Sentenza n. 202501658/2025
Provvedimento Prot . N. 5662 Del 31/01/2024 Della Prefettura Di Siena Recante Rigetto Del Ricorso Gerarchico Avverso Il Provvedimento Del Questore Di Siena Recante Diniego Al Rilascio Del Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia trae origine dal ricorso gerarchico presentato avverso il diniego del rilascio di un permesso di soggiorno opposto dal Questore della provincia di Siena. Il ricorrente, insoddisfatto di tale diniego, ha impugnato il provvedimento attraverso il ricorso gerarchico presso la Prefettura di Siena, competente a riesaminare in via amministrativa il rigetto inflitto dalla questura. La Prefettura, con provvedimento protocollato il 31 gennaio 2024, ha mantenuto il diniego disposto dal Questore, respingendo pertanto il ricorso gerarchico. Non contento di tale esito, il ricorrente ha poi impugnato davanti al TAR Toscana il provvedimento della Prefettura che aveva confermato il diniego originario del Questore, cercando una tutela giurisdizionale contro quello che riteneva un ingiusto rifiuto all'accesso al diritto di soggiorno nel territorio italiano.
Il quadro normativo
La materia del rilascio del permesso di soggiorno è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 286 del 1998), che disciplina le condizioni di accesso, i presupposti, le fattispecie per le quali è possibile ottenere tale documento autorizzativo per i cittadini extracomunitari. La procedura amministrativa relativa ai ricorsi gerarchici è invece inquadrata dalle norme sulla gerarchia amministrativa di cui alla legge 241 del 1990 e dalle disposizioni che attribuiscono alla Prefettura la competenza per il riesame dei provvedimenti della questura. La tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti amministrativi è garantita dal ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, che esercita la giurisdizione esclusiva in materia di provvedimenti riguardanti diritti e doveri in tema di immigrazione.
La questione giuridica
Il punto controverso sotteso al ricorso riguardava la legittimità del diniego del permesso di soggiorno e, conseguentemente, la correttezza della conferma operata dalla Prefettura. In altri termini, il ricorrente contestava che il Questore fosse correttamente fondato nel negare il rilascio della documentazione di soggiorno e chiedeva una pronuncia del giudice amministrativo che cassasse entrambi i provvedimenti e ordinasse il rilascio del permesso. Tuttavia, nel corso del procedimento giurisdizionale dinanzi al TAR, sopravvenuta una circostanza che ha eliminato l'interesse concreto a ricorrere, il giudice si è trovato di fronte al problema della proseguibilità del giudizio stesso e della possibilità di pronunciare una sentenza di merito sulla controversia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha ritenuto che, a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa azionata dal ricorrente, fosse venuta meno durante il procedimento l'utilità della pronuncia sulla questione di merito. Questa carenza di interesse sopravvenuta è emersa presumibilmente dal fatto che il ricorrente aveva nel frattempo ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, oppure che comunque la situazione fattuale si era risolta autonomamente, rendendo inutile per la parte una decisione sulla pretesa originariamente dedotta. Il collegio giudicante ha correttamente applicato il principio secondo il quale, allorché viene meno la necessità della tutela richiesta, il procedimento deve essere concluso con una pronuncia di improcedibilità, proprio perché il ricorso ha perduto la sua ragion d'essere. Tale valutazione è coerente con i principi di economia processuale e con l'esigenza che il giudice non pronunci se la sentenza non avrebbe effetti pratici utili per il ricorrente.
La decisione
Il TAR Toscana ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, estinguendo il giudizio senza affrontare il merito della controversia e senza necessità di pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti impugnati. Tale declaratoria implica che la lite sia divenuta teorica, poiché il ricorrente ha conseguito o comunque conseguirà comunque la situazione giuridica che con il ricorso intendeva ottenere. Per quanto concerne le spese processuali, tale questione resta tipicamente regolata dalle norme procedurali ordinarie, rimettendosi al prudente apprezzamento del giudice sulla base di eventuali atteggiamenti delle parti.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, determinata dal venir meno della utilità pratica della pronuncia giurisdizionale, rende improcedibile il ricorso amministrativo anche ove fondato nel merito, estinguendo il giudizio per impossibilità logica di fornire una tutela ancora rilevante per la parte.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento del Decreto del Prefetto della Provincia di Siena emesso in data 31.01.2024, di rigetto del ricorso gerarchico proposto da parte ricorrente avverso il provvedimento del Questore di Siena Cat.-OMISSIS- del 27.10.2023. sul ricorso numero di registro generale 545 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filomena D'Amora, Margherita Ferraioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A.; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. Andrea Vitucci e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale. Preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa, risultante in atti in data 13 ottobre 2025 e confermata a verbale d’udienza del 15 ottobre 2025, con conseguente declaratoria d’improcedibilità del ricorso. Ritenuto di compensare le spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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