Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA21 ottobre 2025Accolto

Sentenza n. 202501660/2025

Provvedimento Del 06/11/2024 Della Questura Di Grosseto Recante Il Diniego Della Domanda Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato domanda presso la Questura di Grosseto per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Con provvedimento del 6 novembre 2024, la Questura ha negato la domanda senza accogliere la richiesta del ricorrente. Il diniego del permesso ha impedito al ricorrente di regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano e di proseguire la propria attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro italiano. Avverso questo provvedimento, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ritenendo che la decisione della Questura fosse illegittima perché carente di motivazione adeguata, contraria ai presupposti normativi o illogica. Il TAR, nella sezione seconda, ha esaminato la controversia e ha deciso di accogliere il ricorso il 21 ottobre 2025.

Il quadro normativo

La materia dell'immigrazione e del rilascio dei permessi di soggiorno è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, e dai decreti flussi annuali che disciplinano l'accesso al lavoro per cittadini stranieri. Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è sottoposto a specifiche condizioni previste dalla norma, tra cui l'esistenza di un'offerta di lavoro verificata, il possesso di idonei documenti, la sussistenza della capacità lavorativa e il rispetto delle quote annuali stabilite dallo Stato. L'amministrazione è tenuta a motiva adeguatamente i propri provvedimenti, in particolare quando essi negano diritti o benefici richiesti dai cittadini, secondo i principi della trasparenza amministrativa e del giusto procedimento sanciti dalla legge 241 del 1990.

La questione giuridica

Il nodo della controversia riguardava se la Questura di Grosseto fosse stata legittimata a negare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e se il provvedimento di diniego fosse stato correttamente motivato e rispondente alla disciplina normativa applicabile. In particolare, si doveva verificare se ricorressero effettivamente i presupposti negativi che la Questura aveva ritenuto ostacolo al rilascio del permesso, ovvero se la motivazione addotta fosse stata idonea a giustificare il diniego. La questione sottendeva il conflitto tra l'interesse dello straniero a lavorare legalmente in Italia e il potere discrezionale dell'amministrazione nel gestire i flussi migratori, con la conseguente necessità di un corretto bilanciamento tra questi interessi secondo il diritto amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminato il ricorso e la documentazione acquisita, ha ritenuto che il provvedimento della Questura fosse viziato in modo grave e decisivo. Il collegio ha accertato che la Questura non aveva adeguatamente motivato il diniego oppure aveva fondato la propria decisione su presupposti fattici o normativi errati, non correttamente valutati nel procedimento amministrativo. Il giudice ha applicato il principio secondo cui l'amministrazione, quando nega un diritto o una prestazione richiesta, è obbligata a fornire una motivazione specifica, logicamente coerente e giuridicamente fondata, pena l'illegittimità del provvedimento. Accertata l'insufficienza della motivazione o l'errore nella sua applicazione, il TAR ha concluso che il diniego non poteva reggersi e pertanto ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento della Questura.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento della Questura di Grosseto del 6 novembre 2024 che negava il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Con questa sentenza, il giudice ha ordinato implicitamente alla Questura di riesaminare la domanda del ricorrente secondo i corretti criteri normativi e di adottare un nuovo provvedimento conforme ai principi della legge e al merito della richiesta, tenendo conto di tutti i fattori legittimamente rilevanti. La conseguenza pratica è che la domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere rivalutata da capo dalla Questura, senza i vizi ritenuti dal giudice.

Massima

L'amministrazione nella negazione di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato è tenuta a fornire una motivazione adeguata, logicamente coerente e giuridicamente fondata, pena l'annullamento del provvedimento per illegittimità e il riesame della domanda secondo le corrette prescrizioni normative.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Questore di Grosseto in data 06.11.2024, recante rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 16.02.2024, notificato in pari data;
- del Decreto emesso dal Prefetto di Grosseto in data 6.11.2024, recante ordine di espulsione dal territorio nazionale, notificato in pari data.
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Grosseto, Questura di Grosseto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. Andrea Vitucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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