perfetta, il che significa che il loro patrimonio è distinto da quello dei singoli membri. Esempi tipici sono le società (S.p.A., S.r.l.), le associazioni riconosciute e le fondazioni.

Le persone giuridiche private, a loro volta, possono distinguersi in:

  • ecclesiastiche, ossia che perseguono fini di culto o fini connessi con il culto e sono, come tali, disciplinate, oltre che dal diritto civile, anche dal diritto canonico;
  • civili, tutte le altre persone giuridiche private.

Enti con finalità lucrativa vs non lucrativa

La distinzione tra enti con finalità lucrativa e non lucrativa è centrale nel diritto civile e si basa sullo scopo per cui l'ente è costituito e gestito.

Gli enti con finalità lucrativa hanno quale finalità principale la divisione degli utili tra i soci o i partecipanti. Essi svolgono un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, il cui profitto è distribuito tra i proprietari o gli azionisti in proporzione alla loro quota di partecipazione. La forma più comune di enti lucrativi sono le società (es. S.p.A., S.r.l., S.n.c., S.a.s.), disciplinate dal Codice Civile per questo scopo.

Gli enti con finalità non lucrativa, viceversa, non hanno come scopo la divisione degli utili (associazioni (riconosciute e non riconosciute), le fondazioni e le organizzazioni di volontariato). Non è prevista la distribuzione di utili, anche in forma indiretta, tra i soci, gli associati o gli amministratori. Infatti, nel caso in cui vi fosse una eccedenza dalle loro attività, questa deve essere interamente reinvestita al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali dell'ente (es. sociali, culturali, sportivi, assistenziali, di ricerca, ecc.).

Le associazioni: definizione e caratteristiche

L’associazione è un’organizzazione stabile formata da diversi soggetti che si uniscono per il perseguimento di uno scopo comune, non economico e non lucrativo. Elemento fondamentale è, quindi, quello personale (il plures di individui); infatti, è necessario che gli associati siano un numero minimo di due persone, altrimenti si verificherebbe l’estinzione dell’associazione. Alla base di quest’ultima vi è, anche, la volontà degli associati di collaborare per raggiungere uno scopo, lecito e determinabile, che trascende l'interesse individuale di lucro e può essere di vario tipo (culturale, sportivo, politico, sindacale, religioso, di volontariato, di promozione sociale, ecc.).

Le associazioni presentano delle caratteristiche fondamentali:

  1. Pluralità di persone, senza cui l’ente non può sussistere;
  2. Scopo non lucrativo: l'associazione non può avere come scopo la divisione degli utili tra i soci, salvo l’ipotesi in cui le attività economiche non siano strumentali al raggiungimento dello scopo non lucrativo e senza che i profitti siano distribuiti tra ga associati;
  3. Patrimonio: ogni associazione ha un proprio fondo comune (o patrimonio), costituito dai contributi degli associati, da eventuali beni acquisiti e da donazioni, e destinato al perseguimento degli scopi associativi;
  4. Organizzazione interna, solitamente definita nello statuto: vi è l’assemblea degli associati (esprime la volontà degli associati; ha poteri deliberativi su questioni fondamentali come l'approvazione del bilancio) e l’organo Amministrativo (es. Consiglio Direttivo, Presidente; gestisce l'associazione e la rappresenta all'esterno);
  5. Atto costitutivo e statuto: l'associazione nasce con un atto costitutivo, che è l'accordo tra i fondatori, e uno statuto, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

Per quanto riguarda, invece, l’estinzione delle persone giuridiche, essa è disciplinata all’articolo 27, comma 1, il quale prevede che esse vengano meno:

  • per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto;
  • quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile (ad es. mutamenti della realtà naturale o sociale, o mutamenti legislativi che rendano giuridicamente impossibile (illecito) lo scopo statutario);
  • fra le cause di estinzione dell'associazione rientra anche il venir meno di tutti gli associati (art. 27, comma 2), che rappresenta indizio di inattività dell'ente che comporta l'estinzione dell'ente per l'impossibilità sopravvenuta di perseguire lo scopo.

Verificatasi una delle ipotesi succitate, su istanza di qualunque interessato o d’ufficio, la Prefettura, la Regione o la Provincia autonoma competente accertano l'esistenza di una delle cause di estinzione e sono obbligati a dare comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale (art. 6, D.P.R. 361/2000).

