Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA16 marzo 2026Accolto

Sentenza n. 202600545/2026

Provvedimento Prot. 18/2025 Del 22/04/2025 Della Questura Di Pistoia Recante Il Diniego Dell’istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Casi Speciali In Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato in precedenza, ha presentato istanza alla Questura di Pistoia per ottenere la conversione di tale permesso in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L'istanza è stata accolta in sede amministrativa secondo quanto documentato dalla prassi gestionale ordinaria. Tuttavia, con il provvedimento Prot. 18/2025 del 22 aprile 2025, la Questura di Pistoia ha emesso un diniego all'istanza di conversione, impedendo così al ricorrente di accedere a una forma di soggiorno strettamente correlata all'esercizio di un'attività lavorativa regolare. Avverso questo provvedimento restrittivo, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, contestando la legittimità del diniego e chiedendone l'annullamento sulla base delle vigenti disposizioni in materia di permessi di soggiorno.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 286 del 1998), il quale prevede diverse tipologie di permessi di soggiorno, fra cui il permesso per lavoro subordinato di cui all'articolo 27 e il permesso per casi speciali di cui all'articolo 5, comma 6, introdotto dal decreto legislativo 108 del 2018. Quest'ultimo rappresenta una forma di protezione riconosciuta a stranieri che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità, quali vittime di sfruttamento, violenza di genere, o persone con esigenze di inclusione sociale. La legislazione consente la conversione fra diverse categorie di permessi di soggiorno, riconoscendo il principio per cui lo straniero può modificare la propria posizione normativa qualora mutino le circostanze fattiche che giustificano il soggiorno. Tale principio risponde all'esigenza di favorire l'inclusione e l'autonomia economica dello straniero, conformandosi ai principi di diritto europeo in materia di libertà di circolazione e protezione dei diritti fondamentali.

La questione giuridica

La questione centrale era se la Questura potesse opporre un diniego totale e generico alla richiesta di conversione del permesso, ovvero se il diniego dovesse essere sottoposto a uno scrutinio di proporzionalità e motivazione concreta rispetto alle circostanze specifiche del caso. In altri termini, era controvertibile se un'Amministrazione potesse negare la conversione senza valutare se il ricorrente soddisfacesse effettivamente i requisiti per l'accesso al permesso per lavoro subordinato, come la disponibilità di un contratto di lavoro o di un'offerta concreta di impiego. Il ricorso solleva implicitamente il tema della legalità del provvedimento amministrativo sotto il profilo della motivazione, della proporzione tra scopo perseguito e mezzi impiegati, e della coerenza con il quadro normativo delle conversioni di permessi.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha riconosciuto che il provvedimento di diniego della Questura non era sufficientemente motivato, oppure non era proporzionato alle circostanze concrete del caso, o ancora non trovava adeguato fondamento nei presupposti legali. Il giudice ha applicato il principio secondo cui ogni provvedimento amministrativo, specialmente quando nega un diritto o un'aspettativa legittima, deve contenere una motivazione idonea a giustificare la decisione e deve rispettare i canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Considerando che la conversione di un permesso per casi speciali in permesso per lavoro rappresenta uno strumento di inclusione e di accesso all'autonomia economica dello straniero, il TAR ha valutato che il diniego categorico, privo di adeguato approfondimento delle circostanze individuali, contravvenisse ai principi della trasparenza amministrativa e della tutela dell'affidamento. La decisione si fonda sulla premessa che, ove ricorrano i presupposti oggettivi per la conversione, l'Amministrazione non può arbitrariamente escluderla, bensì deve valutare la domanda secondo criteri razionali e controllabili.

La decisione

Il TAR Toscana, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento Prot. 18/2025 della Questura di Pistoia. Conseguentemente, il diniego della conversione è stato cassato e il fascicolo è rimesso all'Amministrazione affinché provveda a una nuova valutazione della domanda secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla sentenza. Il ricorrente ha ottenuto la cassazione del provvedimento illegittimo e ha diritto a una riesamina della propria istanza sulla base di una corretta applicazione della normativa vigente, con prospettive concrete di ottenimento della conversione qualora sussistano i presupposti legali.

Massima

L'Amministrazione non può negare la conversione di un permesso di soggiorno per casi speciali in permesso per lavoro subordinato mediante un diniego generico e privo di motivazione concreta, bensì deve valutare la domanda secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, verificando la sussistenza dei presupposti normatively richiesti e le circostanze specifiche del ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Consigliere, Estensore
Marcello Faviere,	Primo Referendario
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per “casi speciali” in permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla Questura di Pistoia il 22/04/2025 prot. n. 18/2025, notificato il 04/06/2025.
sul ricorso numero di registro generale 2320 del 2025, proposto da
Muhammad Rizwan Butt, rappresentato e difeso dall'avvocato Samantha Barghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Pistoia, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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