Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA24 luglio 2025Accolto

Sentenza n. 202501422/2025

Provvedimento Prot. 456/2024 Della Questura Di Firenze Recante Il Rigetto Della Domanda Di Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Huaqiang Yao, un cittadino straniero, ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana impugnando il rigetto della propria domanda di Permesso di soggiorno per motivi di lavoro notificatole dalla Questura di Firenze il 13 settembre 2024. Il ricorso è stato proposto nel 2024 e deciso il 24 luglio 2025 dal Ministro dell'Interno, che si è costituito in giudizio per contrastare le ragioni ricorrenti rappresentate dall'avvocato Paolo Tresca. La controversia concerne il diritto all'ottenimento di un titolo di soggiorno per svolgere attività lavorativa, un diritto fondamentale per garantire ai cittadini extracomunitari la possibilità di lavorare regolarmente in Italia. La Questura aveva negato la domanda con un provvedimento che il ricorrente riteneva affetto da vizi di legittimità amministrativa, sia procedurali che sostanziali.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari è regolata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 numero 286, denominato Testo Unico sull'Immigrazione, che disciplina l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri dall'Italia. Il Permesso di soggiorno per motivi di lavoro costituisce uno dei titoli di soggiorno previsti dalla legge, la cui concessione è subordinata al possesso di specifici requisiti e al rispetto di determinati procedimenti amministrativi. Le Questure sono competenti a rilasciare o rigettare tali permessi sulla base della documentazione prodotta e della verifica della conformità del richiedente alle disposizioni di legge vigenti. La normativa richiede che i rigetti siano adeguatamente motivati e comunicate al richiedente, garantendo così il diritto di difesa e la possibilità di impugnazione innanzi al giudice amministrativo.

La questione giuridica

Il profilo controverso riguardava la legittimità amministrativa del provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Firenze nei confronti della domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il ricorrente contestava che la Questura avesse valutato erroneamente i presupposti normativi per il rilascio del permesso, violando le disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione e le regole sulla corretta motivazione dei provvedimenti amministrativi negativi. Il giudice amministrativo doveva accertare se sussistessero i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, nonché se il procedimento fosse stato condotto secondo le forme prescritte e con adeguata motivazione del rigetto. La questione era dunque incentrata sulla sindacabilità amministrativa del provvedimento di diniego e sulla corretta interpretazione della disciplina normativa applicabile ai permessi di soggiorno per motivi lavorativi.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal Presidente Alessandro Cacciari, dal Primo Referendario Katiuscia Papi e dal Primo Referendario Marcello Faviere quale estensore, ha proceduto all'esame dei ricorsi e della relativa documentazione allegata dopo aver udito i difensori delle parti nella seduta pubblica del 8 luglio 2025. Il tribunale ha attentamente valutato gli atti della causa sottoposti dalle parti e ha ritenuto fondati i rilievi sollevati dal ricorrente riguardo alla illegittimità del provvedimento di rigetto della Questura di Firenze. L'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato indicano che il giudice ha riscontrato vizi sostanziali o procedurali nel rigetto della domanda, riconoscendo che la Questura non aveva correttamente applicato i criteri normativi per la concessione del permesso di soggiorno. La sentenza è stata pronunciata definitivamente in camera di consiglio con l'intervento di tutti i magistrati componenti il collegio, garantendo così la dovuta considerazione di tutte le argomentazioni dedotte dalle parti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha accolto integralmente il ricorso proposto da Huaqiang Yao e ha conseguentemente annullato il provvedimento di rigetto della domanda di Permesso di soggiorno per motivi di lavoro emesso dalla Questura di Firenze in data 13 settembre 2024. Le spese della controversia sono state dichiarate compensate tra le parti, conformemente alla regola ordinaria per i ricorsi interamente accolti. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, il che significa che la Questura di Firenze dovrà conformarsi al pronunciamento e riesaminerà la domanda del ricorrente secondo i criteri giuridici corretti indicati dal giudice amministrativo.

Massima

Quando una Questura rigetta una domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro senza corretta applicazione dei requisiti normativi previsti dal Testo Unico sull'Immigrazione, il giudice amministrativo può accertare l'illegittimità del provvedimento e ordinare l'annullamento con conseguente reiscrizione della domanda per il corretto esame amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
Marcello Faviere,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del rigetto della domanda di Permesso di soggiorno per motivi di lavoro I13109936 da parte della Questura di Firenze, notificato al ricorrente in data 13.09.2024.
sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2024, proposto da
Huaqiang Yao, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Tresca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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