Differenza tra associazione riconosciuta e non riconosciuta

In Italia, le associazioni presentano una distinzione cruciale tra associazioni riconosciute (o persone giuridiche private) e associazioni non riconosciute (o enti di fatto).

Le prime acquisiscono la personalità giuridica a seguito dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, tenuto presso le Prefetture o le Regioni. Attraverso il riconoscimento, ottenibile nel caso di patrimonio adeguato e scopo possibile è lecito, viene conferita loro l'autonomia patrimoniale perfetta, il che significa che l'ente risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio, cosicché i soci non siano personalmente responsabili.

Le associazioni non riconosciute (o enti di fatto), invece, sorgono a seguito del semplice accordo tra gli associati e non richiedono alcuna formalità per la loro costituzione (se non il rispetto della legge). A differenza delle prime, non godono di autonomia patrimoniale perfetta: infatti, delle obbligazioni assunte dall'associazione rispondono non solo l'ente con il suo fondo comune, ma anche, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Nonostante ciò, sono soggetti di diritto pieni e godono di libertà organizzativa. Proprio in virtù della loro flessibilità e semplicità di costituzione rappresentano uno strumento utile per il raggiungimento di scopi diversi da quelli di lucro. Esempi tipici sono i partiti politici e i sindacati.

Atto costitutivo e statuto

La costituzione delle associazioni si realizza attraverso due atti:

  1. atto costitutivo, ossia negozio mediante il quale più persone creano un'organizzazione stabile per il perseguimento di uno scopo non lucrativo, dunque attestante la volontà dei fondatori di costituire l'ente e ne sancisce l'esistenza giuridica. Esso deve essere stipulato con atto pubblico, cioè redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a darvi pubblica fede (art. 14); tale forma è necessaria per il successivo riconoscimento (associazioni riconosciute). Viceversa, per le associazioni non riconosciute, può essere redatto anche tramite scrittura privata. Inoltre, deve contenere l'indicazione del nome dell'associazione, dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché la previsione dei diritti e degli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione (art. 16);
  2. statuto, ossia l'atto pubblico che contiene le norme che regolano la vita, l’organizzazione, il funzionamento dell'ente, i diritti e doveri degli associati. Lo statuto deve essere osservato non solo dagli attuali componenti, ma da quelli che entreranno a far parte dell'ente.

I due documenti sono contenuti in documenti distinti, ma sono entrambi indispensabili: lo statuto è allegato all'atto costitutivo e ne costituisce parte integrante.

Le fondazioni: natura e funzionamento

La fondazione è un ente dotato di personalità giuridica privata, disciplinato dal Codice Civile agli artt. 14-42 bis. A differenza delle associazioni, il punto centrale nelle fondazioni è il patrimonio che viene destinato a un preciso scopo di utilità sociale. In altre parole, vi è un soggetto (il fondatore) che destina irrevocabilmente dei beni o un patrimonio per il perseguimento di finalità di interesse generale, come la scienza, la cultura, l'assistenza sociale, l'arte, la ricerca, l'ambiente, la sanità e lo sport.

Caratteristica peculiare della fondazione è altresì la sua autonomia patrimoniale perfetta, la quale implica la separazione dei patrimoni e la conseguente possibilità che i creditori della fondazione possono esclusivamente rifarsi sul patrimonio dell'ente, senza intaccare quello personale dei fondatori o degli amministratori.

E’ possibile fare una classificazione delle fondazioni:

  1. fondazioni testamentarie, istituite per testamento (art. 14, comma 2);
  2. fondazioni di famiglia, destinate ad operare a vantaggio dei membri di una o più famiglie determinate (art. 28, comma 3);
  3. fondazioni di impresa, istituite per il raggiungimento del proprio fine, anche attraverso attività di carattere economico o addirittura lucrativo (es. impresa editoriale gestita da una fondazione culturale).

Gli organi principali di una fondazione, a cui possono affiancarsi anche dipendenti e volontari, sono tipicamente:

  • Il consiglio di amministrazione: è l'organo direttivo che si occupa della gestione del patrimonio e dell'attività della fondazione per il raggiungimento dello scopo. I suoi componenti sono generalmente designati dallo statuto e possono essere retribuiti;
  • Il presidente: generalmente è il rappresentante legale della fondazione;
  • L'organo di controllo: è l’organo avente il compito di vigilare sulla corretta gestione e sull'effettivo perseguimento dello scopo.

