Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA18 marzo 2026Accolto

Sentenza n. 202600552/2026

Provvedimento P-Pt/l/n/2025/101058 Del 29/07/2025 Della Prefettura Di Pistoia Recante Il Diniego Della Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Stagionale In Permesso Per Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha inoltrato istanza alla Prefettura di Pistoia per convertire il proprio titolo di soggiorno in un permesso per lavoro subordinato, al fine di accedere a una posizione lavorativa di carattere permanente o non stagionale. La Prefettura, con provvedimento amministrativo del 29 luglio 2025, ha opposto un diniego a tale conversione senza fornire adeguate giustificazioni in merito ai motivi ostativi. Il ricorrente, ritenendo tale rifiuto illegittimo e lesivo del proprio diritto di accesso al lavoro subordinato, ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana per l'annullamento del provvedimento prefettizio.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e dai regolamenti attuativi che governano le modalità di conversione tra diverse tipologie di permessi di soggiorno. La normativa vigente consente la conversione di un permesso per lavoro stagionale in un permesso per lavoro subordinato a condizione che ricorrano i presupposti legali previsti dalla legge, tra cui la sussistenza di un valido contratto di lavoro, la capacità reddituale del datore di lavoro e l'assenza di motivi ostativi di carattere amministrativo o securitario. Il rilascio e la conversione dei permessi di soggiorno rientrano nella sfera di esercizio della discrezionalità amministrativa della Prefettura, ma tale esercizio deve comunque rispettare i vincoli normativi e i principi di ragionevolezza, proporzionalità e corretta istruttoria del procedimento.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del diniego prefettizio di conversione del permesso di soggiorno, con particolare riguardo alla sussistenza di un obbligo amministrativo di conversione quando ricorrano i presupposti di legge e alla necessità che la Prefettura fornisca adeguata motivazione del provvedimento ablativo. In particolare, risultava controverso se la Prefettura avesse correttamente accertato l'assenza dei presupposti per la conversione o se, al contrario, avesse omesso una corretta istruttoria del procedimento e una valida motivazione, incorrendo così in un vizio di illegittimità del provvedimento. La questione era rilevante poiché la conversione del permesso di soggiorno incide direttamente sul diritto del cittadino straniero di accedere al mercato del lavoro e sulla sua permanenza legale nel territorio nazionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale, esaminando il ricorso, ha ritenuto che la Prefettura avesse ecceduto i limiti della sua discrezionalità amministrativa, omettendo di fornire una corretta motivazione del diniego di conversione del permesso di soggiorno. Il collegio ha accertato che gli elementi documentali acquisiti dal ricorrente comprovavano la sussistenza dei presupposti necessari per la conversione, in particolare la presenza di un valido rapporto di lavoro subordinato e l'assenza di motivi ostativi previsti dalla normativa vigente. Il TAR ha ritenuto che il rifiuto opposto dalla Prefettura risultasse ingiustificato e lesivo dei diritti amministrativi e sostanziali del ricorrente, in quanto l'amministrazione aveva omesso di effettuare una corretta valutazione dei presupposti legali e una adeguata ponderazione degli interessi in gioco, fondamentali per la legittimità del provvedimento amministrativo.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso, annullando in via totale il provvedimento della Prefettura di Pistoia del 29 luglio 2025 recante il diniego della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. La sentenza ha ricondotto alla Prefettura l'obbligo di provvedere alla conversione del titolo di soggiorno secondo la corretta applicazione della normativa vigente, tenuto conto della sussistenza dei presupposti legali e della necessità di fornire una adeguata motivazione del provvedimento successivo.

Massima

La conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato rappresenta un obbligo amministrativo quando sussistano i presupposti previsti dalla legge, e il diniego di tale conversione deve essere sorretto da adeguata motivazione e da una corretta istruttoria, pena l'illegittimità del provvedimento prefettizio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del Provvedimento di rigetto – Codice Pratica: P-PT/L/N/2025/101058 – emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia in data 29 luglio 2025 e notificato in pari data via PEC, con cui si rigettava la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato.
sul ricorso numero di registro generale 2895 del 2025, proposto da Sarbjit Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Panconesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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