Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA24 gennaio 2025Accolto

Sentenza n. 202500104/2025

Provvedimento N. Cat.a12.2024/immig. Prot. 3/2024 Del 9/1/2024 Della Questura Di Prato Recante Revoca Del Permesso Di Soggiorno Per Soggiornanti Di Lungo Periodo

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ha subito la revoca del provvedimento da parte della Questura di Prato con atto protocollato il 9 gennaio 2024. Lo straniero, avendo ricevuto il provvedimento di revoca ritenendolo illegittimo, ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione di Firenze, chiedendo l'annullamento del provvedimento e il ripristino della sua posizione amministrativa. Il caso rientra nella materia del diritto dell'immigrazione e della permanenza degli stranieri sul territorio nazionale italiano, un settore caratterizzato da forti tensioni tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela dei diritti fondamentali dello straniero.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è contenuta nel Decreto Legislativo 286 del 1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, integrato da disposizioni successive, in particolare dal Decreto Legislativo 25/2008. Il permesso per lungo periodo rappresenta una forma stabile di autorizzazione a restare sul territorio italiano, conferendo al titolare diritti equiparati a quelli dei cittadini europei in materia di accesso al lavoro, alla sicurezza sociale e ai servizi pubblici. La revoca di tale permesso è uno strumento eccezionale affidato all'autorità di pubblica sicurezza e può essere disposta soltanto in presenza di specifici presupposti legali tassativamente indicati dalla legge, quali comportamenti che costituiscono minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato o la sanità pubblica. L'esercizio di tale potere è sottoposto ai principi generali del diritto amministrativo, inclusi quelli di proporzionalità, ragionevolezza e correttezza procedimentale.

La questione giuridica

La controversia ha riguardato la legittimità della revoca disposta dalla Questura, ossia se quest'ultima potesse validamente revocare il permesso per lungo periodo sulla base delle motivazioni addotte e se il provvedimento fosse stato adottato nel rispetto dei vincoli procedimentali e sostanziali previsti dalla normativa. In particolare, era necessario accertare se sussistessero effettivamente i presupposti legali richiesti dalla legge per la revoca e se l'Amministrazione avesse rispettato il principio di proporzionalità, non comprimendo ingiustificatamente diritti acquisiti dello straniero, nonché se fossero state osservate le regole sulla comunicazione del provvedimento e sulla possibilità di difesa del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso del soggiornante di lungo periodo, accogliendo le censure mosse contro il provvedimento della Questura. Il collegio giudicante ha probabilmente verificato che la Questura non avesse adeguatamente provato la sussistenza dei presupposti legali per la revoca, ovvero che i comportamenti dedotti a fondamento della revoca non raggiungessero la soglia di gravità richiesta dalla legge per giustificare una misura così incisiva come la perdita dello status acquisito. Il TAR ha inoltre presumibilmente ritenuto che l'Amministrazione avesse violato i principi di proporzionalità e ragionevolezza, adottando una soluzione sproporzionata rispetto ai fatti contestati, senza adeguate valutazioni comparative tra l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e il diritto dell'individuo a mantenere la propria posizione giuridica consolidata nel territorio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo emesso dalla Questura di Prato. Conseguentemente, la posizione amministrativa del ricorrente è stata ripristinata e il permesso per lungo periodo ha riacquisito validità, con tutte le conseguenze giuridiche derivanti dal riconoscimento della legittimità del ricorso. La decisione ha anche implicato la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese processuali, secondo le regole ordinarie della procedura amministrativa.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo richiede la prova concreta e proporzionata dei presupposti legali di legge e non può fondarsi su motivazioni generiche o carenti di adeguato supporto fattuale, dovendo l'autorità amministrativa rispettare rigorosamente i vincoli di proporzionalità e ragionevolezza nell'esercizio di tale potere ablativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del Decreto del Questore della Provincia di Prato n. -OMISSIS-del 9 gennaio 2024, notificato in data 18 gennaio 2024, nella parte in cui è stato revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- per soggiornanti di lungo periodo emesso in favore della ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento del 29 settembre 2023.
sul ricorso numero di registro generale 568 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Del Prete e Vincenzo Di Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore; Questura di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2024 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

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