Per quanto riguarda, invece, l’estinzione delle persone giuridiche, essa è disciplinata all’articolo 27, comma 1, il quale prevede che esse vengano meno:

  • per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto;
  • quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile (ad es. mutamenti della realtà naturale o sociale, o mutamenti legislativi che rendano giuridicamente impossibile (illecito) lo scopo statutario);
  • per le fondazioni, l'art. 28 aggiunge che si estinguono quando
  • lo scopo è esaurito, è divenuto impossibile o di scarsa utilità;
  • il patrimonio è divenuto insufficiente per il raggiungimento dello scopo.

In queste ultime ipotesi l'autorità governativa ha la possibilità di trasformare la fondazione, anziché dichiararla estinta, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore (art. 28, comma 1).

Finalità tipiche di una fondazione

Lo statuto e l’atto costitutivo di una fondazione, tra le tante informazioni, indicano altresì le finalità di una persona giuridica. Queste sono per definizione di utilità sociale e comprendono un vasto spettro di settori, ma deve sempre trattarsi di uno scopo lecito e determinabile (art. 16 c.c.). Tra le più tipiche finalità si annoverano:

  • Ricerca scientifica e tecnologica: supporto a studi, progetti e borse di studio in vari ambiti.
  • Cultura e arte: promozione di eventi, conservazione del patrimonio storico-artistico, sostegno a musei, teatri e attività creative.
  • Assistenza sociale e sanitaria: erogazione di servizi per categorie svantaggiate, sostegno a ospedali, ricerca di cure per malattie.
  • Istruzione e formazione: finanziamento di scuole, università, borse di studio e programmi educativi.
  • Protezione dell'ambiente: tutela del territorio, biodiversità, sostenibilità e lotta ai cambiamenti climatici.
  • Sviluppo locale e comunitario: interventi volti a migliorare le condizioni economiche e sociali di una specifica area geografica.
  • Sport: promozione dell'attività sportiva, inclusiva e giovanile.

Queste finalità riflettono l’impegno della fondazione nel contribuire al benessere e al progresso della collettività.

Requisiti per la costituzione

La costituzione delle fondazioni si realizza attraverso:

  • il negozio di fondazione, ossia un negozio unilaterale (anche nel caso in cui venga formato da più persone) e non recettizio contenente la volontà del fondatore di far nascere la fondazione. Può essere contenuto in un atto pubblico tra vivi, revocabile finché non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta, o in un testamento;
  • l'atto di dotazione, il quale è un negozio unilaterale di diritto patrimoniale (di disposizione) attraverso cui si attribuiscono dei beni, a titolo gratuito, al futuro ente da costituire. Esso può anche essere inserito nello stesso negozio di fondazione, ma ha diverso contenuto e natura;
  • lo statuto, il quale- al pari di quanto detto per la costituzione delle associazioni- è l'atto pubblico contenente le norme che regolano la vita, l’organizzazione, il funzionamento dell'ente, i diritti e doveri degli associati.

Il negozio di fondazione e l'atto di dotazione sono negozi autonomi e diversi, distinti sia per la natura giuridica sia per il contenuto. Tuttavia, sono collegati unilateralmente, nel senso che il negozio di dotazione accede, come necessario complemento, al negozio di fondazione.

Per acquisire piena autonomia patrimoniale e capacità giuridica, la fondazione deve ottenere il riconoscimento da parte dell'autorità competente, la cui richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione sopra citata e da una relazione che dimostri la sostenibilità economica dello scopo prefissato. A seguito del riconoscimento e dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, la fondazione acquisisce la sua piena operatività.

Differenze principali tra associazioni e fondazioni

Sebbene associazioni e fondazioni siano entrambe enti senza scopo di lucro, presentano differenze sostanziali nella loro natura, costituzione e funzionamento.

Innanzitutto, si può riscontrare una primaria differenza nell’elemento centrale: nel caso dell’associazione è rappresentato dall’elemento personale, ossia dalla pluralità di persone (gli associati) che si uniscono per il raggiungimento di uno scopo comune; nella fondazione, invece, l'elemento centrale è quello reale, ovvero il patrimonio destinato in modo irrevocabile a un determinato scopo di utilità sociale.

