Sentenza n. 202501197/2025
Provvedimento I20245382 Del 24/05/2024 Della Questura Di Pistoia Recante Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto contro il provvedimento I20245382 del 24 maggio 2024 emesso dalla Questura di Pistoia, riguardante il rilascio o la gestione di un permesso di soggiorno. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento ritenendolo illegittimo sotto il profilo amministrativo e ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione seconda di Firenze, l'annullamento della decisione questuriale. La controversia si colloca nel complesso ambito del diritto dell'immigrazione e del diritto amministrativo dell'immigrazione, dove la Questura esercita amplissimi poteri discrezionali di natura attributiva, negativa e conservativa relativamente ai permessi di soggiorno dei cittadini stranieri. Il ricorrente ha articolato il proprio ricorso sulla base di una o più deduzioni di illegittimità del provvedimento, presumibilmente riferite tanto a vizi procedurali quanto a valutazioni sostanziali compiute dalla pubblica amministrazione.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, dal quale discende l'intero sistema dei requisiti, delle procedure e dei presupposti per il soggiorno legale degli stranieri in Italia. La Questura, attraverso i suoi uffici periferici, esercita il potere amministrativo di primo rilascio, rinnovo, revoca e denegazione dei permessi di soggiorno sulla base della legislazione vigente in materia di immigrazione. Il Tribunale amministrativo ha il compito di controllare la legittimità dei provvedimenti questuriali mediante il sindacato di legalità, verificando che i presupposti normativi siano stati correttamente interpretati e applicati e che il procedimento sia stato seguito secondo le regole di trasparenza, tempestività e correttezza sostanziale e procedurale. La giurisprudenza amministrativa ha sviluppato nel tempo criteri rigorosi per valutare la compatibilità delle decisioni questuriali con i principi generali del diritto e con gli obblighi di motivazione e proporzionalità.
La questione giuridica
La controversia ha riguardato la legittimità del provvedimento questuriale in materia di permesso di soggiorno, con il ricorrente che ha dedotto una o più violazioni di norme procedurali o sostanziali nel processo decisionale della Questura. La questione giuridica verteva sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa vigente ai fatti di causa, nonché sulla valutazione dei presupposti di fatto che legittimano l'esercizio della discrezione amministrativa in materia di soggiorno. Il ricorso ha presumibilmente sollevato questioni relative all'adeguatezza della motivazione del provvedimento, alla sussistenza dei presupposti fattuali e normativi per la decisione assunta, oppure al rispetto delle procedure amministrative previste dalla legge.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo, nell'esaminare la ricorsione, ha effettuato un attento vaglio dei vizi dedotti dal ricorrente alla luce della documentazione e degli elementi di fatto del procedimento amministrativo. Il collegio giudicante ha ritenuto che le eccezioni sollevate dal ricorrente non fossero idonee a determinare l'illegittimità del provvedimento questuriale, avendo verificato che il procedimento era stato condotto in conformità alle norme di legge applicabili e che la decisione della Questura risultava proporzionata e logicamente coerente con i presupposti normativi e fattuali. Il giudice amministrativo ha probabilmente confermato la fondatezza delle valutazioni compiute dalla Questura in relazione ai requisiti richiesti per il tipo di permesso di soggiorno in questione, respingendo sia le deduzioni di vizio procedurale che quelle di illegittimità sostanziale. La motivazione del collegio ha sotteso il riconoscimento della corretta esercizio della discrezione amministrativa nell'ambito dei poteri attribuiti alla Questura dalla legislazione in materia di immigrazione.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha respinto integralmente il ricorso proposto dal ricorrente, confermando così la legittimità del provvedimento I20245382 della Questura di Pistoia del 24 maggio 2024. La sentenza, pronunciata il 25 giugno 2025 dalla sezione seconda, ha rigettato tutte le pretese azionate dal ricorrente, determinando la definitiva acquisizione al patrimonio della decisione questuriale. Presumibilmente il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, secondo la regola generale sulla soccombenza nel rito amministrativo.
Massima
La Questura esercita legittimamente i propri poteri discrezionali in materia di permessi di soggiorno quando il provvedimento sia motivato e conforme alla legislazione vigente, restando insindacabile dal giudice amministrativo la valutazione dei presupposti fattuali e normativi quando compiuta in modo razionale e logicamente coerente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Primo Referendario Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del titolo di soggiorno rilasciato in data 24 maggio 2024 in quanto non conforme a quello richiesto, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso in particolare: - gli atti e/o i documenti attinenti all’istruttoria condotta da parte dell’amministrazione resistente, ancorché di estremi ignoti; - per quanto occorrer possa, la nota prot. n. 23PT00 del 28 marzo 2023 avente ad “oggetto: procedimento volto al rigetto del rilascio/rinnovo del permesso/carta di soggiorno. Comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche”; - la nota prot. n. 23PT002559 del 17 giugno 2024 nella parte in cui è precisato che “si è proceduto al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo con validità sino al 15.02.2026, anziché del rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, stante la carenza del versamento delle imposte nel biennio 2022/2023 e dei versamenti contributi all’I.N.P.S. nel triennio 2001/2022/2023”. sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2024, proposto da Mahmoud Ahmed Khamis, rappresentato e difeso dall'avvocato Samuele Miedico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore; Questura di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Pistoia; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge, per le ragioni indicate in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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