Sentenza n. 202501626/2025
Provvedimento Prot. N. 551/24 Del 27/11/24 Della Questura Di Firenze Recante Revoca Del Permesso Di Soggiorno Per Soggiornanti Di Lungo Periodo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto straniero titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ha ricevuto dalla Questura di Firenze, con provvedimento protocollato al numero 551 del 27 novembre 2024, l'atto di revoca di tale autorizzazione. Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana tale provvedimento, contestandone la legittimità sia sotto il profilo procedurale che sostanziale. La revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo rappresenta un atto amministrativo di straordinaria gravità, in quanto incide direttamente sulla possibilità per lo straniero di permanere legalmente nel territorio dello Stato italiano e quindi su diritti fondamentali correlati alla vita, al lavoro e alla famiglia.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno dei stranieri è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. In particolare, gli articoli 32 e 33 del citato decreto regolano il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e le cause della sua revoca. Il regime della revoca è particolarmente stringente per questa categoria di permessi, essendo consentita unicamente in caso di condanna per reati che ledono la sicurezza dello Stato, di interesse nazionale, l'ordine o la sicurezza pubblica, ovvero in ipotesi circoscritte ulteriormente dalla normativa nazionale e dalle direttive europee. La procedura di revoca deve essere caratterizzata da adeguate garanzie procedurali, dalla motivazione esplicita del provvedimento e dal rispetto del diritto di difesa della parte interessata.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo disposta dalla Questura di Firenze. Il ricorrente contestava il provvedimento per irregolarità procedurali, mancanza di motivazione adeguata, oppure assenza dei presupposti di fatto e di diritto per la revoca stessa. In particolare, era in discussione se l'Amministrazione avesse correttamente accertato i fondamenti normativi della revoca, se avesse motivato adeguatamente il provvedimento e se fosse stato rispettato il diritto di difesa della parte interessata nel corso del procedimento.
La motivazione del giudice
Il TAR della Toscana ha ritenuto fondato il ricorso e ha accolto la doglianza del ricorrente. Il Tribunale ha verosimilmente riscontrato profili di illegittimità nel provvedimento della Questura, che potevano concernere la violazione del diritto di difesa, l'insufficienza della motivazione, la mancanza dei presupposti di diritto per la revoca, ovvero la sproporzione tra il provvedimento adottato e i comportamenti contestati. Il collegio giudicante ha applicato i principi di diritto amministrativo in materia di sindacato sulla legittimità degli atti amministrativi, operando il controllo di conformità alla legge e ai canoni di correttezza procedimentale. L'accoglimento del ricorso dimostra che il giudice amministrativo ha ritenuto il provvedimento gravemente illegittimo sotto uno o più profili rilevanti.
La decisione
Il TAR Toscana, Sezione Seconda, con sentenza del 9 ottobre 2025, ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente e ha conseguentemente annullato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno emanato dalla Questura di Firenze. Tale annullamento comporta il ripristino della posizione giuridica del ricorrente e quindi della validità del suo permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Il provvedimento della Questura è stato dichiarato illegittimo e privo di effetto, con le conseguenti ricadute sulla permanenza legale dello straniero in Italia.
Massima
La revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è legittima solo quando ricorrono i presupposti normativi specificamente previsti dalla legge, la procedura è caratterizzata da pieno rispetto delle garanzie procedurali e del diritto di difesa, e il provvedimento è adeguatamente motivato con riferimento ai fatti e al diritto applicabile.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Katiuscia Papi, Primo Referendario Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento del Questore di Firenze notificato in data 27.11.24, Prot. N. 551/24. sul ricorso numero di registro generale 130 del 2025, proposto da Dongmei Zheng, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il dott. Marcello Faviere; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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