In secondo luogo, le distinzioni sono riscontrabili anche per quanto riguarda lo schema organizzativo, ossia gli organi di governo dell’ente: nell’associazione organo sovrano è l’assemblea degli associati, che nomina i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente; invece, nella fondazione gli organi principali sono il consiglio di amministrazione (o organo equivalente) e il presidente, che occupano della gestione dell'ente sempre in virtù della volontà del fondatore e dello scopo statutario.

Nell’elemento della personalità giuridica le differenze riguardano il riconoscimento. In altre parole, mentre l’associazione può essere riconosciuta (ovvero avente personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta) o non riconosciuta (ossia non ha personalità giuridica, con responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione), la fondazione deve sempre ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e gode di autonomia patrimoniale perfetta; quindi, il patrimonio della fondazione è distinto e separato da quello del fondatore e degli amministratori.

In ultimo, le due persone giuridiche di distinguono per quanto attiene allo scopo e al patrimonio, in quanto- a differenza dell’associazione ove lo scopo e le regole possono subire delle modifiche attraverso delibere dell'Assemblea degli associati- nella fondazione (in cui prevale l’elemento reale) scopo e patrimonio sono vincolati in modo più rigido alla volontà del fondatore. Infatti, nel caso in cui si abbia interesse a modificare o estinguere l’ente, è necessario preliminarmente che l’autorità governativa effettui un rigoroso controllo al fine di garantire il rispetto della volontà originaria.

In poche parole, l'associazione è una "organizzazione di persone", dinamica e flessibile nella sua base associativa; al contrario, la fondazione è un "organismo di patrimonio", più stabile e con una gestione più vincolata allo scopo predeterminato.

Origine della volontà costitutiva

Come anticipato, la volontà costitutiva rappresenta una differenza rilevante che distingue le associazioni dalle fondazioni.

Nelle associazioni, la volontà costitutiva è espressione di un accordo plurilaterale tra gli associati. In particolar modo, i fondatori, con un'iniziativa congiunta, decidono di unirsi per perseguire uno scopo comune non lucrativo. Proprio tale volontà collettiva si manifesta nell'atto costitutivo e nello statuto e rimane centrale per tutta la vita dell'ente attraverso l'assemblea degli associati, che rappresenta l'organo sovrano e decisionale. I membri dell’associazione possono entrare e uscire e la volontà dell'associazione evolve con quella dei suoi componenti.

Nelle fondazioni, al contrario, la volontà costitutiva è unilaterale e proviene da un singolo fondatore (una persona fisica, una società o un ente). Quest’ultimo decide di destinare irrevocabilmente un patrimonio a un determinato scopo di pubblica utilità e tale volontà si specifica nell'atto di fondazione e nello statuto. A seguito della costituzione, comunque, la fondazione acquisisce vita propria, separata dalla volontà del fondatore, il quale "si spoglia" dei beni a favore dell'ente e il patrimonio viene vincolato in modo permanente allo scopo. La gestione della fondazione sarà, quindi, finalizzata a rispettare e attuare la volontà originaria del fondatore, piuttosto che una volontà collettiva mutevole.

Struttura e governance

Nell’associazione la struttura governativa è strettamente legata alla sua base sociale. L'organo principale è rappresentato dall’assemblea degli associati, che rappresenta la volontà collettiva dei membri. Infatti, essa esprime il principio di democraticità in virtù del diritto di voto attribuito a ciascun associato, attraverso cui si occupano di assumere le decisioni fondamentali dell’ente, come l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l'elezione e la revoca degli amministratori.

All’assemblea si affianca il consiglio direttivo (o consiglio di amministrazione): esso è l'organo esecutivo, eletto dall'assemblea, che si occupa di attuare le delibere assembleari e di gestire l'ordinaria amministrazione dell'ente. Il consiglio direttivo o l’assemblea, inoltre, hanno potere di nomina del presidente, ossia il legale rappresentante dell'associazione che ne coordina le attività. Possono essere altresì previsti organi di controllo (es. Collegio dei Revisori o Revisore Unico) a garanzia della trasparenza gestionale.

