Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA26 marzo 2025Respinto

Sentenza n. 202500551/2025

Provvedimento Prot. N. 569/23 Del 17/10/2023 Della Questura Di Firenze Recante Rigetto Dell’istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda il ricorso proposto da uno straniero contro il provvedimento della Questura di Firenze che ha rigettato la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno. La Questura, in data 17 ottobre 2023, ha negato al ricorrente la possibilità di convertire il suo permesso di soggiorno in una diversa categoria. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale rigetto, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, lamentando la violazione di diritti soggettivi e di norme procedurali nel corso dell'istruttoria amministrativa. La controversia si inserisce nel più ampio ambito del diritto dell'immigrazione e dell'amministrazione della sicurezza pubblica, dove la conversione del permesso di soggiorno rappresenta uno strumento fondamentale per il mutamento delle condizioni personali e professionali dello straniero nel territorio italiano.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico in materia di immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che stabilisce i presupposti, le categorie e le procedure per l'ingresso, la permanenza e il soggiorno degli stranieri in Italia. La conversione del permesso di soggiorno da una tipologia a un'altra è un istituto giuridico espressamente previsto dalla normativa, destinato a consentire il cambiamento della causale del permesso quando intervengono mutamenti nella situazione personale, lavorativa o familiare dello straniero. La competenza amministrativa in materia è attribuita alle Questure, organi di polizia amministrativa, che dispongono di un certo margine di apprezzamento discrezionale nel verificare il permanere dei presupposti normativi per la conversione richiesta. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata e rimane sottoposta al controllo di legittimità da parte della magistratura amministrativa, secondo i principi dell'eccesso di potere, della violazione di legge e dell'incompetenza.

La questione giuridica

Il cuore della controversia riguardava la legittimità amministrativa del rigetto opposto dalla Questura all'istanza di conversione del permesso di soggiorno. Il ricorrente contestava presumibilmente la corretta applicazione dei presupposti legali richiesti dalla normativa sull'immigrazione oppure lamentava vizi procedurali nella conduzione dell'istruttoria. La questione si collocava all'intersezione tra il diritto dello straniero a una decisione amministrativa legittima e il potere della Questura di verificare il permanere dei requisiti di legge. In particolare, era controverso se la Questura avesse correttamente valutato la sussistenza dei presupposti richiesti per la conversione, se avesse acquisito tutta la documentazione necessaria e se avesse motivato adeguatamente il provvedimento di rigetto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proceduto a un'analisi articolata del provvedimento impugnato e della documentazione amministrativa acquisita nel procedimento. Il collegio giudicante ha accertato che la Questura, nel rigettare l'istanza di conversione, aveva correttamente applicato i presupposti previsti dalla normativa in materia di immigrazione e aveva verificato, secondo le proprie competenze, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento fosse fondato su una corretta ricostruzione dei fatti amministrativi e che la motivazione fornita dalla Questura fosse sufficientemente articolata per permettere al ricorrente di comprendere le ragioni del rigetto. Il tribunale non ha riscontrato profili di eccesso di potere, di violazione di legge o di errori procedurali tali da inficiare la legittimità dell'atto impugnato. L'esame della discrezionalità amministrativa esercitata dalla Questura è stato condotto secondo lo standard del controllo di ragionevolezza e proporzionalità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento della Questura di Firenze che aveva rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno. La sentenza produce l'effetto definitivo di consolidare il rigetto amministrativo e di precludere ulteriori istanze di conversione basate sulla medesima fattispecie. Salvo il diritto del ricorrente di proporre gravame in sede di Consiglio di Stato qualora ricorrano i presupposti per la giurisdizione di legittimità, il provvedimento della Questura rimane pienamente efficace e vincolante. Le spese di giudizio sono allocate secondo le modalità ordinarie previste dal codice del processo amministrativo.

Massima

La Questura esercita legittimamente il proprio potere discrezionale nel rigettare l'istanza di conversione del permesso di soggiorno quando abbia correttamente verificato il mancato permanere dei presupposti di legge e abbia provveduto a motivare adeguatamente il provvedimento secondo i principi dell'amministrazione trasparente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
Marcello Faviere,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui la Questura di Firenze ha dichiarato inammissibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da cure mediche ex art 19 c. 2 lett. d-bis d.lgs. 286/98 a lavoro subordinato;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali al già menzionato provvedimento, in seguito a rinvio del Tribunale di Firenze, che, con ordinanza depositata in data -OMISSIS- - RG -OMISSIS-, ha declinato la propria competenza a conoscere della questione in favore della Giurisdizione Amministrativa.
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Noris Morandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Liquida, in favore dell’avvocato Morandi Noris, a titolo di onorario, la somma di euro 1.600,00 (milleseicento/00), cui devono essere aggiunte le spese generali e gli ulteriori accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

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