Sentenza n. 202500227/2025
Silenzio Rigetto Del 10/11/2024 Della Questura Di Firenze Sull’istanza Di Accesso Volta Ad Ottenere Gli Atti Del Procedimento Di Conversione Del Titolo Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino o un'associazione ha presentato istanza di accesso agli atti presso la Questura di Firenze relativamente a un procedimento riguardante la conversione di un titolo di soggiorno. La Questura, in data 10 novembre 2024, ha opposto silenzio o ha esplicitamente rigettato la richiesta di accesso, negando la consultazione della documentazione amministrativa relativa a tale procedimento. Dinanzi al diniego, l'istante ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, contestando l'illegittimità del provvedimento e chiedendo l'annullamento dello stesso al fine di ottenere l'accesso agli atti amministrativi riguardanti il procedimento di conversione del titolo di soggiorno.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalla legge numero 241 del 1990 e successivi decreti applicativi, che statuiscono il diritto di accesso ai documenti amministrativi quale principio fondamentale della trasparenza dell'azione amministrativa. La normativa prevede che chiunque abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge, salvo eccezioni motivate relative a segreti di Stato, inchieste penali in corso, privacy o altre cause di esclusione legittima. Il ricorso si inscrive nel quadro più ampio del diritto di partecipazione procedimentale e di controllo sulla legalità dell'azione amministrativa da parte della Questura, organo della polizia di Stato competente per i procedimenti relativi ai titoli di soggiorno.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso era se la Questura di Firenze potesse legittimamente negare l'accesso agli atti del procedimento di conversione del titolo di soggiorno, oppure se il diniego costituisse esercizio illegittimo della discrezionalità amministrativa in violazione del diritto d'accesso garantito dalla legge. In particolare, il giudice doveva valutare se sussistessero concrete ragioni ostative riconducibili a cause legittime di esclusione o se il rigetto fosse stato privo di idonea motivazione e comunque ingiustificato. La questione acquisiva rilievo costituzionale in relazione ai principi di trasparenza amministrativa e di tutela dei diritti procedimentali del cittadino.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che la Questura di Firenze non avesse adeguatamente motivato il diniego di accesso, ovvero non avesse specificato concretamente quali rischi o danni potessero derivare dalla divulgazione degli atti richiesti, né avesse comprovato l'esistenza di ostacoli oggettivi alla concessione dell'accesso. Il collegio ha accertato che il procedimento di conversione del titolo di soggiorno non era coperto da segreti di Stato o da altre eccezioni normativamente fondate, e che il rifiuto della Questura configurava un esercizio arbitrario della discrezionalità amministrativa. Il giudice ha applicato il principio di massima trasparenza che caratterizza i provvedimenti amministrativi in materia di stranieri e titoli di soggiorno, statuendo che il diniego comportava una violazione dei diritti procedimentali dell'istante.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di silenzio rifiuto emesso dalla Questura di Firenze in data 10 novembre 2024. Di conseguenza, la Questura è stata condannata a fornire all'istante l'accesso completo agli atti del procedimento di conversione del titolo di soggiorno entro un termine perentorio, con le modalità conformi alle disposizioni di legge. Il provvedimento comporta l'obbligo per l'amministrazione di ottemperare all'istanza originaria e il rifacimento della procedura secondo la corretta interpretazione della normativa sull'accesso.
Massima
L'amministrazione pubblica non può legittimamente rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi in materia di titoli di soggiorno senza fornire una motivazione specifica e concreta delle ragioni ostative, dovendo rispettare il principio di trasparenza salvo eccezioni normativamente fondate e specificamente acertate nel caso concreto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi il 10.11.2024 sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente (a mezzo PEC del legale) alla Questura di Firenze in data 11.10.2024 ed avente ad oggetto tutti gli atti e provvedimenti relativi al procedimento avviato con istanza inoltrata a mezzo assicurata postale nr. 05595785607-1 del 28.07.2021, volta ad ottenere la conversione del suo titolo di soggiorno per casi speciali in un titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; e per l’accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e provvedimenti oggetto della predetta istanza. sul ricorso numero di registro generale 1786 del 2024, proposto da Janko Drammeh, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Gonzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Andrea Vitucci; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione. Compensa le spese di lite. Liquida, in favore dell’Avv. Monica Gonzo, la somma di euro 1.600,00 (milleseicento/00), a titolo di onorario per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le spese generali e gli ulteriori accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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