Per quanto riguarda la struttura e la governance di una fondazione, invece, esse riflettono la sua natura patrimoniale e la prevalenza della volontà del fondatore. Mancando una base associativa, l'organo decisionale primario è il consiglio di amministrazione (o consiglio di gestione), i cui membri possono essere nominati direttamente dal fondatore nello statuto o secondo le modalità ivi previste (es. nomina da parte di enti terzi). Al consiglio sono attribuiti i poteri di amministrazione e gestione del patrimonio e delle attività.

Anche in questo caso vi è un presidente, legale rappresentante della fondazione e che dirige i lavori del consiglio. È spesso previsto un organo di controllo (collegio dei revisori o revisore unico), cui sono attribuite funzioni di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria e sulla conformità allo statuto e alla legge.

Alcune fondazioni, inoltre, possono prevedere anche un organo scientifico o un comitato consultivo con il compito di supportare il consiglio nelle decisioni relative allo scopo istituzionale. L’attività della governance è, comunque, sempre orientata a preservare il patrimonio e a garantirne l'impiego per lo scopo definito dal fondatore.

Riconoscimento giuridico: procedura e conseguenze

Ai fini dell’acquisto della personalità giuridica tout court, occorre un ulteriore elemento formale, ossia il riconoscimento giuridico. Esso rappresenta un requisito imprescindibile per le fondazioni e talora necessario per le associazioni.

Il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica è regolato dall'art. 1, D.P.R. 361/2000. In particolare, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano il riconoscimento attraverso l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture. Affinché possa esservi, è necessario presentare domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente.

Entro 120 giorni dalla domanda il prefetto provvede all'iscrizione, che determina il riconoscimento solo quando lo scopo è possibile e lecito e il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

Qualora, invece, la prefettura ritenga vi siano ragioni ostative all'iscrizione o la necessità di integrare la documentazione presentata, ne dà comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell’ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il diniego motivato ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Nel caso di fondazioni istituite per testamento, il riconoscimento può essere concesso d'ufficio dal prefetto nell’ipotesi in cui si verifichi ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

Per quanto riguarda, invece, le società commerciali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice ecc.), esse acquistano la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese, da cui scaturisce la personalità, senza necessità di ulteriori controlli.

Come ottenere la personalità giuridica

Il primo passo per ottenere la personalità giuridica è la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto che, come detto sopra, devono essere stipulati nella forma dell'atto pubblico, ovvero davanti a un notaio. Dopodiché, come ampiamente anticipato, deve essere formulata domanda di riconoscimento della personalità giuridica e presentata all'autorità competente: in prefettura, se l’ente opera a livello nazionale o interregionale, o alla regione, se l'ente opera esclusivamente a livello regionale. Tale istanza deve essere corredata dall'atto pubblico di costituzione, dallo statuto e da una relazione che illustri le finalità dell'ente e la congruità dei mezzi patrimoniali rispetto allo scopo.

A seguito della verifica dei requisiti e conseguente approvazione della domanda, l'ente viene iscritto nel registro delle persone giuridiche private (tenuto presso le Prefetture o le Regioni), con relativa acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale perfetta.

Effetti del riconoscimento

Attraverso il riconoscimento giuridico, dunque, un'organizzazione, da mero accordo tra individui, diventa un soggetto di diritto autonomo. Da questa “trasformazione” derivano alcuni effetti:

  1. Acquisizione dell’autonomia patrimoniale perfetta: l’associazione o la fondazione riconosciuta risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio, tutelando così i beni personali dei soci, del fondatore o degli amministratori. Nelle associazioni non riconosciute, invece, i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione rispondono personalmente e solidalmente;
  2. Acquisto della soggettività giuridica distinta: l’ente diventa un centro di imputazione di diritti e doveri distinto dalle persone fisiche che lo compongono o lo hanno istituito (ad es., può stipulare contratti, o stare in giudizio in nome proprio).
  3. Vincoli e controlli: le fondazioni, in particolare, a seguito del riconoscimento, sono soggette a una rigorosa vigilanza da parte dell'autorità governativa, che verifica la corretta amministrazione del patrimonio e il perseguimento effettivo dello scopo statutario. Allo stesso modo, anche le associazioni riconosciute sono soggette a specifici obblighi di trasparenza e rendicontazione.

Vantaggi fiscali e responsabilità legali

Le associazioni e le fondazioni, essendo enti senza scopo di lucro, godono di specifici vantaggi fiscali, ma sono anche soggette a precise responsabilità legali.

