Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA14 luglio 2025Respinto

Sentenza n. 202501363/2025

Decreto Del 22/08/2024 Della Questura Di Grosseto Recante Revoca Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana impugnando un decreto della Questura di Grosseto, emesso il 22 agosto 2024 e notificatogli il giorno successivo. Il decreto ha respinto la sua domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo e ha conseguentemente revocato il titolo di soggiorno di cui il ricorrente godeva. Questo provvedimento ha determinato la perdita della legittimazione alla soggiorno nel territorio nazionale italiano e della condizione amministrativa che consente a uno straniero di permanere stabilmente nel paese. La situazione riguarda uno dei titoli di soggiorno più importanti per chi non è cittadino europeo, in quanto il permesso di lungo periodo rappresenta un riconoscimento della stabile integrazione nel territorio italiano.

Il quadro normativo

La materia dei titoli di soggiorno e del permesso per soggiornanti di lungo periodo è regolamentata dalla normativa italiana in materia di immigrazione e dal diritto dell'Unione Europea. La revoca e il rifiuto di aggiornamento di un permesso di soggiorno sono atti amministrativi incidenti sulla posizione giuridica dello straniero, assoggettati al controllo della legittimità in sede amministrativa secondo le regole del diritto amministrativo generale. L'amministrazione della Questura, nel pronunciarsi sulla domanda di aggiornamento, opera nell'ambito dei poteri e dei doveri loro assegnati dalla legge. La tutela dei dati personali della parte ricorrente è stata inoltre garantita dal Tribunale attraverso l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

La questione giuridica

La questione sottoposta al giudice amministrativo riguardava la legittimità del provvedimento di revoca e di rifiuto di aggiornamento del permesso di soggiorno emanato dalla Questura. Il ricorrente contestava gli atti della pubblica amministrazione, presumibilmente ritenendo che sussistessero ancora i presupposti di diritto per il mantenimento e l'aggiornamento del suo titolo di soggiorno. La controversia ha ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione della normativa sull'immigrazione in ordine ai requisiti necessari per conservare la qualifica di soggiornante di lungo periodo. La questione era giuridicamente significativa perché incide direttamente sulla posizione amministrativa e sulla libertà personale dello straniero, rappresentando il confine tra legittimità e illegittimità di decisioni amministrative incidenti su diritti fondamentali.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare la contestazione sottoposta, ha condotto l'istruttoria della causa attraverso l'esame della documentazione presentata e l'acquisizione degli elementi di fatto e di diritto risultanti dal fascicolo amministrativo. L'esito della sentenza, con il rigetto del ricorso, indica che il collegio giudicante ha ritenuto che la Questura di Grosseto abbia operato in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di permessi di soggiorno. Sebbene la sentenza sia priva della motivazione estesa, il rigetto del ricorso comporta che il giudice ha accertato la sussistenza dei presupposti legali per il rifiuto di aggiornamento e per la revoca del permesso. Il Tribunale ha dunque confermato la correttezza della decisione amministrativa, trovando che l'amministrazione ha operato entro i margini di discrezionalità consentiti dalla legge o che i presupposti legali della revoca erano effettivamente integrati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha rigettato il ricorso presentato dal ricorrente, confermando così la legittimità del decreto della Questura di Grosseto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. Il provvedimento di revoca e il rifiuto di aggiornamento del permesso di soggiorno mantengono pertanto piena efficacia giuridica e amministrativa, con le conseguenze che ne derivano per la posizione del ricorrente nel territorio nazionale.

Massima

L'aggiornamento e la revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo sono atti amministrativi sottoposti al sindacato del giudice amministrativo, il quale ne valuta la legittimità secondo le regole generali del diritto amministrativo, e il rigetto del ricorso costituisce affermazione della conformità della decisione amministrativa alle norme di legge applicabili alla materia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere,	Primo Referendario
per l'annullamento
del decreto datato 22/08/2024 e notificato in data 23/08/2024, con cui la Questura di Grosseto ha respinto la domanda di aggiornamento del permesso per soggiornante di lungo periodo del ricorrente e revocato tale titolo di soggiorno.
sul ricorso numero di registro generale 1889 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Grosseto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. Andrea Vitucci e udita l’Avvocatura dello Stato per la P.A., come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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