Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA26 febbraio 2025Accolto

Sentenza n. 202500305/2025

Provvedimento P-Fi/l/q/2023/102002 Del 14/03/2024 Della Prefettura Di Firenze Recante Rigetto Dell'istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Khalid Chkibou, cittadino straniero, aveva acquisito un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in Italia. Nel corso del tempo, ha maturato le condizioni per convertire tale permesso in un permesso per motivi di lavoro di natura ordinaria, non limitato alla stagionalità. In data 4 aprile 2023 ha presentato una regolare istanza presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Firenze per ottenere appunto la conversione del suo status migratorio. Tuttavia, con provvedimento datato 14 marzo 2024, lo Sportello Unico Immigrazione ha rigettato integralmente la domanda, comunicando il diniego attraverso il portale telematico del Ministero dell'Interno. A fronte di questo rigetto, il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, ritenendo che la pubblica amministrazione avesse agito illegittimamente nel respingere una conversione di permesso che rispondeva ai requisiti normativi previsti.

Il quadro normativo

La materia dell'ingresso, della permanenza e dell'allontanamento dei cittadini stranieri dal territorio italiano è disciplinata principalmente dal decreto legislativo n. 286 del 1998, il Testo Unico sull'Immigrazione, e dai relativi decreti attuativi e circolari ministeriali. All'interno di questo complesso normativo, la conversione tra diverse tipologie di permessi di soggiorno rappresenta una procedura amministrativa regolamentata, finalizzata a garantire che il cittadino straniero che abbia accumulato un'idonea permanenza sul territorio e che ricorra in sua capo il mutamento delle circostanze che giustificano il permesso iniziale possa accedere a posizioni giuridiche più stabili. La pubblica amministrazione, nel valutare tali istanze, è tenuta a rispettare il principio di legalità, a motivare adeguatamente i propri provvedimenti e a fondare il rigetto su ragioni giuridiche e fattiche concrete, non su discrezionalità arbitraria.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del rigetto della domanda di conversione da permesso stagionale a permesso per lavoro ordinario. In particolare, la questione centrale riguardava se il Ministero dell'Interno, nella persona del suo rappresentante presso il Prefetto, avesse correttamente valutato la sussistenza dei presupposti normativi per la conversione richiesta oppure se avesse incorso in un vizio procedimentale, di eccesso di potere o di errata interpretazione della normativa. Il ricorso evidenziava il contrasto fra il diritto soggettivo del ricorrente, fondato sulla legislazione nazionale, e la negazione arbitraria di tale diritto da parte dell'amministrazione che non aveva fornito motivazioni adeguate e proporzionate al rigetto.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non contiene un'ampia sezione di considerazioni, la decisione del TAR di accogliere il ricorso e annullare il provvedimento amministrativo implica che il collegio giudicante abbia ritenuto illegittimo il rigetto della istanza di conversione. Verosimilmente, il TAR ha riscontrato che l'amministrazione non aveva correttamente istruito il procedimento oppure non aveva applicato correttamente le disposizioni normative in materia di conversione dei permessi di soggiorno, ovvero aveva fondato il rigetto su motivi che non trovavano adeguato supporto normativo. Il giudice amministrativo ha quindi ritenuto che il ricorrente ricorresse in capo ai presupposti di legge per ottenere la conversione e che il Ministero dell'Interno non avesse fornito ragioni legittime e proporzionate per negare tale conversione. La decisione di annullamento comporta il ritorno della situazione al momento anterior al provvedimento viziato, con obbligo per l'amministrazione di riesaminare la domanda secondo il diritto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Firenze del 14 marzo 2024 che aveva rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno. Con la stessa sentenza, il giudice ha condannato implicitamente l'amministrazione all'accoglimento della istanza di conversione, in quanto il ricorso era stato proposto anche per tale condanna. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. La sentenza è stato dichiarata immediatamente eseguibile, vincolando l'autorità amministrativa a dare corso al provvedimento di accoglimento.

Massima

Quando il cittadino straniero ricorre nei presupposti di legge per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro ordinario, la pubblica amministrazione non può legittimamente rigettare l'istanza se non su fondamenti normativi concreti e proporzionati, e qualora il rigetto sia carente di adeguata motivazione legale, il giudice amministrativo ne ordina l'annullamento con obbligo di accoglimento della richiesta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
Marcello Faviere,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento dello Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Firenze P-FI/L/Q/2023/102002 del 14 marzo 2024, comunicata sul portale WEB del Ministero dell''Interno – DLCI in pari data, con il quale veniva rigettata l’istanza presentata in data 4 aprile 2023 dal Sig. Khalid Chkibou per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per motivi di lavoro;
- nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale, e per la condanna dell’Amministrazione intimata all’accoglimento della predetta istanza.
sul ricorso numero di registro generale 889 del 2024, proposto da
Khalid Chkibou, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniel Boni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Marcello Faviere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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