In particolar modo, i vantaggi fiscali per associazioni e fondazioni sono principalmente volti a incentivare la loro attività di pubblica utilità e la raccolta fondi. Tra i benefici si rinviene l’esenzione da imposte sui redditi (IRES, IRAP), o l’eventuale esenzione dal pagamento dell’IVA nel caso di attività di carattere, ad esempio, educativo, sanitario, assistenziale, o se istituzionali e non commerciali.

Per quanto riguarda, invece, le responsabilità legali, esse differiscono notevolmente a seconda della forma giuridica e del riconoscimento.

Le associazioni riconosciute e fondazioni aventi personalità giuridica, infatti, essendo dotate di autonomia patrimoniale perfetta, rispondono delle proprie obbligazioni (debiti, contratti, risarcimento danni) unicamente con il proprio patrimonio. Allo stesso modo, l'ente stesso può essere chiamato a rispondere per illeciti amministrativi dipendenti da reato (D.Lgs. 231/2001) qualora non adotti modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati.

Gli amministratori (del consiglio direttivo o di amministrazione), inoltre, rispondono personalmente alla commissione di atti illeciti, violazioni di legge o dello statuto, o se agiscono con dolo o colpa grave che causano un danno all'ente o a terzi.

Le associazioni non riconosciute, contrariamente a quelle dotate di personalità giuridiche, hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta. Da ciò ne consegue che per le obbligazioni assunte dall'associazione ne rispondono sia il fondo comune dell'associazione sia, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione; quindi, i creditori possono rivalersi anche sul patrimonio personale dei singoli. In altre parole, i gestori dell'associazione non riconosciuta sono esposti a un rischio patrimoniale personale superiore rispetto ai quelli di enti con personalità giuridica.

Regime fiscale di associazioni e fondazioni

Le associazioni e fondazioni italiane sono sottoposte al regime fiscale prevalentemente disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) per gli enti che scelgono di iscriversi al registro unico nazionale del Terzo Settore; mentre, per coloro che non sono iscritti al suddetto registro e per gli enti che non rientrano nel Terzo Settore, si applicano le norme generali del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) relative agli enti non commerciali.

La riforma del Terzo Settore, nel dettaglio, ha introdotto un regime fiscale favorevole per gli enti del Terzo Settore prevedendo l'esenzione o l’esclusione dall’IVA per molte attività istituzionali; esenzioni o agevolazioni per imposte di registro, ipotecarie, catastali, bollo, successioni e donazioni (art. 82 CTS). Inoltre, ha stabilito che i redditi derivanti dalle attività di interesse generale svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (es. erogazioni per la ricerca, la cultura; attività culturali o sportive per i soci) sono considerati "non commerciali" e, come tali, sono esenti da imposta sul reddito delle società (IRES) e da imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Altresì prevede che gli enti del Terzo Settore possono accedere al riparto del 5 per mille dell'IRPEF.

Responsabilità patrimoniale degli amministratori

Sebbene l’associazione e le fondazioni siano dotate di autonomia patrimoniale (perfetta per le fondazioni e le associazioni riconosciute, imperfetta per le non riconosciute), gli amministratori non sono esenti da obblighi e relative responsabilità patrimoniali.

In particolar modo, gli amministratori sono tenuti ad agire sempre con la diligenza del buon padre di famiglia e a rispettare la legge e lo statuto dell'ente. Sono responsabili con il loro patrimonio nel caso La loro responsabilità può sorgere nel caso di:

  1. violazione di legge o statuto;
  2. gestione negligente, imprudente o omissioni che causano un danno all'ente (es. decisioni finanziarie avventate che portano a perdite);
  3. dolo o colpa grave;
  4. danni a terzi, i quali possono agire direttamente contro gli amministratori.

Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità degli amministratori è più vasta in quanto coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte, oltre al fondo comune dell'ente.

Esempi pratici di associazioni e fondazioni italiane

Esempi di associazioni riconosciute e non

Esempi di associazioni riconosciute, ossia aventi personalità giuridica e che godono di autonomia patrimoniale perfetta, sono:

  • Grandi enti di volontariato e ONG nazionali, ad es. Croce Rossa Italiana o Medici Senza Frontiere;
  • Associazioni di categoria nazionali, come Confindustria o Confcommercio;
  • Alcune fondazioni che operano anche come associazioni: in alcuni casi, enti molto strutturati possono avere una forma mista o una parte associativa riconosciuta, soprattutto se operano nel Terzo Settore.

