Cos’è e come si apre una SPA?

La società per azioni (S.p.a.), è una società di capitali con personalità giuridica, in cui le partecipazioni dei soci sono espresse in azioni. Scopriamo insieme più dettagli in merito.

Il capitale sociale detenuto dalla S.p.a. è frazionato in un determinato numero di titoli, ciascuno dei quali incorpora una certa quota di partecipazione e di diritti sociali inerenti alla quota stessa.

È dotata di autonomia patrimoniale perfetta in quanto la società risponde dei propri debiti unicamente con il proprio patrimonio ed i soci, se la società è in perdita o fallisce, perdono solo il conferimento con il quale hanno acquistato azioni della società (la qualità di socio si acquisisce infatti mediante l'acquisto di azioni).

Le quote di partecipazione sono formate da azioni (titoli di credito), ma la società può ricorrere al mercato finanziario anche attraverso le obbligazioni (titoli di credito che costituiscono un debito societario).

La partecipazione dei soci alla vita della società è di natura prevalentemente economica, nel senso che, se la società è in attivo, ai soci vengono distribuiti utili: essi, però, non amministrano la società, né possono prendere diretta conoscenza della documentazione relativa all'attività di amministrazione.

1. Come si costituisce un S.p.a.

Le condizioni per la valida costituzione di una S.p.a. sono:

  • la redazione per atto pubblico dell’Atto Costitutivo (art. 2328 CC), che deve contenere le generalità dei soci fondatori, la denominazione della società e la sua sede, l'oggetto sociale, ovvero l'attività che sarà svolta dalla società, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, il numero delle azioni e il loro valore nominale (l'azione è infatti una frazione del capitale, che indica l'ammontare della partecipazione del socio al capitale stesso), le regole per la ripartizione degli utili dell'attività sociale.
  • La sottoscrizione di uno Statuto, che è il documento con il quale i soci pongono regole più specifiche per il funzionamento della società (art. 2328 comma 2 CC).
  • Esso è considerato parte integrante dell’atto costitutivo, infatti, nel caso ci siano norme divergenti le une dalle altre, prevarrebbero quelle dello statuto;
  • la stipulazione di un contratto associativo tra due o più persone o un atto unilaterale (nel caso della S.p.a. cosiddetta unipersonale, cioè con un unico socio);
  • il versamento di un capitale sociale minimo di 50.000€, di cui almeno il 25% deve essere versato nelle mani degli amministratori. Per determinate società, la legge prevede l’aumento di questa quota minima, in relazione alla peculiarità dell’attività svolta (ad esempio per le società bancarie o finanziarie);
  • infine, con il deposito dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese e la conseguente iscrizione della società in tale registro, la società acquisirà personalità giuridica.

2. La struttura e il controllo della società

L’amministrazione delle società per azioni può essere divisa in tre diversi modelli organizzativi:

  • il sistema tradizionale, in cui l’assemblea dei soci nomina un consiglio di amministrazione ed un collegio sindacale, quest’ultimo con funzioni di controllo sul primo;
  • il sistema monistico (di derivazione anglosassone), in cui l’assemblea dei soci nomina un consiglio di amministrazione che a sua volta nomina un comitato di controllo scelto tra i suoi stessi membri;
  • il sistema dualistico (di derivazione tedesca), in cui l’assemblea nomina un consiglio di sorveglianza che a sua volta nomina un consiglio di gestione che concretamente gestisce l’impresa societaria.

Gli organi che compongono la società per azioni sono tre:

  • l'assemblea degli azionisti, che è l'organo collegiale cui compete la funzione deliberativa e che riunisce tutti i soggetti titolari di azioni con diritto di voto i quali sono chiamati a prendere alcune importanti decisioni per la vita della società;
  • il consiglio di amministrazione (o l'amministratore unico), che è l'organo amministrativo cui spetta, in via esclusiva, la gestione dell'impresa e l'attuazione dell'oggetto sociale (artt. 2380-2396 CC);
  • il collegio sindacale, che è l’organo di controllo della società. Nel modello tradizionale è eletto dall'assemblea ordinaria e resta in carica tre esercizi, restando comunque rieleggibile anche successivamente.

3. Nullità e scioglimento della società

Per la società per azioni non valgono più le normali cause di nullità degli artt. 1418 e ss. CC, ma si applica la differente disciplina dell’art. 2332 CC in cui le cause si possono identificare:

  • mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
  • illiceità dell'oggetto sociale;
  • mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non ha effetto retroattivo. La sentenza che dichiara la nullità impone la liquidazione del patrimonio sociale e la cancellazione dal registro delle imprese.

Per quanto riguarda lo scioglimento della società, invece, può essere deliberata anticipatamente dall’assemblea e verbalizzata dal notaio, oppure quando ricorre una delle cause di scioglimento indicate dalla legge, quali il decorso del termine di durata, il conseguimento dell’obiettivo sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.

Una volta dichiarato lo scioglimento occorre nominare un liquidatore che si occupi della chiusura dei debiti, dei crediti e di tutte le partite contabili in sospeso.

Fonti normative

Artt. 1418 e ss. CC

Art. 2328 CC

Art. 2332 CC

Artt. 2380-2396 CC

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