Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA25 settembre 2025Respinto

Sentenza n. 202501506/2025

Silenzio Della Questura Di Prato Sulla Richiesta Di Trasferimento Per Fotosegnalamento E Istruttoria Della Domanda Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Minore Età In Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero minore di età, titolare di un permesso di soggiorno per minore età, ha presentato istanza alla Questura di Prato per ottenere la conversione del proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, allegando anche una richiesta di effettuazione delle procedure di trasferimento per fotosegnalamento presso gli uffici della Questura competente. La Questura, dopo il decorso dei termini ordinari senza adottare un provvedimento espresso di accoglimento o rigetto della domanda e senza comunicazioni specifiche in merito all'iter procedimentale, ha mantenuto una posizione di sostanziale inerzia amministrativa. Il ricorrente ha dunque proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, censurando il silenzio serbato dalla Questura quale violazione dei termini di conclusione dei procedimenti e lesione dei propri diritti soggettivi alla conversione del titolo di soggiorno e allo svolgimento delle procedure di identificazione.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto legislativo numero 286 del 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, il quale pone capo ai Questori e alle Questure le competenze in materia di rilascio, conversione e rinnovo dei permessi di soggiorno, demandando loro l'onere di provvedere entro termini specifici salvo causa di illegittimità derivante da errori procedurali. La conversione tra diverse categorie di permessi di soggiorno è un procedimento complesso che richiede l'accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi del richiedente, compresa la verifica della capacità lavorativa e del possesso di idonei contratti di lavoro. Il procedimento di fotosegnalamento costituisce attività propedeutica e talvolta preliminare all'effettuazione del permesso, quale elemento essenziale della procedura di identificazione amministrativa dello straniero e di verifica dei dati anagrafici.

La questione giuridica

Il tema controverso concerneva la legittimità del silenzio della Questura e la natura del diritto del ricorrente alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro: se cioè il silenzio costituisse un'omissione illegittima idonea a dar luogo a responsabilità amministrativa, ovvero se il ricorrente possedesse un diritto soggettivo perfetto e immediatamente pretendibile nei confronti della pubblica amministrazione, oppure se il procedimento fosse ancora in corso di istruttoria legittima. Occorreva altresì appurare se la richiesta di conversione e le procedure di fotosegnalamento potessero considerarsi procedimenti autonomi e distinti, ovvero se la loro esecuzione fosse legata a condizioni preliminari non ancora soddisfatte al momento della istanza.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale ha analizzato gli elementi della fattispecie ritenendo, in primo luogo, che il ricorrente non avesse provato compiutamente il decorso effettivo dei termini ordinari con la documentazione allegata al ricorso, e che comunque la Questura potesse avere ancora agito nel merito del procedimento anche oltre il termine ordinario qualora sussistessero elementi di complessità istruttoria giustificanti il differimento. In secondo luogo, il collegio ha considerato che il passaggio da un permesso di minore età a uno per lavoro subordinato richiede condizioni e presupposti di natura specifica, e che il ricorrente avrebbe dovuto provare il soddisfacimento integrale di tali requisiti mediante idonea documentazione contrattuale e retributiva. Infine, il TAR ha ritenuto che la mera richiesta di trasferimento per fotosegnalamento, se ancora in corso di effettuazione o rinviata per ragioni procedimentali legittime, non potesse costituire di per sé un diritto soggettivo perfetto suscettibile di tutela cautelare.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha respinto il ricorso, confermando che la Questura di Prato non ha violato alcun obbligo giuridico specifico e che il silenzio denunciato non presenta i caratteri dell'illegittimità attestante. Il ricorrente rimane titolare del suo permesso di soggiorno per minore età e deve continuare a seguire le procedure ordinarie di conversione presso gli uffici competenti, provvedendo a integrare la propria documentazione qualora necessario. Alle spese del ricorso è stata condannata la controparte in proporzione alle domande accolte, secondo le regole ordinarie della liquidazione delle spese di giudizio amministrativo.

Massima

L'inerzia amministrativa della Questura in merito al procedimento di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato non assume carattere di illegittimità quando manchi la prova documentale dell'effettivo decorso dei termini ordinari e quando la pubblica amministrazione possa legittimamente proseguire l'istruttoria per accertare il soddisfacimento dei presupposti normativemente richiesti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere,	Primo Referendario
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Prato sulla richiesta di trasferimento per fotosegnalamento e istruttoria della domanda di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 18 giugno 2024;
e per la declaratoria
- dell’obbligo della Questura di Prato di concludere il procedimento amministrativo avviato ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n° 286/1998, procedendo alla convocazione per fotosegnalamento e istruttoria della domanda di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, pur in assenza del parere della Direzione dell’Immigrazione delle Politiche di Integrazione (ex Comitato Minori);
nonché per la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. il quale, ove l’inerzia della P.A. dovesse perdurare, provveda in via sostitutiva all’adozione degli atti e provvedimenti necessari e al compimento di ogni attività occorrente a dare piena, effettiva e concreta definizione al procedimento di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore; Questura di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito per la parte resistente l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e  diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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