Esemplari di associazioni non riconosciute, ossia che non hanno personalità giuridica, possono essere, invece, club sportivi dilettantistici locali (ad es. squadre di calcio amatoriali o palestre di quartiere che operano come associazioni sportive dilettantistiche (ASD) non riconosciute); comitati di quartiere e associazioni culturali minori (ad es. un'associazione di appassionati di lettura); partiti politici e sindacati.

Esempi di fondazioni note e loro scopi

Per quanto concerne esempi di fondazioni che, in virtù della loro stabilità patrimoniale e dell’inquadramento su scopi specifici, svolgono un ruolo cruciale in diversi settori, si possono ricordare:

  • Fondazione Telethon: è una delle fondazioni più conosciute in Italia, il cui scopo primario è la ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare. Attraverso la sua attività, questo ente raccoglie fondi per finanziare progetti di ricerca e supportare istituti di eccellenza e, così facendo, contribuisce allo sviluppo di terapie mediche innovative;
  • Fondazione Giangiacomo Feltrinelli: fondazione nata e dedicata alla memoria dell'editore e che ha come obiettivo la promozione dello studio di discipline storiche, politiche e socio-economiche moderne e contemporanee. Questo ente gestisce un vasto archivio e una biblioteca; inoltre, si occupa anche dell’organizzazione di convegni, seminari ed eventi pubblici.

Da questi noti esempi si comprende come, nonostante vi sia diversità di scopi che una fondazione può perseguire, essa ha comunque l'obiettivo di generare un impatto positivo sulla società e sul benessere collettivo.

FAQ su persone giuridiche: associazioni e fondazioni

Cos'è una persona giuridica in parole semplici?

Una persona giuridica è un'entità (come un'azienda o un'associazione) che il diritto considera separata dai suoi membri, ma dotata di personalità giuridica. Essa ha il potere di stipulare contratti, possedere beni e citare o essere citata in giudizio, proprio come una persona fisica, ma esiste solo sulla carta e per scopi legali.

Qual è la differenza tra fondazione e associazione?

La principale differenza tra i due enti si rinviene nella natura dell'ente: mentre l’associazione è un gruppo di persone che si uniscono per uno scopo comune, basandosi sulla volontà e la partecipazione dei soci (l'elemento personale è preminente); la fondazione è un patrimonio destinato a uno scopo specifico, di solito di pubblica utilità, dove il patrimonio stesso è l'elemento fondamentale (l'elemento patrimoniale è preminente).

Inoltre, le associazioni possono esistere anche senza riconoscimento giuridico, mentre le fondazioni, generalmente, lo richiedono.

Chi può fondare un'associazione o fondazione?

Sia le associazioni che le fondazioni possono essere fondate tanto da persone fisiche, quindi singoli individui, tanto da persone giuridiche, ad esempio società o enti pubblici. La differenza sta nel fatto che per le associazioni è richiesta almeno la presenza di due soggetti ai fini della costituzione, mentre le fondazioni possono essere anche costituite da una sola persona o ente, in virtù della rilevanza dell’aspetto patrimoniale.

Serve un notaio per costituire una persona giuridica?

Sì, per la costituzione di una persona giuridica (come una società di capitali, un'associazione riconosciuta o una fondazione), è generalmente necessario l'intervento del notaio. Il professionista redige l'atto costitutivo e lo statuto in forma di atto pubblico, assicurandone la legalità e la conformità alle norme.

Quali sono i vantaggi del riconoscimento giuridico?

Il principale vantaggio del riconoscimento giuridico è l'autonomia patrimoniale perfetta, da cui deriva la conseguenza per cui il patrimonio dell'ente (associazione o fondazione) è totalmente separato da quello dei soci o dei fondatori. In virtù di ciò, il patrimonio dei singoli membri è tutelato rispetto ad eventuali rivalse da parte dei creditori dell’ente, i quali possono solo rivalersi sul patrimonio della persona giuridica.

Avvocato Chiara Nervoso

Chiara Nervoso

Dott.ssa in Giurisprudenza, attualmente praticante, sto svolgendo la pratica forense acquisendo conoscenze e competenze nelle materie di diritto civile, diritto del lavoro e diritto di famiglia, specificamente in materia di proprietà ...