Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA21 ottobre 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202501657/2025

Silenzio Serbato Dalla Questura Di Siena In Ordine All’istanza Per Il Rilascio Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza alla Questura di Siena per il rilascio di un permesso di soggiorno, diritto soggettivo previsto dalla normativa italiana in materia di immigrazione. Dinanzi all'inerzia amministrativa prolungatasi oltre i termini legali, il ricorrente ha impugnato il silenzio della pubblica amministrazione ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. La controversia ha avuto origine da questa omissione della Questura di provvedere entro i novanta giorni ordinari previsti dalla legge, lasciando il ricorrente in una condizione di incertezza giuridica circa il suo status di soggiorno nel territorio italiano. Durante il corso del giudizio amministrativo, tuttavia, la situazione fattuale si è modificata in modo tale da rendere non più opportuna una pronuncia del giudice sulla questione originaria.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale stabilisce i presupposti, i tempi e i procedimenti attraverso cui le questure devono valutare e decidere sulle istanze dei cittadini stranieri. La legge prevede termini perentori per l'esercizio del potere amministrativo, entro cui l'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso oppure è configurabile il silenzio-assenso o il silenzio-rifiuto a seconda dei casi. Il principio generale del diritto amministrativo richiede che la pubblica amministrazione provveda in tempi ragionevoli e che il cittadino non rimanga indefinitamente in uno stato di incertezza sui propri diritti. L'impugnazione del silenzio amministrativo è uno strumento processuale fondamentale per tutelare il diritto del cittadino a ottenere una decisione tempestiva su questioni che incidono direttamente sulla sua libertà di circolazione e soggiorno.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità del silenzio mantenuto dalla Questura di Siena di fronte a una richiesta di permesso di soggiorno, con tutti i profili giuridici connessi alla corretta applicazione dei termini procedimentali e alle conseguenze di un'inerzia amministrativa. Sul piano del diritto sostanziale, la questione investiva l'interpretazione dei presupposti normativi per il rilascio del permesso e la verifica dei requisiti soddisfatti dal ricorrente. Sul piano del diritto processuale, era rilevante accertare se l'omissione della pubblica amministrazione fosse idonea a ledere la sfera giuridica soggettiva del ricorrente e se il giudizio amministrativo fosse ancora necessario per tutelare i suoi interessi.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha affrontato la causa secondo i principi tradizionali della giurisdizione amministrativa, tuttavia ha dovuto prendere atto che nel corso del processo la materia del contendere ha subito una trasformazione sostanziale. Valutando l'esito complessivo della controversia e le circostanze intervenute successivamente al deposito del ricorso, il giudice ha ritenuto che la pronuncia di una sentenza di merito avrebbe ormai scarsa utilità pratica, poiché veniva meno l'interesse del ricorrente a una decisione giurisdizionale avente effetti costitutivi o dichiarativi sulla originaria questione di diritto. L'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa insegna infatti che qualora durante il giudizio la controversia perda rilevanza giuridica pratica a causa di mutamenti in fatto, il processo deve essere estinto dichiarando cessata la materia del contendere, in ossequio ai principi di economia processuale e al brocardo "controversia finita, giudizio inutile". Il ragionamento del giudice ha tenuto conto della necessità di non prolungare inutilmente un procedimento giurisdizionale quando la tutela effettiva del diritto non possa più essere assicurata da una sentenza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio, estinguendo il processo senza entrare nel merito della questione controversa. Tale pronuncia ha comportato il venire meno del procedimento senza una sentenza decisoria sulla legittimità del silenzio amministrativo, poiché venute meno le condizioni per una pronuncia utile al ricorrente. Le spese processuali sono state comunemente ripartite secondo la regola ordinaria, in assenza di comportamenti censurabili da una parte all'altra del giudizio. La pronuncia di cessazione della materia ha implicitamente confermato che il giudizio amministrativo rimane uno strumento di tutela disponibile per il cittadino, sebbene in concreto l'esecuzione di tale tutela dipenda dalla persistenza di una controversia giuridicamente rilevante.

Massima

Qualora durante un giudizio amministrativo la controversia originaria perda ogni rilevanza giuridica pratica a causa di mutamenti successivi in fatto, il processo deve essere estinto con dichiarazione di cessata materia del contendere, secondo i principi di economia processuale e di utilità della giurisdizione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'accertamento
del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza di cui alla diffida del 05.05.2025 per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato richiesto dal ricorrente in data 24.05.2024 e mai rilasciato;
nonchè per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni e con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 co. 3 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2025, proposto da
Sonu Baghanian, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Occhipinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Siena, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 il dott. Andrea Vitucci e udita l’Avvocatura dello Stato per la P.A., come da verbale.
1) Premesso che:
- a) il ricorrente, col gravame in esame, si doleva del silenzio-inadempimento della P.A. a fronte della sua domanda di permesso di soggiorno del 27 maggio 2024, in relazione alla quale riceveva comunicazione dei motivi ostativi in data 29 novembre 2024, alla quale replicava con memoria difensiva del 17 dicembre 2024, dopo la quale non riceveva più notizie dalla P.A., nonostante la pec di diffida del 5 maggio 2025;
- b) il ricorrente veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto dell’apposita Commissione (istituita presso questo T.A.R.), n. 71 del 16 maggio 2025;
- c) in data 17 settembre 2025, pare ricorrente depositava istanza di cessazione della materia del contendere, in quanto la P.A. aveva notificato, in data 11 agosto 2025, il provvedimento conclusivo del procedimento (con diniego del permesso di soggiorno);
- d) nella suddetta istanza, il legale del ricorrente allegava parcella per la liquidazione del compenso professionale (per complessivi euro 2.260,00 ai valori medi, già dimezzati);
- e) alla camera di consiglio del 15 ottobre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
2) Ritenuto di:
- a) poter dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- b) compensare le spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso;
- c) liquidare, considerato il basso grado di complessità della lite, il compenso professionale all’Avv. Sara Occhipinti – abilitata al patrocinio a spese dello Stato nell’apposita lista per il diritto amministrativo predisposta dall’Ordine forense di appartenenza (Firenze) – secondo i valori minimi (fase di studio 1.027,00 euro, introduttiva 851,00 euro, decisionale 1.735,00 euro), con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002, e quindi di quantificare l’onorario nella metà di 3.613,00 euro, cioè in  complessivi euro 1.806,50 (milleottocentosei/50) a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Liquida, in favore dell’Avv. Sara Occhipinti, la somma di euro 1.806,50 (milleottocentosei/50) a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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