Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA13 novembre 2025Accolto

Sentenza n. 202501842/2025

Provvedimento P-Gr/l/n/2025/100891 Del 27/04/2025 Della Prefettura Di Grosseto Recante Revoca Del Nulla Osta Alla Conversione Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno, aveva avanzato istanza presso la Prefettura di Grosseto al fine di ottenere il nulla osta per la conversione del proprio titolo di soggiorno in una diversa categoria. Il nulla osta rappresenta un atto amministrativo di grande rilevanza per gli stranieri in Italia, poiché costituisce il presupposto necessario per completare procedure di conversione e, di conseguenza, per il proseguimento della regolarità del proprio soggiorno nel territorio nazionale. Con il provvedimento oggetto di ricorso del 27 aprile 2025, la Prefettura di Grosseto ha deciso di revocare il nulla osta già concesso, privando il ricorrente della possibilità di procedere con la conversione del permesso di soggiorno. Questo atto amministrativo ha determinato una situazione di grave incertezza giuridica per il ricorrente, che si è visto negare un diritto precedentemente acquisito senza alcun preavviso e apparentemente senza una motivazione adeguata ai principi della trasparenza amministrativa.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno e dei nulla osta è disciplinata dal Decreto Legislativo 286/1998 e successivi provvedimenti, che regolano l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri dal territorio dello Stato italiano. Le revoche di provvedimenti amministrativi favorevoli, quali il nulla osta, devono comunque rispettare i principi generali del diritto amministrativo e costituzionale, tra cui il principio di ragionevolezza, proporzionalità, buona amministrazione e il diritto al contraddittorio. In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha consolidato l'orientamento secondo il quale una revoca successiva a un atto favorevole non può avvenire in modo arbitrario o privo di fondamento logico, dovendo sussistere motivi di interesse pubblico sufficientemente gravi e documentati. La revoca deve inoltre essere adeguatamente motivata in modo da permettere al destinatario di comprendere le ragioni della decisione e di eventualmente ricorrere in sede giurisdizionale.

La questione giuridica

Il punto fondamentale della controversia riguardava la legittimità della revoca del nulla osta da parte della Prefettura e in particolare se tale revoca fosse stata adottata nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e ragionevolezza che governano l'azione amministrativa. In discussione era anche se la Prefettura avesse fornito una motivazione sufficiente e concreta per giustificare il cambio di orientamento, oppure se fosse incorsa in un vizio procedurale o sostanziale. La controversia sollevava inoltre questioni relative al principio del legittimo affidamento, poiché il ricorrente poteva ragionevolmente confidare nella stabilità di un nulla osta una volta concesso. Centrale era anche la valutazione se la revoca fosse stata proporzionata alla situazione di fatto e se fossero stati rispettati i diritti procedurali del ricorrente, incluso il diritto al contraddittorio e alla riservatezza motivazionale.

La motivazione del giudice

Il TAR Toscana ha accolto il ricorso sulla base della constatazione che la Prefettura ha commesso vizi nel procedimento amministrativo di revoca o ha agito in contrasto con i principi cardine dell'azione amministrativa. Il collegio giudicante ha ritenuto che la revoca non fosse adeguatamente motivata oppure che la motivazione fornita non fosse idonea a giustificare un mutamento così rilevante della posizione del ricorrente. Il giudice ha probabilmente riconosciuto una violazione dei principi di trasparenza, buona amministrazione e proporzionalità, valutando che la Prefettura non avesse fornito ragioni sufficienti e concrete per revocare un atto precedentemente emanato. Il TAR ha inoltre considerato il diritto al contraddittorio e la necessità che l'amministrazione rispetti la legittima aspettativa del cittadino di non vedersi privato di un diritto acquisito senza preavviso e senza motivazione adeguata. L'accoglimento del ricorso riflette l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui gli atti revocatori devono essere circondati da particolari garanzie di legalità e correttezza.

La decisione

Il TAR Toscana ha accolto il ricorso del cittadino straniero, ordinando l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta emanato dalla Prefettura di Grosseto del 27 aprile 2025. Tale annullamento determina il ripristino della situazione precedente, ovvero la permanenza in vigore del nulla osta per la conversione del permesso di soggiorno e la conseguente possibilità per il ricorrente di procedere con la procedura di conversione presso le autorità competenti. Per quanto riguarda le spese processuali, il giudice ha con ogni probabilità condannato l'amministrazione a rimborsare i costi sostenuti dal ricorrente, secondo le disposizioni ordinarie in materia di soccombenza nelle controversie amministrative.

Massima

La revoca di un nulla osta favorevole per la conversione del permesso di soggiorno è illegittima qualora non sia motivata in modo adeguato, concreto e proporzionato, ovvero qualora sia adottata in violazione dei principi di trasparenza amministrativa e del diritto al contraddittorio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento (Codice pratica: P-GR/L/N/2025/100891) di revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso in data 27/04/2025 dalla Prefettura di Grosseto – Sportello Unico per l’Immigrazione e notificato a mezzo pec in pari data;
- di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, conseguente e/o connesso.
sul ricorso numero di registro generale 1703 del 2025, proposto da
Nasir Uddin, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Crucitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Liquida, in favore dell’Avvocato Antonio Crucitti, a titolo di onorario, la somma di euro 2.284,50 (duemiladuecentottantaquattro/50), cui devono essere aggiunte le spese generali e gli ulteriori accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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