Sentenza n. 202501608/2025
Silenzio-Inadempimento Serbato Dalla Prefettura Di Siena In Ordine All'istanza Del Ricorrente Di Inserimento Nel Sistema Di Accoglienza In Qualità Di Richiedente La Protezione Internazionale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato un'istanza alla Prefettura di Siena al fine di ottenere l'inserimento nel sistema di accoglienza straordinaria in qualità di richiedente la protezione internazionale. A fronte della mancata risposta della Prefettura entro il termine di legge, il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione mediante ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. Nel corso del giudizio, prima che il collegio potesse pronunciarsi nel merito della controversia, si è verificata una sopravvenuta mutazione della situazione fattuale sottostante il ricorso, la quale ha determinato la perdita di interesse nella prosecuzione del giudizio da parte del ricorrente. Questa circostanza ha portato il TAR a ritenere non più necessario pronunciarsi sulle doglianze dedotte e a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il quadro normativo
La materia della protezione internazionale in Italia è disciplinata dal decreto legislativo numero 251 del 2007, che recepisce la direttiva europea in tema di procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è invece regolato dal decreto legislativo numero 142 del 2015, che prevede specifiche procedure e termini entro i quali la Prefettura deve pronunciarsi sulle istanze di inserimento nel Sistema di Accoglienza Straordinaria. Sul piano procedimentale generale, si applica la legge numero 241 del 1990 sulla procedura amministrativa, la quale prevede che il silenzio della pubblica amministrazione oltre il termine stabilito equivale a un rifiuto, e che il ricorrente può impugnare tale comportamento omissivo davanti al giudice amministrativo.
La questione giuridica
Il nodo giuridico attorno al quale ruota il ricorso attiene alla legittimazione del silenzio della Prefettura circa l'istanza di inserimento in accoglienza e alla possibilità di impugnarlo in sede amministrativa. In particolare, era in discussione se l'inadempimento della Prefettura costituisse un comportamento illegittimo lesivo del diritto del richiedente ad ottenere una risposta tempestiva dalla pubblica amministrazione e, eventualmente, se il ricorrente avesse diritto a un accoglimento della propria istanza. La questione risulta complessa perché riguarda il bilanciamento tra il diritto della persona a una rapida risposta amministrativa e la discrezionalità della Prefettura nella valutazione della sussistenza dei presupposti per l'inserimento in accoglienza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, prima di entrare nel merito della fondatezza del ricorso, ha acquisito e valutato la sopravvenuta carenza di interesse che si era determinata nel corso del giudizio. In particolare, il collegio ha ritenuto che la situazione fattuale originaria, sulla quale era incentrato il ricorso, avesse subito una mutazione sostanziale tale da rendere non più utile e necessaria una pronuncia del giudice amministrativo sulla legittimità del silenzio serbato dalla Prefettura. Questa conclusione si basa sul principio secondo il quale il processo amministrativo deve costituire uno strumento utile per tutelare interessi ancora attuali e concreti, e non deve proseguire quando l'interesse che lo ha originato sia venuto meno. Il TAR ha quindi ritenuto appropriato dichiarare il ricorso improcedibile piuttosto che pronunciarsi nel merito di controversie ormai prive di significato pratico.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione seconda, con sentenza del sette ottobre duemilaventicinque, ha dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale esito determina l'estinzione del giudizio senza una pronunzia sulla fondatezza delle censure mosse dalla parte ricorrente, non assegnando responsabilità per il silenzio amministrativo ma bensì escludendo la procedibilità della controversia. La ricaduta pratica di questa decisione è che il ricorrente rimane privo di una pronuncia sulla legittimità del comportamento omissivo della Prefettura, sebbene non vi sia più necessità di tutela giurisdizionale in ragione del mutamento della situazione di fatto.
Massima
Quando nel corso di un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione su una richiesta di inserimento in accoglienza per richiedente protezione internazionale sopravvenga una mutazione della situazione fattuale sostanziale tale da rendere l'interesse del ricorrente non più attuale e concreto, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile, poiché la giurisdizione amministrativa persegue la tutela di interessi vivi e non già estinti o mutati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Katiuscia Papi, Primo Referendario Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore per l’accertamento - del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Siena in ordine all'istanza del ricorrente di inserimento nel sistema di accoglienza, in qualità di richiedente la protezione internazionale, e dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a. in caso di perdurante inadempimento. sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 il dott. Marcello Faviere; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Liquida, in favore dell’avv. Danilo Lombardi ed a titolo di onorario, la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali e ulteriori accessori di legge. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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